LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1857-2018 proposto da:
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
nonchè contro Z.V., BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 10302/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto.
SVOLGIMENTO IN FATTO 1. Per quanto rileva in questa sede, D.M.D. promuoveva una procedura esecutiva nei confronti di Z.V., notificando a quest’ultimo un atto di pignoramento presso terzi – la Banca Popolare di Sondrio -, ove il debitore aveva un conto corrente con saldo attivo; l’Istituto bancario, a seguito del pignoramento, corrispondeva al difensore del creditore D.M., (avvocato G.L.), una somma superiore, per Euro 1.300,00, rispetto a quella effettivamente dovuta. Ritenendo, dunque, di aver corrisposto al creditore una somma non dovuta, lo Z. agiva dinanzi al Giudice di Pace di Roma in ripetizione dell’indebito nei confronti dell’avvocato G., cui di fatto era stata corrisposta la somma non dovuta da parte della Banca terza pignorata. L’avvocato G. eccepiva di non essere legittimato passivo alla restituzione dell’indebito, essendo egli semplicemente il soggetto indicato dal creditore all’incasso, nei cui confronti si erano prodotti giuridicamente gli effetti del pagamento, a nulla rilevando i rapporti interni tra lui ed il suo cliente. In via subordinata, nell’ipotesi in cui fosse stato ritenuto soggetto legittimato passivamente all’azione di indebito, eccepiva l’intervenuta compensazione con quanto dovutogli dall’attore in virtù della procedura esecutiva attivata, a titolo di spese legali.
2. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda principale ritenendo che, posto che il pagamento era avvenuto nelle mani del legale del creditore, fosse costui il materiale accipiens. Promosso gravame dall’avv. G., il Tribunale di Roma, con la pronuncia n. 10302/2017 in questa sede impugnata, confermava in parte la decisione, ritenendo il convenuto appellante passivamente legittimato quale effettivo procuratore all’incasso, sull’assunto che non fosse sufficientemente provato il versamento della somma al suo cliente, effettivo creditore.
3. Con ricorso notificato il 19/12/2017, l’avv. G. ricorre per la cassazione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice dell’appello, depositata in data 18/5/2017 e non notificata, deducendo due motivi, illustrati da memoria. Z.V. e la Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., regolarmente intimati, non hanno svolto difese. Con ordinanza interlocutoria n. 8817/2020, resa il 31/1/2020 nella camera di consiglio della terza sezione civile, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo ritenendo la questione meritevole di trattazione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1387,1388 e 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per non avere il Tribunale escluso la legittimazione passiva del legale del creditore nell’azione di restituzione di indebito relativa a somme versate dall’Istituto bancario all’avvocato in qualità di rappresentante e mandatario all’incasso spettando, invece, detta legittimazione al cliente rappresentato, a prescindere dalla prova che le somme versate al rappresentante fossero effettivamente pervenute a quest’ultimo. L’azione di ripetizione dell’indebito, dunque, avrebbe dovuto essere esperita direttamente nei confronti del cliente rappresentato, essendo questi l’effettivo accipiens della somma. Conseguentemente, chiede a questa Corte pronuncia nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, statuendo sulla carenza di legittimazione passiva del ricorrente.
2. Con il secondo motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli art. 629 e 632 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Il ricorrente deduce di aver eccepito in via subordinata la compensazione tra l’eventuale sua obbligazione di restituzione dell’indebito e un credito che egli vantava nei confronti dell’attore in ripetizione. Tale credito era stato oggetto di un’azione esecutiva a fronte della quale il debitore esecutato aveva provveduto a corrispondere al difensore del creditore procedente la somma di Euro 1.000,00, comunque inferiore all’importo precettato, interessi e spese di notifica. In conseguenza dell’estinzione di quel giudizio, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’estinzione per rinuncia del processo esecutivo avesse estinto anche il credito opposto in compensazione, mentre il ricorrente rileva che l’estinzione del processo estingue il diritto alle spese legali, non già il credito azionato.
3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo svolto in via subordinata.
3.1. In specie, il Tribunale così motivava: “(…) a fronte dell’azione di restituzione avanzata dal Z. dinanzi al Giudice di Pace il G. ha dedotto che in relazione alla domanda di ripetizione di indebito avanzata sussisteva propria carenza di legittimazione passiva, in quanto mero delegato all’incasso per conto del proprio assistito D.M.D. nei cui confronti andava proposta la domanda e premesso che nel caso in esame il Z. non è l’effettivo solvens, essendo stato il pagamento effettuato dalla Banca Popolare di Sondrio terza pignorata, il suindicato assunto del G. sarebbe condivisibile laddove lo stesso provi di aver consegnato detta somma al reale destinatario D.M., che sarebbe quindi l’effettivo accipiens dell’importo, non potendosi in caso contrario ritenersi giustificata la permanenza nella disponibilità del G. della suindicata somma di cui incontestatamente risulta essersi erroneamente appropriato; che tale prova non risulta esaurientemente fornita (…)” (sentenza impugnata: p. 4, rigo 17-29 e p. 5, rigo 1-3).
3.2. Ex latere solventis, non vi è dubbio che il pagamento del terzo in quanto debitor debitoris sia riconducibile al debitore, per gli effetti ex lege che si determinano con la procedura di pignoramento presso terzi ex art. 553 c.p.c., in quanto il terzo che esegue il pagamento estingue contestualmente sia il debito del debitore verso il creditore pignorante (assegnatario), sia il proprio debito verso il debitore esecutato, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest’ultimo (Sez. 1 -, Ordinanza n. 10867 del 08/06/2020, con la quale si è sancito che in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal “debitor debitoris” al creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi della L.Fall., art. 44, qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, proprio in relazione all’effetto satisfattivo che ha detto pagamento, non assumendo rilievo, a tal fine, l’anteriorità dell’assegnazione).
3.3. Pertanto, l’affermazione della Corte di merito circa l’individuazione del solvens nella banca pignorata non è corretta, proprio perchè il pagamento è avvenuto con mezzi provenienti dal patrimonio del debitore esecutato, a sua volta suo creditore della banca in cui erano depositate le somme utilizzate per il pagamento del debito.
3.4. Ex latere accipientis, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale a fondamento del rigetto dell’appello, l’azione di indebito ex art. 2033 c.c. avrebbe dovuto essere rivolta all’effettivo accipiens, il creditore procedente in executivis, essendo inconferente – secondo un consolidato orientamento di questa Corte – la prova del materiale trasferimento delle somme dal mandatario all’incasso al creditore mandante (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 6/4/2011; Sez. 3, Sentenza n. 13829 del 23/7/2004; Sez. 3, Sentenza n. 13357 del 19/7/2004; Sez. 3, Sentenza n. 5926 del 27/5/1995). Risponde, difatti, a un principio generale in tema di rappresentanza volontaria che gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante con spendita del nome del rappresentato si producono direttamente nel patrimonio di quest’ultimo. Tale conclusione vale certamente allorquando – come nel caso di specie – non vi sia neppure contestazione sull’estensione della procura al potere di agire contrattualmente. E invero, “La ripetizione d’indebito oggettivo, rappresenta un’azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, ed è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l’incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un’azione promossa ai sensi dell’art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato” (Sez. 1, Sentenza n. 9775 del 12/05/2016 (Rv. 639612 – 01); Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 6/4/2011; Sez. 1, Sentenza n. 7510 del 31/03/2011 (Rv. 617392 – 01)).
3.5. L’opposta interpretazione offerta dal Tribunale, dunque, è infondata in punto di diritto là dove assume che la banca terza pignorata sia un solvens, in luogo del debitore esecutato, e che il mandatario all’incasso debba fornire la prova del materiale trasferimento al mandante, facendo così fuoriuscire la fattispecie in esame dallo schema del pagamento dell’indebito. In tale contesto, invero, la prova del trasferimento al mandante della somma incassata è del tutto indifferente ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all’azione di indebito pagamento ex art. 2033 c.c.: solvens e accipiens, nell’ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi, sono rispettivamente, il debitore esecutato e il creditore pignorante, non rilevando che il debitore abbia pagato tramite la Banca sua debitrice e che il creditore non abbia materialmente ricevuto l’importo, avendolo incassato il suo mandatario. Difatti, tutto quanto considerato dal giudice del merito ai fini dell’inquadramento della fattispecie assume invece rilievo esclusivamente nei rapporti interni tra le parti (solvens e accipiens), in ragione dei rispettivi rapporti personali.
4. Per tale ragione, la sentenza va cassata quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo motivo e, decidendo nel merito, la Corte dichiara l’infondatezza dell’azione svolta nei confronti del ricorrente, con ogni conseguenza in ordine alle spese dei precedenti gradi di giudizio, oltre quelle del procedimento per cassazione, come di seguito liquidate a carico dell’attore intimato, sulla base delle tariffe vigenti; compensa le spese tra il ricorrente e la banca intimata, non avendo quest’ultima assunto alcuna posizione in merito alla lite nelle pregresse fasi del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso quanto al primo motivo e, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza;
decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, dichiara infondata la pretesa attorea nei confronti di G.L.;
condanna l’attore Z.V. al pagamento in favore di G.L. delle spese processuali, nella misura di Euro 671,00, oltre spese per Euro 200,00, 15% di spese forfetarie per il primo grado, nella misura di Euro 1.378,00, oltre spese per Euro 200,00, 15% di spese forfetarie per il grado di appello, e nella misura di Euro 892,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie, per il giudizio di legittimità, il tutto oltre oneri di legge, disponendo la restituzione al convenuto qui ricorrente di quanto versato alle controparti in forza delle sentenze di primo e secondo grado;
compensa le spese tra il ricorrente e la banca intimata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione terza Civile, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021