LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32459-2018 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASSISI, 7, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MORFU’, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA GAROFALO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 450/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 450 pubblicata il 10.5.2018, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da L.A. nei confronti dell’INPS e di Equitalia Sud spa; ha dato atto che alla prima udienza di discussione del 27.3.2014 la parte appellante aveva chiesto ed ottenuto termine per rinotificare il ricorso, in ragione della tardiva prima notifica alle controparti; che queste ultime si erano costituite per l’udienza di rinvio (11.12.14) chiedendo il rigetto dell’appello per infondatezza dei motivi; che ad una udienza successiva (21.11.2017) il Collegio aveva invitato le parti a dedurre in merito alla improcedibilità dell’appello per violazione dell’art. 435 c.p.c. e che solo l’appellante aveva depositato note scritte;
2. la Corte territoriale, richiamate le pronunce delle Sezioni Unite n. 14917 del 2016 e n. 20604 del 2008, ha motivato l’improcedibilità dell’appello in ragione della omessa notifica del ricorso; ha rilevato che la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza mediante spedizione a mezzo del servizio postale era stata richiesta all’ufficiale giudiziario il 13.3.2014 e che tuttavia l’appellante non aveva dato prova della esecuzione di tale notifica non avendo prodotto gli avvisi di ricevimento relativi alla citata spedizione; ha escluso che la costituzione delle parti appellate potesse avere efficacia sanante della notifica in quanto non avvenuta per la prima udienza del 27.3.2014;
3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.A., affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’INPS con controricorso; l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all’eventuale udienza di discussione;
4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO
che:
5. con l’unico motivo di ricorso L.A. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., in combinato disposto con la L. n. 890 del 1982, art. 4, degli artt. 159,162,291 e 435 c.p.c.;
6. ha affermato di avere provveduto al deposito in appello, come evincibile dall’attestazione apposta dalla Cancelleria sul frontespizio dell’indice del fascicolo di parte datata 27.3.2014 (all. 9), dell’originale del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, restituiti dall’ufficio NEP e corredati degli avvisi di ricevimento;
7. ha sostenuto, richiamando giurisprudenza di legittimità, come la notifica dovesse comunque considerarsi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e come, inoltre, il ricorso potesse considerarsi inammissibile solo in presenza di una duplice circostanza, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento e la mancata costituzione degli appellati;
8. ha criticato la conduzione del processo da parte della Corte d’appello che, preso atto della prima notifica, documentata dalla produzione dell’originale del ricorso riconsegnato dall’ufficio NEP, corredato degli avvisi di ricevimento, aveva concesso termine per rinotificare il ricorso, sul presupposto logico della tardività della prima notifica e non della sua omissione e che poi, a distanza di anni, aveva revocato tale ordinanza e definito in rito il processo;
9. il ricorso è inammissibile;
10. parte ricorrente ha fondato la censura di violazione delle norme processuali sull’assunto di avvenuto deposito dinanzi alla Corte di merito del ricorso in appello notificato, esattamente dell’originale del ricorso con relativo decreto e degli avvisi di ricevimento idonei ad attestare la notifica eseguita in vista della prima udienza, sia pure senza il rispetto del termine a difesa;
11. tuttavia il ricorrente ha omesso di trascrivere tali avvisi di ricevimento ed anche di indicare la data esatta in cui gli stessi sarebbero stati depositati dinanzi ai giudici di appello; non solo, dall’esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in relazione alla denuncia di un error in procedendo (Cass., S.U. n. 8077 del 2012), non risulta che tali avvisi di ricevimento siano stati depositati. Il fascicolo di parte, sul cui frontespizio è apposta l’attestazione di Cancelleria “Inserito ricorso notificato” datata 27.3.2014, comprende il ricorso in appello e il relativo decreto con allegate le ricevute di spedizione per la notifica a mezzo posta, ma non gli avvisi di ricevimento e nei verbali di udienza del giudizio di appello non vi è alcuna annotazione di avvenuto deposito di tali avvisi;
12. costituisce orientamento consolidato quello secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita, con la conseguenza che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 26287 del 2019; n. 25552 del 2017; n. 26108 del 2015; n. 13639 del 2010);
13. la mancata prova di notifica del ricorso in appello in vista della prima udienza del 27.3.2014 ha legittimamente condotto la Corte territoriale alla declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione, in conformità ai principi enunciati da questa S.C. secondo cui “Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.” (cfr. Cass., S.U. n. 20604 del 2008);
14. è vero che la Corte di merito alla prima udienza, in accoglimento dell’istanza di parte ricorrente, ha concesso termine “per la rinotifica”, rinviando l’udienza all’11.12.2014, ma tale ordinanza deve ritenersi implicitamente revocata dalla sentenza che ha affermato l’inesistenza della prima notifica e quindi l’impossibilità di una sanatoria;
15. ove anche si ritenesse dimostrata la produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento attestanti la ritualità della notifica del ricorso in appello, il ricorso in esame sarebbe comunque inammissibile in quanto la parte avrebbe dovuto dedurre un errore revocatorio;
16. difatti, in tema d’impugnazioni, la parte, la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’aver ritenuto non esistenti in atti gli avvisi di ricevimento, invece depositati), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cass. n. 23173 del 2016; cfr. anche Cass. n. 28143 del 2018);
17. la deduzione del ricorrente di essere stato indotto in errore dalla Corte d’appello, che ha concesso termine per rinotificare e, dopo la costituzione dei convenuti, ha invitato le parti a depositare note sulla violazione del 435 c.p.c. senza accennare al problema della mancata integrazione del contraddittorio, non può avere rilievo ai fini della declaratoria di nullità della sentenza per violazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. e all’art. 101 c.p.c. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. (cfr. Cass. 32485 del 2019; n. 22778 del 2019; n. 11453 del 2014); si è infatti precisato che “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali” (Cass. n. 6218 del 2019; n. 19372 del 2015);
18. per le ragioni esposte il ricorso risulta inammissibile;
19. le spese di lite nei confronti dell’INPS sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che non ha svolto difese;
20. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’INPS che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021
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