LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33440-2018 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;
– ricorrente –
contro
M.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 89/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata F11/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 89 pubblicata l’11.5.2018, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’INPS avverso la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Nocera il 12.11.2015;
2. ha rilevato che il ricorso in appello era stato depositato il 12.5.2016, oltre il termine breve di trenta giorni fissato dall’art. 325 c.p.c. e decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta il 25.1.2016, come indicato dal medesimo Istituto nell’atto di appello;
3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; la controparte M.R. non ha svolto difese;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
5. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170,325 e 326 c.p.c., per avere la Corte di merito considerato idonea, ai fini del decorso del termine breve d’impugnazione, la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso la sede legale e presso la sede territoriale dell’Istituto, in persona del legale rappresentante;
6. l’Istituto ricorrente ha trascritto e prodotto, unitamente alla sentenza di primo grado, le relate di notifica della stessa ed ha rilevato come nessuna delle due risultasse eseguita al procuratore costituito, nel domicilio eletto, e come le relate non recassero neanche l’indicazione del nominativo del procuratore costituito per l’Istituto nel giudizio dinanzi al Tribunale;
7. questa Corte ha da tempo affermato che la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e dell’art. 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest’ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita (Cass. n. 4374 del 2017; n. 2133 del 2016; n. 7527 del 2010);
8. tale indirizzo è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 20866 del 2020, che ha posto il seguente principio di diritto: “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine accelera torio e percepibile come tale dal destinatario, sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”;
9. nel caso di specie, premesso che è pacifica la costituzione dell’Istituto in primo grado (la sentenza d’appello, a pag. 2, dà atto che l’Inps col ricorso in appello aveva reiterato le eccezioni sollevate in primo grado), la notifica della sentenza del Tribunale, in quanto non eseguita nei confronti del procuratore costituito per l’INPS, era inidonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., dal che consegue l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello;
10. per tale ragione, il ricorso deve trovare accoglimento; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021