LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36785-2018 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati AUGUSTO GRUZZA, ANTONELLA DALLAVALLE;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 321/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 321 pubblicata il 25.6.2018, ha accolto l’appello dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da B.L. avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto i contributivi pretesi dall’Istituto per l’anno 2007, ed ha affermato l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’architetto, libero professionista e lavoratore subordinato, non iscritto a Inarcassa;
2. avverso tale sentenza B.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; l’INPS ha resistito con controricorso;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, per omessa pronuncia e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti;
5. si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso in appello dell’INPS avverso la statuizione della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità dell’avviso di addebito in base al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, per la pendenza di un procedimento instaurato dal B. (dinanzi al Tribunale di Piacenza RG n. 529/14) e volto all’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata; si allega che nella memoria di costituzione l’appellato aveva reiterato l’eccezione di nullità dell’avviso di addebito ai sensi del citato art. 24;
6. col secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26; del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, per avere la Corte di merito dichiarato sussistente l’obbligo del predetto, lavoratore subordinato (iscritto alla gestione INPS) e architetto libero professionista, di iscriversi alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e di versare i relativi contributi;
7. col terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia ed omesso esame dell’eccezione di prescrizione sollevata da entrambe le parti negli atti processuali; nelle proprie difese in appello, l’attuale ricorrente aveva rilevato la mancata contestazione da parte dell’INPS della data del 16.6.2009 (rectius, 2008) quale termine di scadenza per il versamento dei contributi oggetto dell’avviso di addebito, risultando pertanto decorso il termine di prescrizione quinquennale all’epoca di notifica del citato avviso (9.2.2015);
8. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse, quanto alla deduzione di omessa pronuncia sul motivo di appello dell’INPS; è, comunque, infondato nella parte in cui denuncia la violazione del citato art. 24, atteso che, secondo l’orientamento consolidato (v. Cass. n. 12025 del 2019; n. 17858 del 2018), in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo;
9. il secondo motivo di ricorso è infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia);
9. il terzo motivo è invece fondato, dovendosi respingere l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, sollevata dall’INPS;
10. il ricorrente ha trascritto, sia pure in parte riassumendo, le domande ed eccezioni proposte col ricorso introduttivo di primo grado e, tra queste, l’eccezione, formulata in via pregiudiziale, di prescrizione del credito contributivo (pag. 2 del ricorso per cassazione); ha inoltre trascritto le conclusioni del ricorso in appello dell’INPS, soccombente in primo grado, con cui veniva chiesto, tra l’altro, di “rigett(are) l’eccezione di avvenuta prescrizione” (pag. 6 del ricorso in cassazione) ed ha riportato, sinteticamente, il contenuto sul punto della propria memoria difensiva nel giudizio di secondo grado (pag. 12);
11. dagli atti processuali, come riportati nel ricorso in esame, emerge che la questione della prescrizione maturata era oggetto di causa e sulla stessa nessuna statuizione, neanche implicita, è stata adottata dalla Corte di merito;
12. occorre inoltre considerare che, nella materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 9, valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in base alla legge citata, art. 3 comma 10, sì applica anche per i contributi prescritti prima dell’entrata in vigore della medesima legge, cosicchè la prescrizione, avente efficacia estintiva, opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice (v. Cass. n. 9865 del 2019; n. 21830 del 2014; n. 27163 del 2008; n. 23116 del 2004; n. 330 del 2002);
13. si è precisato che il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al giudice, si traduce nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purchè tali fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (v. Cass. n. 20317 del 2019; n. 27405 del 2018);
14. nel caso di specie, risultavano ex actis gli elementi necessari ai fini dell’esercizio del potere dovere di rilievo d’ufficio dell’eventuale prescrizione dei contributi oggetto dell’avviso di addebito opposto, questione su cui la Corte di merito nulla ha statuito;
15. per le considerazioni svolte, deve trovare accoglimento il terzo motivo di ricorso, risultando inammissibile il primo e infondato il secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata e il procedimento rinviato alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, affinchè si pronunci sulla questione di prescrizione del credito contributivo, e provveda inoltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021