LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MECHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26686-2019 proposto da:
D.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA LAN ZARA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 161/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PONTERIO CARLA.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 161 pubblicata il 18.3.2019, ha accolto l’appello dell’INPS e dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad agire, il ricorso introduttivo di primo grado proposto da D.S.S. ai sensi dell’art. 615 c.p.c.;
2. la Corte territoriale ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento oggetto di causa, come affermato in dispositivo dal primo giudice (che aveva accolto l’opposizione e dichiarato “la prescrizione delle cartelle di pagamento relative a crediti di natura previdenziale notificate in data anteriore al 19 maggio 2012”) e in mancanza di appello sul punto; ha rilevato che il D.S. non aveva tempestivamente opposto tali cartelle ed ha ritenuto che non avesse interesse ad agire in assenza di atti esecutivi;
3. avverso tale sentenza D.S.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria; l’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto difese;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
5. parte ricorrente ha premesso di avere proposto ricorso ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso l’estratto di ruolo, in funzione recuperatoria dell’opposizione alle cartelle di pagamento di cui ha chiesto l’annullamento;
6. ha censurato la sentenza d’appello per aver ritenuto rituale la notifica delle cartelle di cui all’estratto di ruolo opposto, omettendo di verificare il perfezionamento del procedimento notificatorio;
7. ha sostenuto che nessuna cartella è stata realmente notificata al D.S., che gli avvisi di ricevimento sono stati consegnati a persona diversa dal destinatario e non sono mai giunti nella sfera di conoscibilità del predetto, al pari delle comunicazioni di avvenuto deposito;
8. ha ribadito l’esistenza di un interesse ad agire avendo dedotto la omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente prescrizione del credito oggetto delle stesse;
9. ha riproposto l’eccezione di prescrizione dei crediti contributivi oggetto degli atti esattoriali impugnati e dedotto che la Corte di merito avrebbe dovuto, anche d’ufficio, verificare l’eventuale decorso del termine di prescrizione quinquennale dopo la notifica (regolare) delle cartelle esattoriali;
10. ha argomentato che, ove anche si considerasse valida la notifica delle cartelle, essa risulta, in base agli atti depositati da controparte, eseguita negli anni dal 2005 al 2011, con conseguente prescrizione dei crediti alla data di instaurazione del presente giudizio;
11. il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità;
12. il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità e deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dall’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; n. 17224 del 2020);
13. nel caso di specie, le censure sono veicolate senza alcun riferimento ai vizi tassativamente elencati dall’art. 360 c.p.c. citato e senza l’indicazione di disposizioni di legge che si assumono violate o la denuncia di specifici errores in procedendo o in iudicando;
14. non solo, le censure sono formulate attraverso il riferimento a documenti (cartelle di pagamento, atti di intimazione, avvisi di ricevimento consegnati a persona diversa dal destinatario) che non sono nè trascritti nè depositati in allegato al ricorso, con conseguente violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c.,, comma 2, n. 4, a nulla rilevando che si tratti di documenti prodotti nei gradi di merito dalla controparte; sarebbe stato infatti onere dell’attuale ricorrente trascrivere e produrre gli stessi, estraendone copia dagli atti processuali di controparte oppure dal fascicolo d’ufficio, al fine di poter supportare le censure mosse col ricorso in cassazione;
15. il mancato rispetto degli oneri di trascrizione e produzione impedisce, inoltre, il rilievo d’ufficio della prescrizione eventualmente maturata;
16. per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
17. non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite poichè l’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto difese;
18. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021