Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.4887 del 23/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21515/2016 proposto da:

B.A., L.R., BO.AB., L.M., E.M.S., b.a., B.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA ZORDAN, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA MATTEO DE SANNA;

– ricorrenti –

contro

SMAG SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/03/2016 R.G.N. 619/2015.

RILEVATO

che, con sentenza dell’11 marzo 2016, la Corte d’Appello di Torino, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Cuneo di rigetto delle domande proposte da B.A., Ab., a. e M., E.M.S., L.M. e R. nei confronti della SMAG Soc. Coop., avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive per aver svolto mansioni superiori a quelle proprie dell’inquadramento loro riconosciuto, ovvero non soltanto mansioni di facchinaggio e movimentazione merci, ma altresì di carrellista e, alcuni di sorveglianza e responsabilità degli operai, in un caso anche di direzione e coordinamento degli operai con poteri di controllo secondo un orario comprendente svariate ore di straordinario, dichiarava inammissibile l’appello;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inammissibile la pretesa al superiore inquadramento in quanto fondata sull’argomentazione, mai proposta in prime cure, dell’operatività nella specie di un CCNL diverso da quello invocato dalla Società come applicato in azienda e parimenti inammissibile la pretesa al pagamento delle differenze retributive rivendicate sul presupposto della diversità delle ore effettivamente lavorate rispetto a quelle ufficialmente retribuite in busta paga, non risultando contestata la statuizione del primo giudice che aveva sancito l’esatta corrispondenza delle ore lavorate rispetto a quelle dichiarate sulla base dei documenti in atti, statuizione che non consentiva l’espletamento di una CTU invocata a sostegno di tale generica doglianza;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari ricorrenti, affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale la Società, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 345 c.p.c., imputato alla Corte territoriale di non aver tenuto conto della tempestiva allegazione dell’applicabilità alla fattispecie del CCNL per Logistica Trasporto merci e Spedizioni 2004/2007 stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in luogo di quello UNCI applicato dalla Società datrice e della produzione del medesimo a sostegno delle pretese avanzate quanto al diverso inquadramento contrattuale;

che, con il secondo motivo, denunziando, in una con il vizio di omessa o contraddittoria motivazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132 e 161 c.p.c., i ricorrenti, lamentano a carico della Corte territoriale l’omessa pronunzia sulla domanda di cui sopra;

che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 99 c.c., è prospettata con riguardo al travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in ordine all’ulteriore titolo in base al quale i ricorrenti hanno richiesto il pagamento delle rivendicate differenze retributive essendosi la Corte limitata a ravvisare come fosse stato riconosciuto da parte dei ricorrenti il pagamento integrale delle ore esposte in busta paga senza tener conto del dato diverso risultante dai registri presenze dei cantieri o siti produttivi cui SMAG li inviava per l’esecuzione dei lavori affidati dalla committenza, registri tenuti dai committenti e dunque insuscettibili di essere oggetto di un ordine di esibizione di modo che solo l’invocata CTU avrebbe potuto dar conto, tramite l’acquisizione della documentazione relativa della veridicità di quanto allegato;

che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento al vizio di omessa o contraddittoria motivazione nonchè alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132 e 161 c.p.c., i ricorrenti, lamentano a carico della Corte territoriale l’omessa pronunzia sulla domanda di cui sopra;

– che l’impugnazione proposta, al di là della sua articolazione su quattro motivi, deve ritenersi incentrata su due fondamentali censure: la prima relativa all’omessa pronunzia in ordine all’applicabilità alla fattispecie di un contratto collettivo diverso da quello di fatto applicato in azienda, in relazione alle cui previsioni soltanto trovavano fondamento le pretese dei ricorrenti al superiore inquadramento, evidentemente avanzata sul presupposto dell’irrilevanza dell’acclarata e non contestata circostanza per cui nell’azienda trova applicazione altro CCNL e legittimamente, stante il principio costituzionale della libertà di organizzazione sindacale destinato a prevalere sulla norma codicistica di cui all’art. 2070 c.c., la seconda relativa all’omessa pronunzia in ordine alla pretesa di veder retribuite le ore effettivamente lavorate che avevano dedotto e provato essere di entità superiore a quelle risultanti dalle buste paga avanzata sul presupposto che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il primo giudice non avesse per nulla statuito in ordine alla corrispondenza tra le ore effettivamente lavorate e le ore registrate dalla Società;

– che le censure così formulate devono ritenersi inammissibili atteso che, relativamente alla prima, difetta la necessaria confutazione dell’operatività nella specie di altro contratto collettivo in luogo di quello di fatto applicato in azienda, in mancanza della quale deve ritenersi quest’ultimo la fonte regolativa del rapporto di lavoro dei ricorrenti ed insussistenti le avanzate pretese ad un diverso trattamento normativo ed economico, quanto alla seconda, con la quale si imputa alla Corte territoriale il travisamento e la conseguente omessa pronunzia in ordine alla domanda relativa alle differenze retributive per non aver questa considerato che le differenze retributive maturate in ragione della diversità tra le ore registrate dalla committente e quelle effettivamente lavorate dai ricorrenti, è a dirsi come la censura non si misuri con il rilievo in base al quale la Corte territoriale ha inteso pronunziarsi sulla domanda, rilievo per il quale già la sentenza di primo grado aveva ritenuto provata, in base alla documentazione in atti la corrispondenza tra ore dichiarate dai ricorrenti medesimi ed ore effettivamente lavorate dagli stessi, fondando su questo assunto la mancata ammissione della richiesta CTU che quella prova era diretta a smentire;

– omettono di dare conto in questa sede dell’asserita erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la statuizione del primo giudice in ordine alla sussistenza della prova dell’esatta corrispondenza tra ore dichiarate dai ricorrenti ed ore effettivamente lavorate;

– che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese per non aver svolto la Società intimata alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472