LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1268/2019 proposto da:
G. IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI, 35, presso lo studio dell’avvocato CORINNA MARZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE ANGELINI;
– ricorrente –
contro
T.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUISELLA SAVOLDI;
– controricorrente –
e contro
B. LAVORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 466/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/06/2018 R.G.N. 320/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Brescia dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato dalla società G. Illuminazione a r.l. a T.N. il 7 febbraio 2012, ordinando alla prima la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed condannandola al risarcimento del danno, liquidato nella misura delle retribuzioni maturate dalla data del recesso a quella di effettiva reintegrazione sulla base di una retribuzione globale di fatto di Euro 2349,30, oltre accessori di legge, nonchè alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale. Le spese erano poste a carico della G. Illuminazioni nei confronti del ricorrente e compensate tra il ricorrente e la s.r.l. B. lavorazioni, convenuta in qualità di cessionaria del ramo d’azienda della G.. Veniva ritenuto non assolto l’onere probatorio da parte della società circa l’esonero dall’osservanza del disposto della L. n. 223 del 1991, essendosi la stessa limitata a produrre gli accordi sindacali e la documentazione inerente la CIG, comprovante unicamente la sussistenza di una situazione di crisi aziendale.
2. L’appello principale proposto dalla società era rigettato dalla Corte d’appello di Brescia, che respingeva anche quello incidentale del lavoratore proposto avverso il capo della pronuncia con cui erano state compensate le spese di lite con l’altra società.
2.1. La Corte riteneva che, pur essendo onere del lavoratore dimostrare come dovesse essere applicata la normativa sui licenziamenti collettivi, tuttavia l’appello era da respingere in quanto la società non aveva riproposto nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado le ulteriori difese ed, in particolare, quelle relative alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento ed alla impossibilità di reimpiego del lavoratore in altre mansioni, questioni che la sentenza impugnata aveva ritenuto assorbite in conseguenza dell’inefficacia del licenziamento per violazione della L. n. 223 del 1991.
3. La Corte di cassazione, con sentenza 13468/2017, accoglieva il primo motivo di ricorso della società, ritenendo assorbito il secondo ed il terzo, cassava la sentenza impugnata e disponeva il rinvio della causa alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. Nella sostanza, riteneva che il lavoratore, vittorioso in primo grado, aveva riproposto in appello, a norma dell’art. 346 c.p.c., le domande rimaste assorbite, tra cui quella di illegittimità del licenziamento per g.m.o. e in ragione di ciò il tema del giudizio di gravame era stato delimitato oltre che dai motivi dell’appello principale anche dalla domanda suddetta, ritualmente riproposta dal lavoratore appellato; rispetto ad essa, secondo la Corte di legittimità, la società aveva solo l’onere di richiamare le precedenti difese in merito svolte in primo grado, laddove il giudice doveva valutare tutti gli elementi di prova acquisiti in virtù del principio d’acquisizione processuale.
4. In sede di riassunzione dinanzi alla Corte d’appello di Brescia, la società chiedeva l’integrale riforma della sentenza di primo grado e la condanna del lavoratore alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata.
4.1. La Corte bresciana osservava che il recesso – motivato con riferimento alla crisi economica e finanziaria a livello internazionale, che aveva avuto forte ripercussione nel comparto dell’illuminazione aveva indotto la società a procedere ad una riorganizzazione della propria struttura operativa, con soppressione del posto di operaio addetto alle lavorazioni meccaniche ricoperto del T..
4.2. Il Collegio osservava che il ridimensionamento aziendale prescindeva dalla valutazione delle professionalità coinvolte e che, a fronte di ciò, nulla era stato dedotto dalla società in ordine all’avvenuta utilizzazione del lavoratore nel reparto verniciatura non soppresso e con riguardo alle assunzioni effettuate dopo il 2008, indicate dal ricorrente, ciò che contravveniva alle regole in materia di allegazione e prova del repechage, il cui onere gravava sul datore di lavoro. Osservava che, nel regime normativo del Jobs Act, l’obbligo del repechage era esteso anche a mansioni inferiori che il lavoratore avesse svolto lungo il suo percorso professionale al fine di potere vagliare ogni possibilità di utile ricollocamento e che, alla luce di ciò, il gravame della società era da respingere.
5. Di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il T.. La srl B. lavorazioni è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la società ricorrente denunzia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato da due sentenze passate in giudicato, prodotte da essa ricorrente nel giudizio di rinvio e relative ad impugnazione di licenziamento da parte di altri due lavoratori, che avevano visto rigettate le proprie domande per avere la Corte del merito ritenuto l’impossibilità del repechage nei riguardi degli stessi e per non avere la società proceduto ad alcuna nuova assunzione nel periodo della cassa integrazione.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 e 91 c.p.c., per avere il giudice del rinvio statuito in ordine alle spese del primo giudizio d’appello, laddove la decisione della S.C. n. 13468/2017 non aveva disposto che il giudice del rinvio dovesse provvedere anche in ordine a queste ultime, già definite nel relativo giudizio ed interamente corrisposte al lavoratore.
3. Il ricorso è infondato.
4. Quanto al primo motivo, deve ritenersi che le sentenze di cui si sostiene l’omesso esame non integrino alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame. Ed invero, è principio reiteratamente affermato da questa Corte quello secondo il quale il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all’esame isolato dei singoli elementi, ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 25.02.2011 n. 4652, Cass. 10.10.2018 n. 25067).
4.1. Nella specie, tuttavia, ciò che vorrebbe sostenersi è che sia sufficiente, per disattendere la ricostruzione del giudice del rinvio, quanto contenuto in tali sentenze in ordine all’accertamento della circostanza, emersa nei relativi giudizi, della mancata assunzione di operai dopo il licenziamento dei ricorrenti ed in ordine alla mancanza di posti liberi ove collocare questi ultimi.
4.2. A prescindere dalla mancata trascrizione di dati rilevanti, quali l’epoca dei licenziamenti oggetto di causa, le mansioni svolte dai lavoratori e di ogni altro elemento, emergente dalle richiamate sentenze, idoneo a supportare in termini di specificità la deduzione e a delineare gli stessi termini della censura, deve osservarsi che ciò che nel presente giudizio è stato ritenuto elemento fondante della ritenuta illegittimità del licenziamento è la mancanza di allegazione e prova, da parte del datore di lavoro, dell’impossibilità di reimpiego del T. in posizione compatibile con il bagaglio professionale del predetto.
4.2. In coerenza con tale valutazione è stato applicato il principio secondo cui, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (cfr., tra le altre, Cass. 29099 del 11/11/2019, Cass. 3.12.2019 n. 31520).
5. Anche il secondo motivo è da disattendere, considerato che costituisce principio acquisito e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell’intero giudizio di merito se riforma la sentenza di primo grado, ovvero sulle spese delle sole fasi d’impugnazione se rigetta l’appello (Cfr., da ultimo, Cass. 13.6.2018 n. 15506, nonchè Cass. 7.11.2019 n. 28698, con richiamo, da parte della prima a Sez. 2, Sentenza n. 5535 del 2014 in motivazione; Cass. 23.4.2001 n. 5987; Cass. 1.10.2002 n. 14075; Cass. 18.6.2003 n. 9783; v. anche Cass. n. 7243 del 29/03/2006; Cass. n. 50 del 07/01/2009; Cass. n. 14053 del 18/06/2007).
6. Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va complessivamente respinto.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, in favore del T., nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
8. Nulla va statuito nei confronti della B. Lavorazioni srl, che è rimasta intimata.
9. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti del T., liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5250,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%, con attribuzione all’avv. Luisella Savoldi.
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021