LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15439/2019 r.g. proposto da:
B.H., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Elena Tordela, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino, Via Corso Umberto I n. 119.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Torino, depositato in data 19.4.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da B.H., cittadino del *****, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.
Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha narrato: i) di essere nato a ***** e di essere di religione musulmana; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perchè avrebbe partecipato ad una manifestazione politica come esponente dell’allora opposizione (poi eletta al governo), manifestazione che si sarebbe conclusa con l’incendio del parlamento; iii) di temere in caso di rimpatrio di essere arrestato.
Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e contraddittorio e perchè comunque difetterebbe il presupposto dell’attualità del pericolo, essendo ora al potere proprio il partito politico in favore del quale aveva partecipato alla manifestazione politica sopra descritta; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Burkina Faso, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, in quanto il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano e perchè il Burkina Faso non è paese ove viene in rilevo la mancata tutela dei diritti umani fondamentali.
2. Il decreto, pubblicato il 19.4.2019, è stato impugnato da B.H. con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, relativamente al termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso in Cassazione.
2. Con il secondo motivo si solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, relativamente alla previsione normativa della necessità del rilascio della procura successivamente alla comunicazione del provvedimento da impugnare con ricorso per cassazione.
3. Il terzo motivo chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, in ordine alla previsione del rito camerale regolante la materia della protezione internazionale.
4. Con il quarto motivo il ricorrente chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, per la previsione normativa della possibilità della trattazione della causa di protezione internazionale senza la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.
4.1 Le questioni di legittimità costituzionali prospettate dal ricorrente sono state già dichiarate manifestamente infondate da questa Corte di legittimità con le pronunce qui di seguito riportate.
4.1.1 E’ stato infatti chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018). Del pari, nel medesimo contesto decisorio è stato ulteriormente precisato che è’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 (cfr. sempre Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018). Inoltre, va ulteriormente ricordato che è manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (cfr. sempre Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018).
5. Con il quinto mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, per la mancata fissazione dell’udienza di comparizione nonostante la mancanza della videoregistrazione del colloquio e la richiesta del ricorrente.
5.1 Il motivo è in realtà infondato, in quanto emerge già dalla lettura del provvedimento impugnato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’udienza di comparazione delle parti è stata regolarmente fissata e celebrata dal Tribunale di Torino.
6. Con il sesto motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto dell’art. 5, comma 6 e dell’art. 19 T.Un. Imm..
6.1 Il motivo è inammissibile perchè non intercetta le rationes decidendi del diniego della richiesta protezione umanitaria, e cioè la mancata integrazione del richiedente nel contesto sociale italiano e la mancata dimostrazione di una condizione di soggettiva vulnerabilità, affidando le doglianze a generiche osservazioni svolte in fatto sui presupposti applicativi dell’invocata tutela.
7. Il settimo motivo declina vizio di violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, art. 10 Cost. e alle direttive n. 2004/83, 2001/95 e all’art. 8 Cedu.
7.1 Il motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Brukina Faso, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nel predetto paese africano non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021