LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25556-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEOPOLDO NOBILI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO MENGHINI, rappresentato e difeso dall’avvocato NUNZIO BOCCADIFUOCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2972/2015 della COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 07/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PIRARI;
Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, n. 2972/16/2015, depositata in data il 07/07/2015 e notificata il 23/07/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020 dal Relatore Dott.ssa Valeria Pirari.
RILEVATO
che:
1. In data 17/12/2007, l’Agenzia delle Entrate notificò a S.G. un avviso di accertamento, col quale era stato determinato sinteticamente il reddito imponibile ai fini Irpef e addizionale regionale per il periodo di imposta 2000, in quanto, benchè il predetto non avesse presentato alcuna dichiarazione, erano emersi plurimi elementi indicativi di capacità contributiva.
Impugnato l’atto dal contribuente, la Commissione tributaria provinciale rigettò le eccezioni pregiudiziali e il ricorso nel merito con sentenza n. 3207/03/2014 del 23/10/2014, che fu riformata dalla Commissione tributaria regionale, adita dal medesimo contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale fu accolto il gravame.
2. Contro questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidandolo a un solo motivo. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso, illustrato anche con memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 5 e 6, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. annullato l’atto impositivo, costituito da un accertamento sintetico effettuato citato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4 e 5, (nella versione antecedente alle modifiche introdotte con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78), sul presupposto che l’Ufficio non avesse fornito la prova delle asserite spese sostenute dal contribuente, benchè da questi contestate, insorgendo soltanto in tal caso l’onere, un capo allo stesso, della prova contraria. Ad avviso dell’Ufficio, invece, la determinazione sintetica del reddito in relazione a spese per incrementi patrimoniali (elencati in ricorso) fa presumere che la spesa sia stata effettivamente sostenuta nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti, salva la prova contraria, data dal fatto che il maggior reddito è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, la cui entità e durata devono risultare da idonea documentazione.
2. Il ricorso deve essere rigettato.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, “nel caso di omessa dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, il potere-dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dall’art. 38 (accertamento sintetico) o dall’art. 39 (accertamento induttivo), bensì dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, sul presupposto dell’inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti” (Cass., sez. 5, 13/02/2006, n. 3115; Cass., sez. 6-5, 15/06/2017, n. 14930; Cass., sez. 5, 16/07/2020, n. 15167; Cass., sez. 5, 03/10/2007, n. 20708).
Da ciò deriva che l’accertamento, salva la dimostrazione di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa ad opera del contribuente, su cui incombe il relativo onere, potrà essere, a seconda delle scelte dell’ufficio impositore – e con riferimento ai dati utilizzabili -, analitico o sintetico, giacchè l’esistenza del potere di accertamento non è condizionata dal metodo che verrà adottato, dovendosi rilevare che quel potere sussiste in astratto in modo indipendente dal come, di fatto, verrà esercitato, a seconda delle particolarità del caso concreto (Cass., sez. 5, 17/12/2004, n. 23480).
A fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, poi, l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa incombe sul contribuente, il quale è tenuto a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (Cass., sez. 5, 13/02/2006, n. 3115; Cass., sez. 6-5, 15/06/2017, 14930). Tale prova, in quanto non normativamente tipizzata, può essere data con ogni mezzo (Cass., Sez. 5, 13/02/2019, n. 4212) e, con riguardo al metodo sintetico, recante una presunzione iuris tantum di favore per il contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall’Ufficio si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell’anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, può avere ad oggetto la dimostrazione che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (sez. 5, 06/02/2019, n. 3403).
La legittima prova presuntiva cui è chiamato preliminarmente l’Ufficio non può però non confrontarsi con il principio generale secondo cui, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta all’amministrazione finanziaria l’onere della prova della esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria azionata” (cfr. Cass., sez. 5, 02/08/2000, n. 10148), che, adattato al meccanismo della prova presuntiva, secondo cui deve risalirsi dal fatto noto a quello ignorato con deduzioni logiche, non può non implicare la certezza probatoria del primo termine di paragone del sillogismo, tale essendo appunto il fatto noto.
3. A ben vedere, dunque, la ricorrente, nell’argomentare sulla censura, non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto di accogliere il gravame in quanto, nonostante il contribuente avesse negato la veridicità dei fatti da cui erano stati tratti gli elementi presuntivi (ossia i versamenti nella società G.S. Verniciature, la costituzione della società G.S. Costruzioni s.r.l. con versamenti di quote e conferimenti in denaro, il possesso di un’autovettura), l’Ufficio non ne aveva fornito alcuna dimostrazione.
Ebbene, davanti ad una tale asserzione, l’Agenzia delle Entrate si è limitata ad evidenziare che la prova è “comprovata da una serie di evidenze obiettive (indicate sempre a pgg. 3 e 4 dell’avviso)” (cfr. pg. 8 del ricorso), senza specificare a quali elementi si riferisse e, soprattutto, senza produrre dette prove in giudizio, benchè il motivo della doglianza non riguardasse la motivazione dell’avviso e quindi la mera “indicazione” delle prove, bensì la dimostrazione di quanto appunto “indicato” nell’avviso.
Discende da ciò l’infondatezza del ricorso.
4. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., sez. 6-L, 29/1/2016, n. 1778; Cass., sez. 5, 14/5/2020, n. 8914).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del contribuente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021