Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4954 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26104/2016 R.G. proposto da:

S.S.M.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Federico Falzone, con domicilio eletto in Roma, via Benedetto Croce 66-68;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia, n. 173/03/16, depositata il 12 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 dal relatore Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.S.M.S. ha impugnato un avviso di accertamento notificatole il 21 marzo 2014, con il quale erano stati nuovamente determinati il classamento e la rendita catastale di un immobile sito in Marsciano rispetto a quelli proposti con dichiarazione DOCFA dalla contribuente.

La CTP di Perugia, con sentenza non 879/2014 ha respinto il ricorso.

La contribuente ha proposto appello che la CTR di Perugia, con sentenza n. 173/03/2016, ha respinto.

S.S.M.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio poichè la CTR non avrebbe motivato in ordine alle ragioni che l’avevano portata a concludere per la correttezza della categoria catastale attribuita e non aveva considerato che l’Agenzia del Territorio aveva attribuito il nuovo valore della rendita catastale non solo all’immobile sul quale erano state effettuate delle modifiche (un centro benessere), ma pure al preesistente corpo centrale fattoria.

La doglianza è infondata.

In primo luogo, si rileva che la CTR ha motivato il suo giudizio, evidenziando che il classamento era avvenuto per stima diretta e che la “vocazione intrinseca dell’unità in questione” quale struttura a destinazione alberghiera era corretta, dovendosene, in particolare, escludere la ruralità, stante l’assenza di prove in tal senso fornite dalla contribuente e in ragione del fatto che il menzionato requisito non era riscontrabile con riguardo ad una country house, che aveva finalità essenzialmente ricreativa, come confermato dalla documentazione agli atti.

In ordine alla seconda contestazione, non ricorre alcun omesso esame di un fatto decisivo, avendo la CTR chiarito che la sua valutazione non aveva riguardato le singole parti della struttura, ma questa nel suo insieme.

D’altronde, sulla base della stessa prospettazione della ricorrente si evince che la realizzazione di un centro benessere non poteva non incidere sul classamento e sulla rendita dell’intera country house.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dei principi generali in tema di motivazione degli atti in materia catastale, dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 4 e 32 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo perchè la CTR non aveva considerato che la stima. diretta dell’immobile era stata omessa dall’Ufficio e che la P.A. non aveva motivato la modifica dei dati della rendita.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, la contribuente si duole, nella sostanza, di un errore di fatto della CTR, che avrebbe ritenuto la verità di una circostanza invece smentita dagli atti.

Se ne ricava che avrebbe dovuto chiedere la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza di appello.

In ordine alla contestazione relativa alla motivazione, si sottolinea, poi, che, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura c.d. DOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio medesimo e della classe conseguentemente attribuita al bene, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o, comunque, facilmente conoscibili per il contribuente il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (Cass., Sez. 5, n. 2268 del 3 febbraio 2014).

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di documentazione decisiva per la decisione e la violazione e falsa applicazione della L. n. 96 del 2006, art. 3, della L.R. n. 13 del 2013, art. 87, del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, in ordine all’esclusione della natura rurale del fabbricato perchè la CTR non avrebbe tenuto conto che dai documenti prodotti risultava come essa contribuente fosse l’acquirente del bene, risiedesse nell’immobile in esame, vi abitasse per diversi periodi dell’anno, coltivasse olive ed altri prodotti agricoli, producendo olio per il quale percepiva contributi comunitari dalla Regione Umbria, e fosse iscritta a Confagricoltura Perugia.

Inoltre, il giudice di appello non avrebbe considerato che era stato violato la L. n. 96 del 2006, art. 3 il quale prescriveva che “Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo” e che “I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali”, in relazione alla L.R. Umbria n. 13 del 2013, art. 87 che equiparava le strutture agrituristiche agli esercizi ricettivi extralberghieri come la country house.

La doglianza è respinta.

Infatti, i documenti menzionati attestano delle circostanze del tutto irrilevanti ai fini dell’accertamento dell’effettiva attività economica svolta in loco, accertamento compiuto dalla CTR nel senso di ritenere il carattere non rurale dell’immobile.

Inoltre, la ricorrente ha omesso di rilevare che la L. n. 96 del 2006, art. 3 è costituito da tre commi, il secondo dei quali precisa che “Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specific caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonchè delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi”.

Pertanto, deve ritenersi che l’assimilazione dei locali ad uso agrituristico alle abitazioni rurali compiuta al comma 3 della disposizione in esame sia stata compiuta proprio con riferimento alla finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente dell’imprenditore agricolo e non per ragioni fiscali.

Allo stesso modo, la L.R. Umbria n. 13 del 2013 regolamenta l’attività turistica e, quindi, le sue norme, come quelle ricavabili dall’art. 87, non hanno incidenza sulla materia impositiva.

4. Il ricorso va respinto.

Alcuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, stante la condotta difensiva di controparte.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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