LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17697-2019 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LISI GIACOMO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNICO GIUSEPPINA, CALIULO LUIGI, PREDEN SERGIO, PATTERI ANTONELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4118/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 07/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.
RILEVATO
Che:
il Tribunale di Lecce, pronunciando ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 6, ha respinto la domanda di accertamento del diritto al ripristino (recte: di accertamento della persistenza del requisito sanitario utile per il ripristino) dell’assegno ordinario di invalidità ex lege L. n. 222 del 1984;
per quanto di rilievo in questa sede, la Corte di appello ha osservato come il ricorrente (che aveva premesso di aver conseguito, in sede giudiziaria, il riconoscimento del beneficio poi revocato con visita di revisione) si fosse limitato a contrapporre alla valutazione del consulente dell’Ufficio un diverso apprezzamento delle entità delle patologie riscontrate, senza evidenziare alcuna specifica carenza o deficienza diagnostica o errore scientifico, così esprimendo (solo) una diversa valutazione del quadro patologico, già accertato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, “peraltro” senza neppure presentare osservazioni avverso l’accertamento peritale, ai sensi dell’art. 195 c.p.c.;
avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, S.D. sulla base di più motivi;
ha resistito, con controricorso, l’INPS;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione dell’art. 2909 c.c. e 10 del R.D.L. n. 636 del 1939;
secondo la parte ricorrente, la sentenza avrebbe omesso di comparare le condizioni di salute, come cristallizzate nel precedente accertamento giudiziale, con quelle riscontrate in sede di visita di verifica, al fine di evidenziarne un miglioramento; in tal modo, avrebbe violato il giudicato formatosi sul quadro sanitario;
il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;
in via astratta, parte ricorrente invoca il principio di diritto espresso da Cass. n. 26090 del 2019 (“Nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile, assegno di invalidità civile o indennità di accompagnamento, che siano stati conseguiti in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all’epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, atteso che in tali casi il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate”) giacchè imputa alla decisione impugnata di aver omesso ogni indagine nel senso tracciato da questa Corte;
in concreto, però, la deduzione di violazione del giudicato è argomentata senza riferimenti precisi agli atti necessari a sostenerla;
nel ricorso, infatti, non risultano trascritti nè il provvedimento giudiziario di riconoscimento originario del beneficio, nè il verbale della commissione sanitaria di verifica, nè, ancora, la consulenza tecnica posta a base della decisione impugnata, documenti indispensabili per valutare la fondatezza dei rilievi in ordine alla mancata comparazione;
omissioni queste ultime che si pongono in violazione degli oneri di deduzione e documentazione desumibili dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 (in argomento, Cass., sez. un., n. 8077 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015);
con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c. in relazione all’art. 445-bis c.p.c., per avere la Corte territoriale richiamato la disciplina dell’art. 195 c.p.c. estranea al giudizio delineato dall’art. 445-bis c.p.c.;
anche il secondo motivo è inammissibile;
a ben vedere, le censure investono un passaggio motivazionale della sentenza che è reso ad abundantiam rispetto alla principale ratio decidendi fondata, come precisato nello storico di lite, sulla ritenuta genericità dell’opposizione, espressione di mero dissenso diagnostico, non supportata da critiche specifiche idonee ad incrinare le conclusioni del consulente di ufficio;
in ultimo, a pag. 3 del ricorso è rubricato -ma non ulteriormente argomentato- un terzo motivo di ricorso. Trattasi, all’evidenza, di mero refuso;
sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021