Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5001 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26597-2019 proposto da:

B.S., in proprio e quale titolare della ditta individuale omonima, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENOVESI GIANEMILIO;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI GENOVA, in persona del titolare in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa dall’ispettorato territoriale del lavoro nei confronti di B.S., titolare dell’omonima ditta individuale per la gestione di un’edicola, condannando lo stesso al pagamento di Euro 54.040,00 a titolo di sanzioni per aver occupato in maniera irregolare i lavoratori G.N. e C.A.M.;

la Corte territoriale, tenuto conto dell’esito complessivo della lite, ha posto a carico del B., soccombente rispetto alla proposta opposizione, le spese del doppio grado del giudizio di merito;

B.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;

l’ispettorato territoriale del lavoro di Genova ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente contesta “Violazione di legge (artt. 101,115,116,420 e 421 c.p.c. nonchè art. 2721 c.c. e ss.) ed omesso esame di fatti decisivi nel respingere le richieste di istruttoria orale”; le critiche si appuntano sostanzialmente sull’errata conduzione dell’istruttoria da parte della Corte d’appello;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta “Violazione di legge (artt. 101,115,116,420 e 421 c.p.c. nonchè art. 2721 c.c. e ss.) ed omesso esame di fatti decisivi nel concludere per la natura subordinata del rapporto della sig.ra Ciustea”, la quale, secondo la prospettazione del ricorrente, si recava presso l’edicola al solo scopo di apprendere il mestiere, visto che ne sarebbe divenuta titolare all’atto della cessione della ditta al di lei coniuge G.N.;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 112 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 149 del 2015, art. 9", quanto all’addebito, a suo carico, delle spese di lite del doppio grado;

il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili;

sebbene il ricorrente abbia invocato la violazione di norme di legge, tutti i fatti contestati presuppongono un riesame del merito, inibito in sede di legittimità (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

quanto al dedotto vizio di motivazione, nel primo motivo, esso è inammissibilmente invocato, poichè le censure riguardano la valutazione del corredo probatorio da parte del giudice del merito e, dunque, non sono idonee a configurare il fatto storico decisivo rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre nel secondo motivo, le critiche sono avanzate rispetto a fatti già valutati dal giudice dell’appello, la cui valenza esorbita, comunque, dai ristretti confini delineati dalla norma processuale (cfr. Sez. Un. 8053 del 2014);

il terzo motivo è infondato;

in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. per tutte Cass. n. 27606 del 2019) “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione”;

nel caso in esame, avendo riformato in parte la sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha esercitato legittimamente il suo potere di regolare nuovamente le spese di entrambi i gradi, motivandone il completo accollo in capo all’odierno ricorrente in quanto risultato soccombente rispetto all’opposizione all’ordinanza ingiunzione emanata dall’Ufficio ispettivo, e, dunque, tenendo propriamente in conto l’esito complessivo della lite;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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