LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26794-2019 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1469/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Roma, a conferma della sentenza del Tribunale di Frosinone, ha rigettato il ricorso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica avverso la decisione di attribuire ad V.A. il punteggio (12 punti aggiuntivi) relativo al servizio di leva prestato, ai fini dell’inserimento nella graduatoria ad esaurimento di III fascia, Scuola secondaria, per il triennio 2014-2017;
la Corte territoriale ha stabilito che il principio sancito dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, secondo il quale il servizio di leva è valido a tutti gli effetti, non possa subire limitazioni;
ha quindi concluso, che – pur attesa la fonte di rango inferiore, la quale prevede che il servizio di leva sia valutabile nei pubblici concorsi soltanto in costanza di un rapporto di lavoro (D.L. n. 66 del 2010, art. 2050) – tale regola non possa fungere da ostacolo alla valutabilità dello stesso nelle procedure per l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento del personale scolastico;
la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica sulla base di un unico motivo;
V.A. è rimasto intimato;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
l’unico motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485 e 489”; secondo il Ministero ricorrente, dall’art. 485, comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di lavoro possa essere valutato; che ciò verrebbe confermato dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie a esaurimento, il quale prevede che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”;
la sentenza d’appello sarebbe stata resa in violazione di norme di legge e in assenza di un principio dell’ordinamento che preveda, ai fini richiesti, la valutabilità del periodo di leva prestato al di fuori di un rapporto di lavoro in svolgimento;
il motivo non è fondato;
questa Corte ha già avuto modo di affermare – mediante l’interpretazione estensiva del D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, in quanto le selezioni di cui trattasi costituiscono procedure lato sensu concorsuali, perchè aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro (Cass. n. 5679 del 2020);
in definitiva, il ricorso va rigettato, senza provvedere sulle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’intimato;
in considerazione della qualità del ricorrente, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021