Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5028 del 24/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio (da remoto) – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello (da remoto) – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26593/2019 proposto da:

R.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA MAESTRI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RAVENNA, VIA MEUCCI 7/d;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dalli Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 sono domiciliati;

– resistente –

avverso il decreto n. 3520/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA del 1/08/2019, pubblicato in data 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

R.M. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Sentito dal Giudice Delegato, il richiedente aveva riferito di essere cittadino del Ghana e di aver vissuto in ***** con la madre; di essere tornato in Ghana per studiare e di aver iniziato a lavorare come saldatore; che il ***** aveva sentito la figlia del proprietario di casa che gridava aiuto e che, accorso sul posto, aveva visto il proprietario che aveva le mani sul collo della moglie, per cui afferrava l’uomo e lo allontanava, ma la moglie prendeva una pentola di acqua bollente che era sul fuoco e la gettava sul marito colpendo anche il ricorrente; che in seguito alle urla dell’uomo era arrivato il vicino che accompagnava entrambi in ospedale, dove l’uomo era ricoverato per due giorni e il ricorrente medicato e rimandato casa; una volta tornato a casa non aveva più trovato la moglie e la figlia dell’uomo; dimesso dall’ospedale, l’uomo aveva bussato alla sua porta e lo aveva minacciato di fargli del male se non avesse detto dove si trovavano la moglie e la figlia; che si era recato dal datore di lavoro, che gli diceva che il giorno dopo sarebbero andati alla polizia; tornato a casa era stato minacciato dall’uomo con un bastone infuocato e, mentre egli cercava di difendersi, l’uomo batteva contro la porta di ferro e cadeva; che, avuta paura, andava dal suo capo a raccontare l’accaduto; che il capo gli diceva di aspettare a casa sua mentre lui andava a vedere; giunto sul posto aveva saputo che l’uomo era stato portato in ospedale e si recava anche lui in ospedale; più tardi gli aveva comunicato che l’uomo era morto e che i familiari avrebbero ucciso il ricorrente per vendicarsi; il capo gli aveva dato del denaro per lasciare il Paese; raggiungeva il Burkina Faso, il Niger e la Libia, dove lavorava e si fermava per cinque mesi fino ad arrivare in Italia; temeva in caso di rimpatrio di essere ucciso dai familiari dell’uomo morto.

Con Decreto n. 3520/2019, depositato in data 1.8.2019, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso, ritenendo che le dichiarazioni fossero generiche e prive di dettagli idonei a contestualizzare i fatti, oltre che incoerenti, per cui il ricorrente non poteva ritenersi attendibile. Il giudizio di inattendibilità esimeva il Giudice dall’onere di cooperazione nell’acquisizione di aggiornate informazioni sul Paese d’origine. Il giudizio di inattendibilità non consentiva di ritenere concreto il rischio di persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 o il pericolo, in caso di rimpatrio, di un danno grave alla persona, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Nè il ricorrente aveva dimostrato di aver richiesto la protezione del proprio Stato e che questo non avesse voluto o potuto proteggerlo adeguatamente. Non sussistevano neppure i requisiti di cui all’art. 14, lett. c), della suddetta normativa, non ravvisandosi nella regione di provenienza del ricorrente una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato. Anche la domanda di protezione umanitaria andava respinta, non essendo emerse situazioni di particolare vulnerabilità; mentre lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato per brevi periodi e lo studio della lingua italiana non erano, di per sè, elementi tali da comportare un radicamento sul territorio, ostativo al suo rimpatrio, nè da consentire di ritenere integrati i motivi che possono fondare il riconoscimento del rilascio del permesso di soggiorno.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione R.M. sulla base di un motivo. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3; art. 3 CEDU; art. 13 Dichiarazione Universale Diritti Umani; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6, art. 19, commi 1 e 11; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di cooperazione istruttoria e le norme relative alla protezione sussidiaria e umanitaria.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – In via pregiudiziale, il ricorrente presta acquiscenza al diniego dello status di rifugiato, di cui obiettivamente non ricorrono i presupposti, mentre insiste per il riconoscimento della protezione sussidiaria, o in subordine di quella umanitaria, applicabile alla fattispecie ratione temporis stante la irretroattività del D.L. n. 113 del 2018, che ha abrogato la clausola aperta umanitaria, sostituendola con i casi speciali tipizzati.

1.3. – Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque ribadito che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate (che, nella specie, non risulta completa, con riguardo al ventaglio delle diverse non concluse rationes decidendi sottese al rigetto del gravame), ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).

1.4. – Va inoltre rilevato che la valutazione, in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre Cass. n. 3340 del 2019, cit.).

Ciò posto, questa Corte osserva come la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenda, ora, una nuova valutazione del giudizio di credibilità del richiedente, proponendo (come detto, nell’ambito non meglio definito di un unico motivo non specifico e non meglio enucleabile dalla rapsodica enunciazione di asseriti vizi della decisione impugnata) censure che sconfinano con tutta evidenza sul terreno delle mere valutazioni di merito, come tali rimesse alla cognizione dei giudici della precedente fase di giudizio e che possono essere censurate innanzi al giudice di legittimità solo attraverso le ristrette maglie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nè è possibile pretendere l’attivazione dei poteri istruttori officiosi del tribunale per l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla situazione sociopolitica della Guinea, in presenza di una valutazione giudiziale negativa della credibilità del richiedente, valutazione quest’ultima che rende superflua ogni ulteriore approfondimento istruttorio in ordine al reclamato status di rifugiato.

2. – Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno poichè il controricorso non possiede i requisiti previsti dall’art. 370 c.p.c. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472