Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5115 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25011-2019 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GIUSEPPE GUATTANI 14, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PESIRI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.P., quale titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CHILOSI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 601/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, a conferma della sentenza del Tribunale, ha accertato l’insussistenza in capo a B.R. di un rapporto di lavoro alle dipendenze di D.P.P., titolare di ristorante, ritenendo non provate le differenze retributive asseritamente derivanti dallo svolgimento da parte del primo di mansioni di capo cuoco;

la cassazione della sentenza è domandata da B.R. sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

D.P.P. ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce che “Quanto alla mancata prova del rapporto di lavoro prima del settembre 2000 la Corte d’appello ha omesso del tutto di valutare le prove testimoniali sebbene tale comportamento fosse stato censurato anche rispetto al giudice di prime cure”;

il ricorrente riporta stralci delle dichiarazioni testimoniali dalle quali vorrebbe far derivare la conferma della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il D.P.;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, lamenta che “Quanto al livello professionale del signor B. la Corte d’appello ha omesso del tutto di valutare le prove testimoniali sebbene tale comportamento fosse stato censurato anche rispetto al giudice di prime cure. Violazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo- Pubblici esercizi del 6.10.1994, 22.1.1999, 19.7.1003”;

il giudice dell’appello non avrebbe preso in considerazione la qualifica di capo cuoco (IV livello contrattuale) in concreto rivestita dall’appellante nell’ambito del ristorante di titolarità dell’odierno controricorrente;

sotto il dedotto profilo della nullità della sentenza, le due censure, esaminate congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 23940 del 2017) “In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012”;

il secondo motivo è inammissibile quanto al profilo della violazione delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro succedutisi nel tempo, dedotto erroneamente quale vizio di motivazione anzichè quale violazione di norme contrattuali;

il ricorrente lamenta la mancata applicazione della retribuzione propria del IV livello contrattuale, a lui spettante ai fini dell’attribuzione delle differenze retributive dovute allo svolgimento delle mansioni superiori;

seppure riqualificata quale violazione di norme contrattuali, la doglianza appare inammissibilmente prospettata, in ragione del fatto che solo apparentemente il ricorrente deduce una violazione di legge, là dove il motivo appare domandare una rivalutazione dei fatti di causa, inibita in sede di legittimità;

la Corte territoriale ha preso in esame la questione prospettata dall’odierno ricorrente, affermando testualmente che, sebbene l’appellante avesse rivendicato il IV livello che prevede la mansione di capo cuoco “…alcunchè abbia dedotto al fine di vedersi riconoscere detto inquadramento” (p. 3 sent.);

va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

ad ogni modo, vale la pena altresì rilevare come, in base al consolidato orientamento di questa Corte, nel caso in cui sia prospettata la violazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto privato, quest’ultimo è conoscibile dal giudice solo attraverso la collaborazione delle parti, cui è demandato l’adempimento di uno specifico onere di allegazione e produzione della fonte collettiva che si assume disattesa (per tutte cfr. Cass. n. 19507 del 2014; Cass. n. 6394 del 2019);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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