Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5117 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3999-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5877/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

che:

La corte di appello di Napoli con la sentenza n. 5877/2018 aveva rigettato il ricorso di A.A. avverso la decisione con la quale il locale tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei maturati per l’assegno di invalidità civile, i cui requisiti sanitari erano stati accertati con precedente ATP, ed aveva compensato per metà le spese di lite. La corte territoriale aveva ritenuto corretta la statuizione di compensazione parziale adottata dal tribunale in quanto lo stesso aveva dato conto della parziale scelta compensativa sul presupposto che il riconoscimento del diritto fosse intervenuto nelle more del giudizio e materialmente eseguito il pagamento a pochi mesi di distanza. Il giudice d’appello ritenendo convincente la decisione ed immune da vizi, anche in considerazione della brevità dei tempi intercorsi, aveva rigettato il ricorso.

Avverso detta decisione A.A. aveva proposto ricorso affidato ad un solo motivo.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, e dall’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente ha rilevato l’errata statuizione sulla (parziale) compensazione delle spese in ragione del principio di causalità. In particolare ha dedotto che l’Istituto aveva provveduto al pagamento dei ratei in questione in ritardo rispetto al termine di 120 giorni previsto dall’art. 445 bis c.p.c., e che pertanto non vi era ragione di compensare le spese del giudizio che si era reso necessario per ottenere il predetto pagamento.

Il motivo risulta infondato.

Questa Corte ha chiarito che “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass., n. 19613/2017).

Nella fattispecie all’esame la pronuncia di cessazione della materia del contendere evidenzia la anticipata composizione della lite dovuta alla condotta collaborativa dell’Inps, evidentemente considerata dai giudici del merito ai fini della determinazione sulle spese.

La decisione compensativa risulta peraltro coerente e rispettosa dei principi espressi (Cass. n. 1997/2015; Cass. n. 24531/2010; Cass. n. 1422/2006) in tema di adeguata motivazione da parte del giudice sulla scelta adottata poichè, nel caso in esame, la corte territoriale (e prima ancora il tribunale), aveva posto a fondamento della compensazione (parziale) la brevità dei tempi intercorsi tra riconoscimento del diritto, azione giudiziaria e pagamento, nonchè la condotta collaborativa dell’Inps diretta a evitare il prosieguo di un inutile giudizio.

De osservarsi che il ragionevole supporto argomentativo della scelta di compensare le spese esprime la valutazione di merito del giudice non più sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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