Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5120 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 21352-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIARAMONTE GULFI 13, presso lo studio dell’avvocato CARLO GE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA GALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12821/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

che:

L’Inps aveva proposto istanza di correzione dell’errore materiale della ordinanza di questa Corte n. 12821/2020 per la parte in cui, nel dispositivo, dopo l’espresso rigetto del ricorso (“la Corte rigetta il ricorso”), era stata inserita la dicitura “Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di appello di Trento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”.

L’Istituto chiedeva pertanto che, coerentemente a quanto statuito nella parte motivazionale della sentenza circa l’infondatezza del ricorso e al rigetto dello stesso anche enunciato nella prima parte del dispositivo, fosse esclusa dal dispositivo la successiva dizione “Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di appello di Trento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”, in quanto contrastante con la statuizione di rigetto del ricorso.

Sì costituiva M.A. contestando la pretesa.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente all decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

1) Con la ordinanza n. 12821/2020 questa Corte ha deciso sul ricorso proposto da M.A. avverso la decisione con la quale la Corte di appello di Milano aveva dichiarato che la stessa fosse tenuta al pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale di commercialista svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria.

Il giudizio di questa Corte ha inteso dare seguito al principio secondo cui “i dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l’iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass.n. 32508/2018).

Con il richiamo dell’indicato principio, l’ordinanza n. 12821/2020 ha coerentemente rigettato i motivi di censura proposti dalla M., esprimendo espressamente tale valutazione sia nella parte conclusiva della motivazione della sentenza, che nella prima parte del dispositivo.

Peraltro il contrasto tra la motivazione ed una parte del dispositivo (laddove cassa e rinvia) non può giudicarsi insanabile e come tale estraneo al perimetro della correzione dell’errore materiale e idoneo a determinare la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione; a riguardo infatti questa Corte ha precisato che sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c., e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel caso in cui il provvedimento risulti idoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, con valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (cfr. Cass. n. 14966/2007; Cass. Sez. 6 n. 15990/2014).

Simili caratteristiche non si rinvengono nella pronuncia in esame in cui l’inserimento nella parte successiva del dispositivo dell’inciso “Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di appello di Trento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”, è evidentemente il frutto di un errore materiale (un refuso non cancellato), rilevabile con l’ordinaria diligenza (Cass. n. 19325/2020).

Il contrasto assoluto tra rigetto del ricorso, come esplicitato nella parte motivazionale della ordinanza anche con le ragioni della decisione così adottata, e la dicitura di cassazione e rinvio della causa, evidenzia la assoluta natura di errore materiale di quest’ultima in quanto del tutto incongrua rispetto all’intero provvedimento.

Deve a riguardo essere anche rammentato che in materia di correzione dell’errore materiale le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che può essere oggetto di correzione qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria, consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio (Cass. SU n. 16415/18).

La decisione chiarisce anche che il procedimento di correzione dell’errore materiale (in presenza dei presupposti che lo consentano), costituisce “scelta funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo. L’art. 111 Cost., nel canonizzare il principio del giusto processo, reca l’affermazione per cui “la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo”(comma 2).

Il procedimento di correzione degli errori materiali è il più consono a salvaguardare l’effettività di tale principio che impone al giudice, anche nell’interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l’inutile dispendio di attività processuali, non giustificate nè dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, nè da effettive garanzie di difesa. Tale rimedio garantisce maggiore celerità, lasciando salvo il diritto delle parti all’esercizio degli ordinari rimedi impugnatori, che ai sensi dell’art. 288 c.p.c., comma 4, possono essere comunque proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze”.

Sulla scorta di tali principi, e della corretta individuazione di questa sede processuale utile a ripristinare l’armonia del provvedimento in esame, deve valutarsi la consequenzialità della statuizione di rigetto contenuta nella motivazione con quanto esplicitato nella prima parte del dispositivo, e dunque l’estraneità, frutto di mero lapsus calami, della ulteriore dicitura di cassazione della sentenza e di rinvio della causa.

A ciò consegue che nel dispositivo della ordinanza n. 12821/2020 dopo la frase “rigetta il ricorso” venga espunta la successiva frase “Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di appello di Trento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 287 e ss. c.p.c., dispone che nella ordinanza n. 12821/2020, nella parte dispositiva, dopo la frase “rigetta il ricorso” venga espunta la successiva frase “Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di appello di Trento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”.

Manda la cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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