LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13900-2019 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO SIMONE;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di COMO, depositato il 01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Como, in sede di opposizione allo stato passivo relativo al fallimento della ***** s.r.l., rigettava l’opposizione proposta da P.M., la quale faceva valere i crediti derivanti da asserito rapporto di lavoro intercorso con la società;
a fondamento della decisione il Tribunale rilevava un difetto di allegazione da parte dell’opponente circa gli indici in concreto connotanti il rapporto di lavoro come subordinato;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.M. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;
la società e l’Inps, pure destinatario della notifica del ricorso, non hanno svolto attività difensiva;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, osservando che l’opposizione dà corso a una fase a cognizione piena che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione, sicchè è nulla la sentenza che pronunci nel merito della causa senza che siano state precisate le conclusioni;
il motivo è infondato, poichè parte ricorrente si è limitata a denunciare il vizio del procedimento in relazione alla sola regolarità formale, senza dedurre alcun pregiudizio eventualmente derivante dalla rilevata omissione (Cass. n. 17905 del 09/09/2016), mentre la notazione in ordine al giuramento decisorio, ove riferita all’impedito accesso al mezzo, risulta priva di indicazioni circa la formula del giuramento, indispensabile ai fini della valutazione della doglianza;
con il secondo motivo deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla richiesta di ammissione dei mezzi di prova, poichè erroneamente il giudicante ha ritenuto che il capitolato istruttorio fosse inidoneo a provare gli indici della subordinazione;
l’illustrato motivo è inammissibile, in difetto di trascrizione o idonea localizzazione dei capitoli di prova che si assumono non ammessi, e inoltre, è estraneo alla ratio decidendi, fondata sul difetto di allegazione degli indici della subordinazione;
con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, assumendo l’erroneità della statuizione relativa al disposto raddoppio del contributo unificato;
il motivo è fondato in base al principio enunciato da Cass. n. 1895 del 25/01/2018: “Le controversie in materia di opposizione allo stato passivo non rientrano tra i giudizi di impugnazione in senso proprio, trattandosi piuttosto di un gravame che apre la fase a cognizione piena, sicchè al rigetto del ricorso ex art. 98 L. Fall., non consegue l’obbligo per l’opponente di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato”;
in base alle svolte argomentazioni va rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, mentre il terzo va accolto, con eliminazione del raddoppio del contributo disposto con la sentenza impugnata;
la parziale soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
in ragione del tenore della statuizione non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed elimina il disposto raddoppio del contributo unificato. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021