Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5145 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Maria Margherita – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21736-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso lo studio dell’avvocato D’ALOISIO CARLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARITATO LELIO, SCIPLINO ESTER ADA, DE ROSE EMANUELE, SGROI ANTONINO;

– ricorrente

contro

M.L., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato RINALDI MANUELA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato D’ALOISIO CARLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, SGROI ANTONINO;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 293/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.

RILEVATO

la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano, ha dichiarato sussistente in capo a M.L., avvocato iscritto all’albo professionale ma non alla Cassa di Previdenza, l’obbligo di versare alla gestione separata i contributi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale, ritenendo, tuttavia, non dovuti quelli relativi all’anno 2011 per intervenuta prescrizione;

la Corte territoriale ha accertato che l’atto interruttivo della prescrizione del 4 agosto 2017 era stato notificato a M.L. quando ormai il termine quinquennale, calcolato dal 9 luglio 2012, data in cui il credito contributivo era venuto a scadenza, era già spirato;

ha, infine, rigettato l’eccezione di sospensione della prescrizione sollevata dall’Inps in base all’art. 2941, n. 8, c.c., non ritenendo sussistenti i presupposti per la sua applicazione;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo;

M.L. ha depositato controricorso, ed ha altresì proposto ricorso incidentale in base a due motivi, al quale l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

Ricorso principale:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31”; contesta la decisione quanto alla ritenuta scadenza del credito per prescrizione, deducendo che, così come risultato dagli atti di causa, la dichiarazione dei redditi, presentata il 26 settembre 2016, conteneva l’indicazione di quanto percepito dall’odierna controricorrente a titolo di reddito da lavoro autonomo; pertanto, il puntuale riconoscimento del debito da parte della professionista nei confronti dell’istituto creditore sarebbe tale da costituire causa di interruzione della prescrizione;

il motivo è infondato;

come affermato da questa Corte, nel caso in esame il dies a quo della prescrizione va individuato nella data dalla quale il credito può essere fatto valere e non già nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n. 27950 del 2018);

quanto alla natura dell’indicazione contenuta nella dichiarazione dei redditi quale riconoscimento del debito, ancora questa Corte ha stabilito come alla stessa non possa essere attribuita valenza di atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941 c.c., posto che con tale dichiarazione il debitore afferma di aver percepito un determinato reddito, ma non riconosce il diritto dell’Inps ad ottenere il pagamento dei contributi, diritto che consegue all’iscrizione obbligatoria alla gestione separata;

secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per aversi riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2941 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontà di produrre l’effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell’atto), è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà (Così Cass. n. 22223 del 2020; cfr. anche Cass. n. 25943 del 2015).

Ricorso incidentale:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente incidentale deduce “Violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 in relazione al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12; insussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione separata dei professionisti iscritti a un albo”; afferma che il professionista che non versa il contributo soggettivo, ma soltanto quello integrativo alla Cassa professionale, non sarebbe tenuto a iscriversi alla gestione separata;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, contesta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett B. Illegittimità delle sanzioni applicate dall’INPS. Vizio di motivazione. Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti in punto d’illegittimità delle sanzioni irrogate”; parte ricorrente incidentale ripropone l’aspetto sanzionatorio della controversia, rimasto assorbito nel giudizio di merito, chiedendo, in subordine, che, in caso di accoglimento del ricorso dell’Inps, il titolo delle sanzioni passi da evasione contributiva ad omissione, in assenza di intento doloso rivolto ad occultare le attività professionali esercitate, testimoniata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;

in ragione dell’infondatezza del ricorso principale, l’incidentale rimane assorbito;

in definitiva, il ricorso principale va rigettato, assorbito l’incidentale; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’istituto ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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