LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23924/2019 proposto da:
N.A., rappresentato e difeso dall’avvocato IRENE MARUCCO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE SUPREMA CASSAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 93/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. N.A., nato in *****, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 16 gennaio 2019, che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino in data 21 settembre 2017, di rigetto della domanda di protezione sussidiaria o, in subordine, umanitaria.
2. La Corte d’appello ha rilevato che i motivi di gravame, per la loro genericità, non erano idonei a mettere in discussione la motivazione ampia ed esaustiva con la quale il Tribunale aveva argomentato la decisione di diniego della protezione, sotto il duplice profilo della non credibilità del racconto e dell’esito delle indagini espletate in via officiosa, con richiamo alle fonti di informazione.
3. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi, ai quali resiste il Ministero dell’interno con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciata violazione o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 8 e si lamenta il mancato rilievo della insanabile contraddizione che avrebbe segnato la decisione del Tribunale, riguardo alla ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente in assenza di audizione dello stesso. La Corte d’appello, pure sollecitata con i motivi di impugnazione, aveva ritenuto superflua l’audizione senza motivare sul punto.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3 e si contesta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, che era stata richiesta in via subordinata. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello in proposito si era limitata a rilevare la genericità dei motivi di appello, senza esaminare, anche alla luce dell’art. 3 Cost. e art. 8 CEDU, se nella specie sussistesse il rischio di persecuzioni in caso di rientro del ricorrente nel Paese d’origine, e senza valutare la condizione di vulnerabilità in chiave comparativa, sulla base dei criteri enucleati da Cassazione n. 4455 del 2018.
3. I motivi sono entrambi inammissibili in quanto non attingono la ratio della sentenza impugnata.
Posto, infatti, che la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, il ricorrente, per contestare utilmente tale decisione, avrebbe dovuto denunciare la violazione dell’art. 342 c.p.c., chiedendo a questa Corte di legittimità di controllare se i motivi di appello fossero sufficientemente specifici da imporre la rivalutazione della domanda di protezione.
Diversamente, entrambi i motivi prospettano questioni relative al merito della domanda di protezione, e di conseguenza la ratio processuale che sorregge la pronuncia della Corte d’appello rimane integra (ex plurimis, Cass. 31/08/2015, n. 17330; Cass. 11/01/2005, n. 359).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.100,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021