Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5225 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24729/2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA DANIELA SACCHI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 636/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

M.M., cittadino *****, proponeva ricorso innanzi il Tribunale di Milano avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano in data 25.1.2016 e notificato in data 23.3.2016.

Con ordinanza del 19.09.2016 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso.

Interponeva appello M.M. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza oggi impugnata, n. 636/2019, accoglieva il gravame riconoscendo all’appellante la protezione umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero dell’Interno, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso M.M., il quale ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero dell’Interno lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, valorizzando profili non suscettibili di rientrare nell’ambito di tale tutela.

La censura è inammissibile.

La Corte d’Appello, invero, ha rilevato che, pur dovendosi escludere i presupposti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 “… parte appellante abbia provato di aver sostenuto in Italia un percorso di inserimento socio-lavorativo, seppur recente, situazione soggettiva che, anche in considerazione della sua giovane età, appena 23enne e del fatto che è fuori dal suo paese da oltre quattro anni, deve essere valorizzata, al fine di valutare, unitamente alla situazione di oggettiva criticità socio-politica, seppur di non rilevante incidenza, del Paese di origine, l’accertamento della sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che nel caso di specie sussistono” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Con tale passaggio motivazionale la Corte territoriale ha preso in considerazione da un lato la condizione soggettiva del richiedente la protezione, e dall’altro il contesto oggettivo esistente in Gambia, suo Paese di origine, operando un bilanciamento tra il livello di integrazione socio-lavorativa raggiunto in Italia e le criticità cui il richiedente stesso sarebbe verosimilmente esposto in caso di rimpatrio. Detto esame, nel cui ambito il giudice di merito ha anche valutato l’età del richiedente e la sua prolungata assenza dalla propria patria, si risolve in un apprezzamento di merito, insindacabile in Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790, secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi “… in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento…” del giudice di merito “… tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione”) e coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’apprezzamento circa la sussistenza della condizione di vulnerabilità individuale richiesta ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria va condotto tenendo conto da un lato della situazione oggettiva del Paese di origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, che costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere, e dall’altro lato della vita privata e familiare del richiedente in Italia, dalla cui comparazione con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio deve emergere “… un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298, cfr., in particolare, pag. 10).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, poichè per effetto dell’ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato, giusta Delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano assunta nella seduta del 14 novembre 2019, depositata in copia presso la cancelleria di questa Corte in data 9.1.2020, le spese dovrebbero essere liquidate in favore dell’Erario. Poichè tuttavia risulta soccombente un’amministrazione dello Stato, non ha alcun senso che essa sia condannata a pagare le spese ad altra amministrazione dello Stato, tanto più che l’interesse sostanziale del controricorrente -che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore- non potrebbe per tale via essere soddisfatto. In tal senso, non è applicabile alla fattispecie del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, dovendo invece la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avvenire secondo il procedimento di cui all’art. 82 e quindi con istanza rivolta al giudice del procedimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012 Rv. 623979).

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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