LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20247-2019 proposto da:
SOCIETA’ COMMERCIO ORTOFRUTTICOLI DEI FRATELLI C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ANDREOZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO PICA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1292/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’11/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale, rigettando la domanda della Società commercio ortofrutticoli dei Fratelli C. s.r.l. diretta all’accertamento della genuinità della qualificazione, quale associazione in partecipazione, del rapporto intercorso con A.N.;
la Corte territoriale ha accertato la natura subordinata del rapporto, dichiarando inammissibile l’eccezione di prescrizione delle differenze retributive vantate dalla lavoratrice per aver svolto mansioni superiori, per avere la stessa correttamente posto in essere una serie di atti interruttivi, tra cui l’instaurazione di un precedente giudizio davanti al Tribunale di Velletri, avente ad oggetto le medesime rivendicazioni economiche e conclusosi con una statuizione di inammissibilità;
la cassazione della sentenza è domandata dalla Società commercio ortofrutticoli dei Fratelli C. s.r.l. sulla base di tre motivi;
A.N. ha opposto difese;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
col primo motivo, parte ricorrente contesta il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione, perchè erroneamente fondato sull’individuazione della prova dell’efficacia interruttiva della prima domanda giudiziale nella data di deposito del decreto di fissazione dell’udienza, e non invece dalla notifica del ricorso alla società, del cui giorno esatto la stessa Corte territoriale ha dichiarato che non era risultata prova in giudizio;
col secondo motivo contesta violazione del giudicato;
la sentenza impugnata non terrebbe conto dell’autorità del giudicato formatosi in riferimento alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 2684 del 2011, irrevocabile per mancata impugnazione;
col terzo motivo lamenta violazione degli artt. 2549,2551,2552,2553 e 2554 c.c., riproponendo la questione della genuinità della qualificazione di associazione in partecipazione sulla base degli elementi distintivi del tipo legale;
la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per essere stato lo stesso notificato dalla società in data 4 luglio 2019, successivamente alla domanda di fallimento; a tal uopo sostiene che titolare in via esclusiva dell’azione, ai sensi della L. fallimentare, art. 43, debba essere individuato nella curatela fallimentare;
la questione sollevata non ha trovato definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte (vedansi, per tutte, Cass. n. 17149 del 1019 e Cass. n. 16070 del 2014) e che, pertanto, la decisione sul punto riveste valore nomofilattico;
la Corte rimette la causa alla Quarta Sezione non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in adunanza camerale presso la Sesta Sezione.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021
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