Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.5232 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20587-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’AMBA ARADAM N. 24, presso lo studio dell’avvocato MATTEO DI PUMPO, rappresentata e difesa dall’avvocato BARTOLOMEO EMILIO BIUSO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 890/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Bari, a conferma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha dichiarato G.E. non tenuta all’iscrizione alla gestione separata per i redditi conseguiti nell’anno 2009 quale avvocato iscritto all’albo ma non ad Inarcassa, atteso il mancato superamento della soglia di esenzione di 5.000,00 Euro prevista per i lavoratori autonomi occasionali;

la Corte territoriale ha affermato che il dato contabile costituisce un chiaro indice della natura occasionale dell’attività, tanto più che l’Inps non ha offerto nessun concreto elemento di prova della natura abituale dell’attività;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria, con cui l’istituto, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 32167 del 2018, chiede che venga sancito l’obbligo della G. di iscriversi alla gestione separata presso l’Inps e di corrispondere i contributi relativi ai redditi conseguiti nell’anno 2009;

G.E. ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

la questione, la quale non trova ancora un suo definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte, è già stata rinviata alla Quarta Sezione dato il suo rilievo nomofilattico;

in attesa della decisione della Quarta Sezione, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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