Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5233 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19817/2017 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO, 106, presso lo studio dell’avvocato CIRO CASTALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO AURICCHIO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO ***** S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto n. 1910/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 17/07/2017 r.g.n. 8106/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con decreto 17 luglio 2017, il Tribunale di Napoli ammetteva (in via tardiva) A.P. allo stato passivo del Fallimento ***** s.r.l. in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, per l’ulteriore credito di Euro 38.210,00 oltre interessi e rivalutazione: così parzialmente accogliendone, nella contumacia della curatela fallimentare, l’opposizione allo stato passivo, cui (a fronte di un’insinuazione in via tardiva per Euro 221.261,74, di cui Euro 14.305,17 a titolo di T.f.r. e il residuo per differenze retributive per superiore inquadramento dovutogli) egli era stato ammesso in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, per il solo credito di Euro 13.000,00, a titolo di retribuzioni dal licenziamento, dichiarato illegittimo, al fallimento del 23 maggio 2014;

2. negata la spettanza del T.f.r. richiesto, in difetto di prova di cessazione del rapporto successivamente alla reintegrazione del lavoratore per effetto della suddetta illegittimità del licenziamento, il Tribunale riconosceva il superiore importo per la prestazione del lavoro di autotrasportatore e di magazziniere, inquadrabili nel superiore livello (F) del CCNL Gomma Plastica, a far data dall’anno 2008 (e non 2005 come richiesto), sulla base delle risultanze istruttorie scrutinate;

3. con atto notificato il 11 agosto 2017, il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, mentre la curatela fallimentare intimata non svolgeva difese.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 72 e art. 1372 c.c., per erronea esclusione (di prova) della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, sospeso ai sensi della L. Fall., art. 72, esso era stato consensualmente risolto per il comportamento concludente del lavoratore, in virtù dell’insinuazione allo stato passivo del credito per T.f.r. (sull’evidente presupposto della volontà di non proseguire il rapporto), e del curatore, anche in relazione alla cessazione dell’attività d’impresa (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. in caso di fallimento del datore di lavoro, ove non vi sia esercizio provvisorio di impresa, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, con conseguente venir meno dell’obbligo di corrispondere la retribuzione in difetto dell’esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. 30 maggio 2018, n. 13693), sino a quando il curatore non decida la prosecuzione o lo scioglimento del rapporto ai sensi della L. Fall., art. 72, ratione temporis applicabile, nell’esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo sottratto ai vincoli propri dell’ordinamento lavoristico perchè la necessità di tutelare gli interessi della procedura fallimentare non esclude l’obbligo del curatore di rispettare le norme in generale previste per la risoluzione dei rapporti di lavoro (Cass. 11 gennaio 2018, n. 522; Cass. 28 maggio 2019, n. 14503);

3.1. il superiore principio è stato correttamente applicato dal Tribunale, che ciò ha escluso, posto che “nel caso di specie, a seguito dell’avvenuta reintegra, come dichiarato dallo stesso lavoratore, nessun successivo atto di chiusura del rapporto è stato allegato e provato” (così al terzo capoverso, seconda parte di p. 2 del decreto);

3.2. un tale accertamento, riservato esclusivamente al giudice di merito, è insindacabile da questa Corte di legittimità, cui neppure può essere rimesso l’apprezzamento dell’esistenza (al di là del suindicato obbligo di rispetto delle norme limitative dei licenziamenti previste dall’ordinamento lavoristico) di una risoluzione del rapporto di lavoro subordinato per mutuo consenso tacito (Cass. 11 marzo 2011, n. 5887; e con specifico riferimento a contratti a tempo determinato: Cass. 12 dicembre 2017, n. 29781; Cass. 31 maggio 2018, n. 13958);

4. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, senza statuizione sulle spese, in assenza di svolgimento di difese dalla parte vittoriosa e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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