LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25839/2017 proposto da:
S.L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO MARIA AMATO, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE AGOSTINO;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 554/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/07/2017 r.g.n. 743/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che, con sentenza del 27 luglio 2017, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Palermo e rigettava la domanda proposta da S.L.S. nei confronti di Unicredit S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’inquadramento come quadro direttivo, superiore a quello posseduto nella 3 Area professionale, 4 livello retributivo ed alle relative differenze retributive;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non raggiunta la prova dell’essere le mansioni svolte dal S. connotate dal contenuto professionale individuato come qualificante l’inquadramento rivendicato dato da un livello di autonomia e discrezionalità più elevato di quello che caratterizza la terza Area professionale in cui il S. era inquadrato, non rilevando, di contro, la circostanza per la quale l’inquadramento rivendicato era posseduto da tutti gli altri componenti dell’ufficio cui era addetto e il riferimento ad un contratto integrativo asseritamente idoneo a fondare la conclusione opposta, non essendo stato quel contratto contestato nella sua esistenza e nel suo contenuto dalla Banca datrice, neppure prodotto;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Unicredit S.p.A..
CONSIDERATO
– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2103 e 2697 c.c. e art. 76 CCNL di categoria in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla non riconducibilità delle mansioni di fatto svolte dal ricorrente all’inquadramento rivendicato;
che, con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., artt. 113 e 421 c.p.c. e art. 77, comma 2, del CCNL di categoria in una con il vizio di omessa e insufficiente motivazione imputa alla Corte territoriale il mancato ricorso ai propri poteri istruttori ai fini dell’acquisizione del contratto integrativo recante la previsione della promozione automatica a “quadro direttivo” dopo cinque mesi di impiego in quelle mansioni, come vi era tenuto, dovendosi considerare, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte medesima, irrilevante perchè generica la contestazione avanzata dalla Banca datrice circa l’esistenza ed il contenuto del predetto contratto;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, atteso che la scelta del ricorrente di limitarsi, nella formulazione dei medesimi, ad una mera confutazione delle argomentazioni su cui la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento, opponendovi un proprio percorso logico-giuridico ed un proprio distinto approdo, caratterizza tanto il primo motivo, in cui è il diverso apprezzamento del materiale istruttorio che il ricorrente pone a base della prospettazione di un diverso esito del giudizio, quanto il secondo, in cui è la valutazione di genericità della contestazione sollevata dalla Banca datrice, con riguardo all’esistenza ed al contenuto dell’invocato contratto integrativo” che il ricorrente oppone al giudizio di piena validità della stessa contestazione espresso dalla Corte territoriale,a fornire apparente supporto alla denunzia da parte del ricorrente dell’error in procedendo nel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa relativamente alla mancata acquisizione ex officio del predetto contratto integrativo;
– che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021
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