Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5242 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28501/2019 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 41, presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO DEL VECCHIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 527/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/05/2019 R.G.N. 406/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. CELESTE Alberto, ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO

Che:

1. la Corte d’Appello di Lecce ha riformato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva accolto il ricorso di R.G. e, ritenuta la natura subordinata del rapporto intercorso con il Ministero della Difesa per l’insegnamento della lingua inglese presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di *****, aveva condannato il Ministero al pagamento del differenziale tra il trattamento retributivo previsto dai CCNL per il comparto scuola e quanto percepito sulla base delle convenzioni annuali intercorse tra le parti;

la Corte territoriale ha ritenuto che il rapporto di lavoro fosse di natura autonoma e non subordinata e da ciò ha desunto l’inesistenza dei diritti rivendicati e l’inapplicabilità, nè estensiva, nè analogica, della direttiva 1999/70/CE;

2. R.G. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, poi illustrati da memoria e resistiti dal Ministero con controricorso;

il Pubblico Ministero ha depositato memoria in cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. con i primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) degli artt. 2094 e 2697 c.c. e addebita alla Corte territoriale di avere escluso la natura subordinata del rapporto pur in presenza di indici sintomatici della subordinazione, senza tener neppure conto delle particolari caratteristiche dell’attività di insegnamento;

il secondo motivo assume invece la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (art. 360 c.p.c., n. 4) e quindi la nullità della sentenza perchè la natura autonoma del rapporto sarebbe stata affermata sulla scorta di una motivazione apparente;

il terzo motivo afferma l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) ravvisato nell’obbligo di rimanere pronto al lavoro per la Scuola quanto alle cosiddette ore di disponibilità;

il quarto motivo infine adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 4) degli artt. 229 e 115 c.p.c. e dell’art. 2733 c.c., perchè alle affermazioni contenute nelle difese del Ministero quanto all’obbligo di disponibilità la Corte avrebbe dovuto riconoscere valore confessorio;

2. Il primo motivo è fondato ed assorbente;

2.1 questa Corte ha già ritenuto che “il rapporto di lavoro intercorrente, sulla base di convenzioni annuali, con i docenti civili di scuole militari della Marina e dell’Aeronautica, di cui alla L. n. 1023 del 1969 (attualmente disciplinato dall’art. 1531 del codice dell’ordinamento militare di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010), ha natura di rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione ed è regolato dalle norme speciali per esso previste” (Cass. 23 giugno 2020, n. 12361);

ciò sulla base delle seguenti argomentazioni che sono qui condivise e vengono dunque riproposte;

i rapporti oggetto di causa soggiacciono, ratione temporis, alla disciplina di cui alla L. n. 1023 del 1969, riguardante le scuole, istituti ed enti della Marina e dell’Aeronautica ed al relativo provvedimento attuativo di cui al D.M. 29 dicembre 1971, solo successivamente sostituita dalle previsioni, qui non applicabili, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 1531), oltre che negli artt. 968 e segg. del relativo Regolamento (D.P.R. n. 90 del 2010);

secondo la L. n. 1023 del 1969, art. 2, era possibile, per l’insegnamento di materie non militari nelle scuole militari, la stipula di “convenzioni annuali, con personale incaricato”, tra cui “insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali”;

Del conseguente D.M. 29 dicembre 1971, art. 2, stabiliva che “nel caso trattasi di insegnamento a livello didattico di scuola secondaria di primo e secondo grado, l’incarico comprende di regola un numero complessivo di 18 ore settimanali di insegnamento”, per un trattamento economico annuo lordo la cui misura veniva fissato dal successivo art. 3;

l’art. 6, aggiungeva poi che, nel caso di incarico “per l’intero anno scolastico, e limitatamente al periodo dell’effettiva prestazione, spettano, gli assegni accessori e il trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsti per gli insegnanti incaricati degli istituti e delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione”, con la precisazione, all’art. 10, che “null’altro compete, a qualsiasi titolo, ai docenti di che trattasi, oltre il trattamento economico previsto dal presente decreto, in quanto lo stesso trattamento retribuisce tutta l’opera prestata”;

2.2 la citata normativa è nella sostanza sovrapponibile anche alla sopravvenuta disciplina del Codice dell’Ordinamento Militare, con limitati tratti innovativi riguardanti la previsione di “accordi nazionali di categoria” destinati ad essere osservati anche quanto alla disciplina dei compensi (art. 1531), dall’estensione a tutto il personale a pieno orario del trattamento previdenziale “previsto dalle vigenti norme a favore del personale docente, incaricato esterno presso istituti e scuole di istruzione” (art. 970, comma 3 del Regolamento) e dalla conferma e precisazione, all’art. 974, sempre del Regolamento, che “null’altro compete, a qualsiasi titolo, agli incaricati di insegnamento presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate, oltre il trattamento economico previsto dagli artt. dal 970 al 973, in quanto esso retribuisce forfettariamente tutta l’opera prestata”; 2.3 già secondo il Consiglio di Stato (sez. IV, 23 gennaio 1992, n. 96) i docenti incaricati sulla base di convenzione annuale ai sensi della L. 1023 cit., sono da ritenere pubblici impiegati, stante l’assoluta similitudine rispetto agli incarichi propri dei professori della scuola pubblica, pacificamente di natura subordinata, nonchè per l’osservanza di un orario settimanale, la previsione dell’applicazione del trattamento di previdenza e quiescenza degli insegnanti statali e la soggezione, nel concreto del caso in quella sede esaminato, a direttive della P.A.;

tale impostazione va qui condivisa, per i riscontri che essa ha nel tenore della L. 1023 cit. e del relativo provvedimento attuativo, tra cui appunto la prestazione dell’attività sulla base di un orario, l’inserimento pieno nell’organizzazione lavorativa altrui, la remunerazione secondo le regole proprie del lavoro dipendente (v. assegni c.d. accessori e indennità di quiescenza) e la soggezione al medesimo regime di assistenza e previdenza dei docenti della scuola pubblica;

2.4 d’altra parte, l’assunto della Corte territoriale secondo cui (al di là della pur riscontrata osservanza di orario, della fruizione di ferie pagate, del diritto al trattamento di malattia etc.), addirittura lo ius variandi (tra una materia ed altre in cui il professore potesse avere competenza) sarebbe comune anche al lavoro autonomo, non considera come proprio il potere direttivo, che inevitabilmente si esprime attraverso tali posizioni di supremazia, sia costantemente ritenuto, nella giurisprudenza di questa Corte, uno degli elementi decisivi per il riconoscimento della subordinazione in senso stretto (tra le molte, v. Cass. 26 agosto 2013, n. 19568), mentre la riduzione dell’orario progressivamente attuata e di cui è menzione nella sentenza impugnata non può incidere sulla qualificazione del rapporto, ma semmai solo sulla proporzionale misura della retribuzione che si accerti come dovuta;

2.5 l’apprezzamento della Corte territoriale rispetto alla natura autonoma dei rapporti di lavoro è dunque errato, sia in punto di stretto diritto (per la natura in sè subordinata di quella tipologia di rapporti) sia in punto di sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie di cui all’art. 2094 c.c..

3. la sentenza va cassata in accoglimento del primo motivo e con assorbimento degli altri, rinviando la causa alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale deciderà sulle domande del ricorrente in base alla corretta qualificazione giuridica di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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