Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5324 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10801/2019 proposto da:

N.Z., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, Via Fermi, n. 3, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Lufrano, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 519/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Il cittadino ***** N.Z. ha impugnato dinnanzi la Corte di Appello di Bari l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione al provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla competente C.T..

L’appellante ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via gradata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte ha rigettato integralmente l’appello, ritenendo la domanda infondata con riferimento a tutte le forme di protezione invocate. Le motivazioni poste a base della decisione sono le seguenti:

Il ricorrente ha fornito alla Corte una versione della sua vicenda personale diversa da quella resa alla C.T. ed al Tribunale, dinnanzi ai quali ha dedotto un motivo di emigrazione puramente economico, come tale irrilevante ai fini della protezione, essendo rimasto nell’indigenza dopo essere stato cacciato di casa dal padre e dagli zii. Diversamente, in sede di appello, egli si definisce musulmano sciita e lamenta di aver subito persecuzioni ad opera di sunniti armati ed ubriachi, con conseguente timore per la propria incolumità in caso di rimpatrio. L’evidente inammissibilità di tale inspiegata mutatio induce ad escludere che vi sia un racconto di persecuzione suscettibile di esame, magari in correlazione con la pretesa situazione di conflitto della regione di provenienza (Punjab).

In merito al diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non sono stati dedotti, nè comunque emergono dagli atti, specifici elementi di vulnerabilità, rilevanti ai fini della protezione umanitaria.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero intimato.

Nel primo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). La Corte di Appello è venuta meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria, omettendo di acquisire informazioni precise ed aggiornate sul Paese di provenienza del ricorrente, al fine di accertare se ivi vi sia una situazione di violenza indiscriminata, come dimostrato dalle COI allegate nel presente ricorso (rapporto EASO 2017, pag. 6 del ricorso per Cassazione).

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 112 e 131 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè il provvedimento impugnato nulla ha argomentato circa le ragioni del rigetto della domanda di protezione umanitaria. Decisione, questa, apoditticamente giustificata in forza di una pseudo condizione oggettiva di non pericolo, direttamente riferibile al ricorrente in relazione alla situazione generale del suo Paese di origine.

Il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono. Nel provvedimento della Corte di Appello non c’è alcun riscontro circa l’esame della domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), cit. e, conseguentemente, non risulta svolta alcuna indagine officiosa volta ad ottenere informazioni aggiornate con riferimento al Punjab, la cui situazione di instabilità socio-politica è stata evidenziata dal ricorrente nel corso del procedimento. Pertanto, la Corte di Appello è venuta meno all’obbligo di fondare la decisione su COI aggiornate e precise. Dovere che sussiste anche in presenza di una narrazione del richiedente non credibile e contraddittoria, posto che l’ipotesi di danno grave di cui alla lett. c), trovando fondamento in una situazione di violenza indiscriminata e diffusa di grave intensità, non richiede la prova di alcuna personalizzazione del rischio (Cass., Sez. I, n. 10286/2020; Cass., Sez. III, n. 8819/2020).

Il secondo motivo è assorbito.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo ed assorbito il secondo. Alla cassazione della pronuncia impugnata segue il rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione.

Nessuna statuizione sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ed assorbe il secondo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione. Nulla sulle spese.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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