LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. COSENTINO Cristiana – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9461/2016) proposto da:
ECOPROGETTI S.R.L., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per notar M.N., del 28 agosto 2020 (rep.
*****), dall’Avv. Cristiano Buzzelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Cercemaggiore, n. 105;
– ricorrente –
contro
AVV. S.M., (C.F.: *****);
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila n. 96/2016 (depositata il 25 gennaio 2016);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
RITENUTO IN FATTO
1. La Ecoprogetti s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il giudice designato del Tribunale di Sulmona, su ricorso dell’avv. S.M., le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 63.235,68, richiesta a titolo di competenze per varie prestazioni professionali giudiziali e stragiudiziali rese in favore di essa opponente, la quale instava per la riduzione del citato importo, ritenendo congrua la sua liquidazione nella misura di Euro 17.337,50, scomputati gli acconti versati.
Si costituì l’ingiunto, il quale, oltre ad insistere per il rigetto della formulata opposizione, proponeva domanda riconvenzionale intesa ad ottenere il riconoscimento della maggiore somma di Euro 100.000,00 per il titolo dedotto in sede monitoria.
L’adito Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 307/2009, previa dichiarazione di inammissibilità dell’avanzata domanda riconvenzionale, rigettava l’opposizione.
2. Decidendo sull’appello proposta dalla Ecoprogetti s.r.l. e nella costituzione dell’appellato professionista, la Corte di appello dell’Aquila, con sentenza n. 96/2016 (depositata il 25 gennaio 2016), respingeva il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte abruzzese riteneva che l’appellato aveva idoneamente fornito nel giudizio di primo grado la prova delle sue diverse prestazioni professionali (esaminate singolarmente), rispetto alle quali era da valutarsi congrua la quantità dei compensi corrispondentemente richiesti, senza che fosse emersa alcuna responsabilità professionale dell’appellato nell’assolvimento delle stesse prestazioni.
3. La soccombente appellante ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di appello, riferito a quattro motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione, sul presupposto della loro errata applicazione, delle disposizioni di cui al D.M. n. 127 del 2004, in ordine alle previste tariffe per le prestazioni stragiudiziali.
In particolare, la Ecoprogetti s.r.l. ha inteso contestare l’impugnata sentenza nella parte in cui, con riferimento ad una pratica extragiudiziale per l’ottenimento di un rimborso iva per l’ammontare di Euro 31.495,00, era stata ritenuta legittima la liquidazione di un compenso per Euro 1.350,00, malgrado la richiesta fosse stata accolta nella misura del rimborso di Euro 24.800,00, così imponendosi l’applicazione della fascia, prevista nel citato D.M., da Euro 5.200,01 a Euro 25.900,00, e non quella superiore successiva, dovendosi porre riferimento al valore risultante dal “decisum”.
Con lo stesso motivo la ricorrente si è lamentata della ravvisata genericità, come ritenuta con la sentenza di appello, delle contestazioni riferite all’espletamento dell’incarico stragiudiziale di valore indeterminabile avente ad oggetto un esposto al difensore civico di L’Aquila.
2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto la violazione, per sua asserita errata applicazione, dell’art. 342 c.p.c., nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla ravvisata genericità dei motivi di appello riguardante una serie di prestazioni professionali.
3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato la violazione – per sua mancata applicazione – dell’art. 1176 c.c., comma 2, per aver la Corte territoriale escluso, con la gravata sentenza, la configurazione della responsabilità professionale dell’appellato con riferimento allo svolgimento degli incarichi riguardanti la causa civile iscritta al n. 561/1999 del R.G. del Tribunale di Sulmona (concernente un giudizio per l’ottenimento di una sentenza ex art. 2932 c.c., del valore compreso tra Euro 1.549.400,02 ed Euro 2.582.300,00), nonchè la causa civile (di valore compreso tra Euro 103.300,01 ed Euro 258.300,00) iscritta n. RG 24/2005 del Tribunale di Sulmona (e proseguita in appello dinanzi alla Corte di appello dell’Aquila), avente ad oggetto una controversia societaria, per la quale era stato richiesto il compenso di Euro 10.804,00 per la difesa in primo grado e quello di Euro 4.784,50 per la difesa in appello.
4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione – per ritenuta sua mancata applicazione – dell’art. 2697 c.c., non avendo la Corte di secondo grado rilevato che incombeva sul professionista l’onere di provare l’effettività dell’esercizio delle dedotte prestazioni a fronte della contestazione sul loro svolgimento e sulla loro consistenza.
5. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e va, perciò, rigettato.
Al riguardo si osserva che, dal punto di vista generale, è esatto (come dedotto dalla ricorrente) che, alla stregua della concorde giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 19014/2007), deve porsi riferimento, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, al criterio del “decisum” laddove si verta nel caso di una richiesta di onorari relativa ad una domanda giudiziale solo parzialmente accolta (con riduzione del “quantum” con essa preteso).
Sulla base di questo principio la ricorrente ha, perciò, sostenuto che a fronte di una domanda in sede stragiudiziale diretta all’ottenimento di un rimborso iva per l’ammontare di Euro 31.495,00, non avrebbe potuto ritenersi legittima la liquidazione di un compenso per Euro 1.350,00, poichè la richiesta era stata accolta nella ridotta misura del rimborso per Euro 24.800,00, così imponendosi l’applicazione della fascia, prevista nel D.M. n. 127 del 2004, da Euro 5.200,01 a Euro 25.900,00.
Senonchè, la Corte aquilana, nella motivazione dell’impugnata sentenza, non ha disapplicato il suddetto principio generale (pur avendo dato atto che la domanda stragiudiziale era stata accolta nei limiti del citato minore importo), ma ha rilevato che – trattandosi di assistenza di pratica in materia tributaria dovesse trovare applicazione il disposto dell’art. 5, comma 6, della tariffa professionale, la quale, ai fini della liquidazione dello specifico compenso per l’assistenza professionale nell’indicato ambito, stabilisce che debba essere fatto riferimento al valore della imposta o della tassa “richiesti” e, quindi, legittimamente ha applicato lo scaglione ricompreso tra Euro 25.900,01 ed Euro 51,700,00, tenuto per l’appunto conto che la somma richiesta a titolo di rimborso dell’iva si ricomprendeva in tale fascia.
Con riferimento, poi, al “quantum” in concreto indicato nella parcella dell’avv. S.M., la stessa Corte territoriale, oltre ad attestare che esso era stato calcolato in misura inferiore alla media, ha adeguatamente motivato sulla congruità dello stesso, avuto riguardo alla natura dell’attività prestata, implicante la trattazione di plurime questioni tributarie, oltre che al vantaggioso risultato conseguito dalla cliente (che aveva ottenuto il rimborso di una somma comunque rilevante e di poco inferiore a quella richiesta).
Sono inammissibili, invece, le censure avverso le parti della motivazione riportate ai nn. 5) e 6) dell’impugnata sentenza, con le quali è stata contestata l’affermata genericità delle doglianze relative, rispettivamente, ad un incarico stragiudiziale di valore indeterminabile avente ad oggetto un esposto al difensore civico di L’Aquila e ad un incarico, sempre di valore indeterminabile, riguardante la predisposizione di convocazione di assemblea ed assistenza alla relativa adunanza dei soci.
A parte la circostanza che la Corte aquilana ha idoneamente motivato sulla ritenuta genericità delle suddette censure, è dirimente la valutazione del difetto di specificità della doglianza per questa parte, poichè la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere (e non limitarsi ad una loro sintesi) il contenuto dei relativi motivi di appello che, nella prospettazione della stessa ricorrente, dovevano essere considerati rispettosi dei requisiti prescritti dall’art. 342 c.p.c..
Solo osservando tale specifica modalità espositiva reiterativa del contenuto dei motivi formulati, questa Corte sarebbe stata messa nella condizione di verificare l’eventuale sussistenza della denunciata violazione del citato art. 342 (cfr. Cass. n. 22880/2017 e Cass. n. 15820/2020).
6. Il secondo motivo è inammissibile nel suo complesso per mancanza di specificità e per risultare, con esso, denunciato anche un vizio di insufficiente motivazione, ormai non più proponibile a seguito della sostituzione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il cui testo novellato è applicabile nel caso in esame, poichè l’impugnata sentenza risulta pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012 (e precisamente il 25 gennaio 2016).
Con riferimento alla censura rivolta alla dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c., riferita ai punti dell’impugnata sentenza, nell’ordine rappresentato dalla ricorrente, ai nn. 2), 5), 6), 3), 4) e 7), riguardanti i richiamati specifici affari giudiziari ed extragiudiziari, si osserva che essa è priva della necessaria specificità che ne avrebbe comportato l’ammissibilità.
Infatti, riconfermando innanzitutto quanto già chiarito – in risposta al primo motivo (nella seconda parte) – in relazione alle voci riportate ai nn. 5) e 6), anche per le censure concernenti la dichiarata inammissibilità, da parte della Corte abruzzese, delle contestazioni, perchè generiche, relative ai procedimenti indicati con gli altri residui numeri, deve affermarsi che le stesse doglianze mancano dell’indispensabile aspetto contenutistico e riproduttivo che solo avrebbe consentito in questa sede di legittimità di valutare l’effettività o meno della violazione del citato art. 342 c.p.c..
Nello svolgimento argomentativo del secondo motivo in esame la ricorrente si è limitata ad evidenziare che, quale appellante, nelle varie censure aveva: 1) indicato le ragioni per le quali doveva essere modificata la richiesta di compenso come accolta dal giudice di primo grado; 2) esposto per ogni affare motivi specifici di dissenso indicando gli errori di diritto o le omissioni del professionista che avevano portato ad una ingiusta determinazione dei suoi onorari; 3) indicato anche le conseguenti modifiche in termini di compenso da apportare ai fini della riforma della sentenza impugnata.
Senonchè, osserva il collegio, nell’esposizione del motivo come appena richiamato, la ricorrente si è limitata solo a dedurre genericamente quello che aveva inteso contestare e lo scopo che avrebbe voluto conseguire, ma non ha riportato affatto il contenuto specifico dei singoli motivi, trascrivendolo o riportando il necessario e dettagliato – rispetto alle singole attività professionali sottoposte a critica – fulcro delle ragioni addotte a sostegno di ciascuno.
Occorre, quindi, riaffermare in proposito il principio per cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche dettagliatamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di necessaria specificità dello stesso.
Pertanto, ove – come nella fattispecie – il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di uno o più motivi di appello, ha l’onere di precisare puntualmente, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di secondo grado e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e, quindi, deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la prescritta specificità (senza che ci si possa limitare a rinviare all’atto di appello).
7. Il terzo motivo è destituito di fondamento e va respinto.
Infatti, la Corte di appello, sulla base dei principi generali applicabili in tema di responsabilità professionale e alla stregua della natura di obbligazione di mezzi che caratterizza le relative prestazioni, ha ritenuto, in concreto, che tale responsabilità (con riferimento alle specifiche prestazioni indicate) non si fosse configurata e, per altro verso, avuto riguardo all’affare di cui al punto 2) della sentenza, lo stesso giudice di secondo grado ha ritenuto che le questioni giuridiche (relative alla sopravvenuta nuova formulazione dell’art. 2446 c.c.) erano obiettivamente controvertibili (siccome oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali), come tali da impedire l’insorgenza di responsabilità professionale.
In tal senso il giudice di appello si è correttamente conformato alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 974/2007 e Cass. n. 20828/2009), alla stregua della quale l’avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l’inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell’attività esercitata, ragion per cui l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine – positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l’onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo.
Per altro verso, si è anche rimarcato (v. Cass. n. 11906/2016) che, in tema di responsabilità dell’avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorchè questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purchè la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito “ex ante” e non “ex post”, sulla base dell’esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità – in astratto o con riferimento al caso concreto – tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorchè il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente.
E sulla base di tali principi e della natura propria dell’obbligazione di mezzi incombente sul professionista legale, la Corte aquilana ha svolto adeguatamente tutti i necessari accertamenti conducenti all’esclusione di ogni responsabilità professionale dell’Avv. S.M., che, peraltro, implicano apprezzamenti di merito, i quali non sono sindacabili in questa sede di legittimità siccome idoneamente motivati, nè è ammissibile qui invocare un riesame fattuale delle distinte vertenze in cui il citato professionista ha esercitato il patrocinio nell’interesse della ricorrente.
Inoltre, la ricorrente, nel corpo del motivo, ha denunciato un vizio di contraddittorietà di motivazione che è inammissibile avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), per come già riferito in precedenza.
8. Il quarto ed ultimo motivo è anch’esso infondato e deve essere rigettato.
La Corte di appello, dopo aver correttamente affermato che – sul piano generale – nelle cause di pagamento di compensi professionali al professionista incombe l’onere di provare le attività in concreto compiute al fine di consentire la valutazione sulla congruità dei relativi compensi richiesti (cfr., ad es., Cass. n. 5321/2003 e Cass. n. 712/2018), ha adeguatamente ritenuto – sulla scorta delle acquisizioni documentali in corso di causa e di quelle già prodotte nella fase monitoria (pur non essendo esse dotate di efficacia privilegiata) – che nell’esaminato complessivo rapporto intercorso tra le parti che l’Avv. S.M. aveva assolto al suddetto onere probatorio e, del resto, la stessa ricorrente-cliente non ha disconosciuto l’esecuzione delle prestazioni professionali dedotte in giudizio, contestando – ma infondatamente – la congruità dei compensi richiesti dal professionista (ritenuti, perciò, dalla Corte di appello adeguati rispetto alla qualità e quantità dei numerosi affari e con riferimento all’impegno professionale richiesto e profuso) e deducendo la possibile configurabilità della responsabilità professionale dell’avvocato, ma in tal caso incombeva su di essa l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi dai quali sarebbe stato possibile evincere detta responsabilità, peraltro rimasta come detto – esclusa.
9. In definitiva, per le ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza che debba farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di questo giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021
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