Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5440 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10384-2019 proposto da:

M.R., A.A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.N., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 298/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.A.M. e M.R. hanno proposto ricorso per la revocazione della sentenza 09/01/2019, n. 298/2019 della Corte di cassazione. Gli intimati M.R. ed altri non hanno svolto attività difensive.

Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perchè la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

I ricorrenti hanno presentato memoria.

La sentenza n. 298/2019 della Corte di cassazione rigettò il ricorso di A.A.M. e dichiarò inammissibile il ricorso di M.R. proposti contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 264/2014, resa nella causa, frutto della riunione di tre distinti giudizi, avente ad oggetto la divisione dell’asse ereditario di M.S..

Il ricorso per revocazione di A.A.M. e M.R. non contiene l’indicazione specifica del motivo della revocazione, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 398 c.p.c., comma 2, limitandosi nella riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per cassazione.

Il primo paragrafo (pagine 23 e ss. del ricorso). A) La questione particelle n. 443 e 443/2 riproduce le vicende della conflittualità tra i fratelli M.R. e N., che ha coinvolto anche la moglie di quest’ultimo, A.M., ed espone le vicende degli atti di acquisto delle particelle in questione, criticando la conclusione della sentenza n. 298/2019 della Corte di cassazione secondo cui l’immobile di cui alla particella 443 apparteneva a M.S., mentre non era invocabile l’usucapione di tale particella dalla signora A..

Per i ricorrenti, “il grave errore evidenziato dalla Corte d’appello e successivamente dalla Corte di cassazione è rappresentato dalla mancata considerazione circa la rinuncia delle parti, contenuta negli atti d’acquisto, all’assunzione dei dati catastali”. In sostanza, la censura è volta contro il valore probatorio accordato alle risultanze catastali ai fini della determinazione delle proprietà dei beni in contesa.

Il secondo paragrafo (pagine 34 e ss. del ricorso). B) La mancata contestazione degli atti di compravendita, involge, appunto, il rilievo della non contestazione dei titoli di proprietà dedotti in lite, e deduce l’errore attribuibile alla sentenza n. 298/2019 della Corte di cassazione per aver ritenuto rientrante nel compendio ereditario del defunto M.S. l’immobile di cui al foglio ***** della particella ***** del Catasto Urbano del Comune di Neviano.

Il terzo paragrafo (pagine 40 e ss. del ricorso). C) La questione lastrici solari, critica l’ammissibilità delle prove documentali prodotte da M.N. in appello e comunque la valutazione dei rogiti notarili quanto alle indicazioni delle superfici della terrazza.

Il quarto paragrafo (pagine 45 e ss. del ricorso). D) Sulla sussistenza dei presupposti per la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, dopo aver illustrato giurisprudenza e dottrina sulla nozione di “errore di fatto” revocatorio, ravvisa quest’ultimo nella “analisi degli atti di compravendita che si sono succeduti in relazione all’immobile sito nel fabbricato di via *****, … i quali accertano in maniera oggettiva come la superficie acquistata dalla signora A. sia pari a 34,50 a fronte dei 21 mq. catastali”. Altro errore di fatto si ravvisa con riferimento alla titolarità dei lastrici solari di cui alle particelle *****.

I motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E’ invece inammissibile il ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4, ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022).

L’inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve pur sempre riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643).

L’errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicchè pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l’erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442).

Non sono perciò neppure astrattamente idonee ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), le deduzioni, che i ricorrenti portano nelle loro censure avverso la sentenza n. 298/2019 della Corte di cassazione, attinenti, nella specie ad ipotizzati errori di giudizio compiuti dapprima dalla Corte d’appello di Lecce e poi dalla stessa Corte di legittimità nella valutazione delle risultanze emergenti dai titoli di proprietà, e quindi nella determinazione della proprietà dei beni in contesa, ovvero nella distribuzione dell’onere della prova alla luce della non contestazione. I vizi denunciati, privi dei necessari caratteri della evidenza e della obiettività, non riguardano gli atti interni al processo di cassazione, quanto atti e documenti già valutati dai giudici del merito, ed erano dunque da far valere immediatamente soltanto con i rimedi proponibili contro la medesima decisione della Corte d’appello. In realtà, il ricorso per revocazione appare volto a reintrodurre il “thema decidendum” originario, al fine di sollecitare una revisione del precedente giudizio di legittimità.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Non avendo gli intimati svolto attività in questa sede, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di revocazione.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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