Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5445 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36183-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CORAPI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA BATTAGLIA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BILOTTA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6522/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2019;4,1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.A. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 28 ottobre 2019, n. 6522/2019, resa dalla Corte d’appello di Roma.

Resiste con controricorso il Condominio *****.

La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame del Condominio *****, contro la sentenza n. 12074/2013 del Tribunale di Roma ed ha così rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti del Condominio dalla condomina D.L.T. per i danni subiti a causa della cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione del fabbricato da parte della s.r.l. Costruzioni ME.VA.PE., avendo escluso negligenze del convenuto nel controllo sull’operato dell’appaltatrice.

Dopo la morte di D.L.T., avvenuta nel corso del giudizio di appello promosso dal Condominio *****, si costituì in prosecuzione l’erede A.A..

Il primo motivo di ricorso di A.A. deduce l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., richiamando l’eccezione svolta nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, depositata il 25 gennaio 2019, quanto alla carenza di specificità dei motivi del gravame formulato dal Condominio *****.

Il secondo motivo di ricorso di A.A. deduce l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., richiamando l’eccezione svolta nella comparsa conclusionale di nullità della citazione d’appello che indicava una data per l’udienza di comparizione antecedente alla data della notifica.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ed il controricorrente hanno presentato memorie.

I motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione e si rivelano inammissibili per plurime ragioni.

1.Il vizio di omessa pronunzia, che il ricorrente ipotizza in entrambi i motivi, è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito, quali quella di genericità dei motivi di appello e quella di nullità della citazione d’appello (tra le tante, Cass. Sez. 3, 11/10/2018, n. 25154; Cass. Sez. 2, 25/01/2018, n. 1876).

2. Il giudice di appello non incorre comunque nel vizio di omessa pronuncia ove non esamini una questione nuova proposta, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, avendo la stessa, a norma dell’art. 190 c.p.c., la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte (tra le tante, Cass. Sez. L, 10/06/1980, n. 3702).

3. Le censure inerenti alla violazione degli artt. 342 e 164 c.p.c. sono comunque inammissibili perchè, in violazione dei criteri di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, comunque operanti pur in caso di denuncia di errores in procedendo, non indicano specificamente quale contenuto avessero i motivi di appello proposti dal Condominio *****, nè quale data fosse stata indicata per l’udienza di comparizione. Neppure le censure tengono conto che la sentenza impugnata dimostra di aver agevolmente individuato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze (cfr. Cass. Sez. U, 16/11/2017, n. 27199). Ancora, il ricorrente non considera che la nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (Cass. Sez. 2, 22/06/2011, n. 13691). Ed infine, l’appellata D.L.T., dalla sentenza impugnata, risultava comunque costituita nel giudizio di appello, e le sue difese apparivano volte a contestare l’ammissibilità e il merito del gravame, sicchè anche l’ipotizzata nullità dell’atto introduttivo dell’impugnazione sarebbe stata sanata dalla costituzione della medesima appellata.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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