Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5471 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1932-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO STATALE “POLICARPO PETROCCHI” DI *****, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrenti –

contro

M.D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA BRESCHI, MONICA ROSINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/02/2013 R.G.N. 192/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

CHE:

la Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) e dall’Istituto Statale “Policarpo Petrocchi”, avverso la sentenza del Tribunale di ***** che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta da M.D. ed aveva ritenuto provata la condotta vessatoria che il ricorrente, assistente amministrativo, aveva denunciato, sostenendo di essere stato perseguitato dal dirigente scolastico;

la Corte ha condiviso le argomentazioni del Tribunale ed ha rilevato che il fine vessatorio emergeva da una valutazione globale della condotta (iniziative assunte per impedire al M. di ricoprire l’incarico di direttore, giudizi negativi espressi nel provvedimento di superamento della prova e di conferma in ruolo non fondati su fatti specifici e non richiesti dalla natura dell’atto, iniziative disciplinari) ed ha aggiunto che il danno biologico temporaneo emergeva dalle certificazioni prodotte e non contestate, condividendo infine la valutazione equitativa del danno come quantificato dal Tribunale in Euro 10.000;

avverso tale sentenza il MIUR e l’Istituto Statale “Policarpo Petrocchi” di ***** hanno proposto due motivi di ricorso per cassazione;

con il primo di essi si denuncia la violazione degli artt. 2087,2043,2056 c.c. art. 4041 c.p., D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 2 (art. 360 c.p.c., n. 3) e si riporta una serie di massime estratte da sentenze del giudice ordinario e amministrativo, sulla cui base si addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto provato il mobbing sebbene non ne ricorressero gli elementi costitutivi;

il secondo motivo è rubricato come omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) e con esso si afferma che, in assenza di sistematicità della condotta, doveva essere escluso il mobbing, nella specie erroneamente desunto – secondo i ricorrenti – da soli tre episodi; il M. ha resistito con controricorso ed ha anche depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

il ricorso è inammissibile perchè tardivo;

infatti, il giudizio di primo grado risale a ricorso del 5.5.2010 e il termine massimo di impugnazione era dunque quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, quale modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, con disposizione applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 stessa legge, ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore di essa, ovverosia dopo il 4.7.2009;

nel caso di specie la sentenza e datata 13.2.2014 (è chiaro l’errore della datazione in calce al 13.2.2013, in quanto in epigrafe è riportata la diversa e corretta data dell’anno successivo, come anche nel verbale di udienza);

essa è stata letta in udienza ed è dunque da aversi per immediatamente pubblicata;

pertanto, il termine semestrale scadeva il 13.8.2014 e quindi il ricorso per cassazione, datato 17.12.2014 e posto in notifica il 16.1.2015, è tardivo;

le spese del grado seguono la soccombenza;

non ricorrono i presupposti perchè si dia atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto, la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. 20 febbraio 2020, n. 4315; Cass. 27 novembre 2017, n. 28250; Cass. 8 maggio 2014, n. 9938).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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