Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5490 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32134-2019 proposto da:

M.A., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO BUA;

– ricorrenti –

contro

D.P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOBILE RANIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2019 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Vasto, in totale riforma della sentenza del Giudice di pace, rigettò la domanda con la quale S.A. e M.A. avevano chiesto condannarsi D.P.E. a far cessare le immissioni di fumo prevenienti da una ciminiera collocata nell’appartamento del convenuto (il Giudice di primo grado aveva rigettato l’ulteriore domanda di risarcimento del danno);

– questo il ragionamento del Giudice dell’appello:

– la sentenza di primo grado aveva escluso il risarcimento del danno sul presupposto che le immissioni non fossero intollerabili, di conseguenza, a mente dell’art. 844 c.c., le immissioni non avrebbero potuto essere represse;

– avverso la sentenza di secondo grado ricorrono gli appellati, sulla base di quattro censure e resiste con controricorso D.P.E.; ritenuto che con l’osmotico complesso censuratorio i ricorrenti prospettano violazione dell’art. 116 c.p.c., e artt. 844,873,890 c.c., del Reg. del Comune di Vasto, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo, in sintesi, che:

– il Tribunale aveva reso motivazione contraddittoria nel reputare che il Giudice di pace fosse incorso in errore nel condannare il convenuto a far cessare le immissioni, stante che il cm aveva constatato la presenza di immissioni di fumo intollerabili;

– il Tribunale non aveva tenuto conto della lapidaria affermazione del ctu;

– controparte aveva trasformato una preesistente fornace in caminetto, senza il rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento edilizio e in spregio al vigente Reg. comunale, art. 51, nonchè delle distanze (art. 890 c.c.);

– la motivazione era illogica, non avendo considerato che il rigetto della domanda risarcitoria era dipeso dal fatto che da diversi anni il convenuto aveva smesso di utilizzare il camino;

– ancora illogicamente il Tribunale, nonostante avesse giudicato tollerabili le immissioni, aveva “suggerito” l’intervento dell’autorità amministrativa o del giudice, al fine di accertare se fossero rimaste integrate violazioni dei limiti legali alla proprietà (art. 873 e segg. c.c.).

CONSIDERATO

che l’insieme delle sopra esposte censure non supera il vaglio d’ammissibilità per il concorrere di più autonome ragioni:

a) all’evidenza i ricorrenti sollecitano un riesame di merito in questa sede non consentito, peraltro, sulla base di emergenze non messe specificamente a disposizione della Corte;

b) deve rilevarsi lo scopo eccentrico della denunziata violazione dell’art. 115 c.p.c., e delle norme di diritto sostanziale sopra riportate (la violazione di queste ultime presupporre un diverso accertamento fattuale) diretto a contestare il vaglio probatorio, poichè, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), stante che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli arti. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, n. 645828);

c) palesemente inconferente, oltre che, anche in questo caso, aspecifico, il riferimento a pretese violazioni delle norme edilizie locali e delle disposizioni codicistiche sulle distanze, estranee al tema della decisione (norme che la decisione aveva, appunto, fatte salve, dovendo occuparsi solo della previsione di cui all’art. 844 c.c.);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.L. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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