Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5514 del 01/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1998/2019 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliato in Milano, via Lorenteggio n. 24, presso lo studio dell’avv. T. Aresi, e dell’avv. M. C.

Seregni, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2020 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano, con decreto del 22.10.2018, ha respinto il ricorso proposto da E.E., cittadino della *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di non poter rientrare in Nigeria perchè perseguitato dai membri di una setta che intendevano farlo subentrare al padre defunto nella carica di “re”, che nel rito di iniziazione volevano fargli bere il suo stesso sangue e che, per ritorsione al suo rifiuto, avevano malmenato la moglie incinta.

Il tribunale, premessa l’inammissibilità dell’eccezione di nullità del provvedimento impugnato perchè redatto e sottoscritto dal solo Presidente della CT, ha respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in quanto ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente non credibili, sia sotto il profilo soggettivo dell’intrinseca coerenza e non contraddittorietà del racconto, sia sotto il profilo oggettivo della sua plausibilità rispetto agli elementi acquisiti d’ufficio; ha poi escluso, in base alle fonti consultate (UNHCR; *****), che nell’Edo State via sia una situazione di generale insicurezza come negli stati del nord del paese, tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), ed ha infine rilevato che non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria, non essendo stati allegati profili di vulnerabilità del richiedente diversi da quelli ritenuti inattendibili.

E.E. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) con il primo motivo, per aver respinto l’eccezione di nullità del provvedimento della Commissione Territoriale impugnato, redatto e sottoscritto dal solo Presidente; (ii) con il secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, perchè il giudice avrebbe valutato la sua credibilità alla stregua di quella di un normale testimone e non di una parte processuale particolarmente fragile; (iii) con il terzo motivo (rubricato anch’esso con il n. 2), per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per l’omessa acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica della Nigeria, Paese che a suo dire, e come riconosciuto da altri tribunali, è ormai interamente interessato da una situazione di violenza generalizzata, proveniente dalle stesse forze dell’ordine.

Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto non adduce alcun argomento volto a contrastare il consolidato orientamento di questa Corte, puntualmente richiamato dal tribunale a fondamento della statuizione di rigetto dell’eccezione, secondo cui gli eventuali vizi di nullità del provvedimento della C.T. impugnato dinanzi al tribunale sono privi di rilevanza nel procedimento giurisdizionale così introdotto, il quale, avendo ad oggetto il diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, deve pervenire alla decisione sulla sussistenza di tale diritto e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (fra molte, Cass. nn. 18632/14, 23472/017, 17318/2019).

Il secondo ed il terzo motivo sono anch’essi inammissibili, risolvendosi entrambi nella formulazione di censure di violazione di legge meramente assertive e nella sostanziale richiesta di un riesame degli elementi istruttori compiutamente valutati dal tribunale, non accompagnata dalla precisa indicazione dei fatti decisivi omessi nè dall’allegazione di specifiche fonti, diverse da quelle consultate dal giudice a quo, tali da poter condurre all’accoglimento delle domande.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del Ministero controricorrente nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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