LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5810-2019 proposto da:
B.S., rappresentato e difeso dall’avv. GIACINTO CORACE e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1452/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 17.2.2017 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia aveva respinto la domanda di B.S. volta al riconoscimento della detta protezione.
Interponeva appello il B. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, n. 1452/2018, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione B.S. affidandosi a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 della Convenzione E.D.U., nonchè l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto contraddittorio e lacunoso il racconto del richiedente, senza valorizzarne adeguatamente il contenuto. Il ricorrente deduce in particolare di aver narrato di essere fuggito dal Gambia, proprio Paese di origine, perchè perseguitato dai sostenitori del partito del presidente Y.J.; che il padre era stato ingiustamente trattenuto in carcere per cinque mesi e sottoposto a violenze in ragione della sua appartenenza politica; che anch’egli temeva di subire la stessa sorte del genitore e, quindi, si era risolto ad abbandonare il proprio Paese. Inoltre, il ricorrente aggiunge che il timore di subire persecuzioni a motivo della propria idea politica avrebbe dovuto essere apprezzato dalla Corte di merito anche in prospettiva, e quindi con riferimento al rischio di essere sottoposto, anche in futuro, ad una pena arbitraria e ingiusta.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei parametri normativi previsti per la valutazione della credibilità della storia personale del richiedente la protezione, fissati nella norma di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, perchè la Corte bresciana non avrebbe svolto alcun accertamento circa l’effettiva condizione di violenza generalizzata e pericolo esistente in Gambia.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 della Convenzione E.D.U., perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente considerato il cambio di regime avvenuto in Gambia all’inizio del 2017. Secondo il ricorrente, infatti, l’elezione democratica del nuovo presidente Ba.Ad. e l’esilio del dittatore Y.J., sino ad allora al potere, non poteva essere considerata circostanza sufficiente ad escludere il contesto di pericolosità e insicurezza esistente in Gambia.
Le tre censure, che attingono sotto diversi profili la valutazione che la Corte territoriale ha condotto della storia personale riferita dal richiedente, in relazione alla condizione esistente in Gambia, meritano una trattazione unitaria e sono inammissibili.
La Corte di Appello, invero, valuta correttamente il racconto del richiedente -che aveva riferito di essere stato perseguitato dal regime di Y.J. in ragione delle sue idee politiche- alla luce della mutata condizione del Gambia conseguente alle libere elezioni di fine 2016. La Corte di merito ha affermato, all’esito dell’esercizio del suo potere-dovere di indagine officioso, che la deposizione del dittatore, conseguente all’elezione del nuovo presidente Ba.Ad., insediatosi effettivamente a gennaio 2017, ha inciso profondamente sulla situazione del Paese africano, modificando radicalmente la prospettiva dell’apprezzamento delle domande di asilo di coloro che erano espatriati per fuggire al precedente regime. Sotto questo profilo, è illuminante il passaggio contenuto a pag. 5 della sentenza impugnata, secondo cui “L’appellante insiste altresì sulla situazione di pericolo, determinata dal clima di violenza e grave violazione dei diritti umani in Gambia, ma la Corte osserva che, rispetto al tempo in cui è stato depositato l’atto di appello, la situazione è radicalmente cambiata nel Paese: nel gennaio 2017 è stato democraticamente eletto il Presidente Ba.Ad. e, su minaccia di un intervento militare dei Paesi dell’ECOWAS, il feroce dittatore Y.J., al potere dal 1994, ha riconosciuto Ba. come Presidente e accettato di andare in esilio. Le notizie sulla stampa internazionale evidenziano un consolidamento della svolta democratica, con la liberazione di numerosi prigionieri politici (***** del 3.3.2017) e le elezioni pacificamente tenutesi il 6 aprile 2017 per la nomina di 53 deputati in Parlamento (***** del 6 e 12.4.2017). Non si può più ritenere, dunque, che in Gambia vi sia attualmente il rischio del mancato rispetto dei diritti umani, pertanto, non sussistono le condizioni per riconoscere la protezione internazionale”.
In conclusione, i tre motivi in esame, sia in relazione alla credibilità, che alla valutazione delle informazioni aggiornate sul Paese di origine, si limitano a censurare il merito del giudizio espresso dalla Corte di Appello proponendo una diversa valutazione dei fatti.
Con il quarto motivo il B. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10 e art. 19, comma 2, del, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi, perchè la Corte di Appello avrebbe rigettato la domanda di protezione umanitaria in base ad una motivazione apparente. In particolare, il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, tanto del contesto esistente in Gambia, quanto del suo processo di integrazione in Italia, e segnatamente del fatto che egli avesse sempre prestato regolare attività lavorativa.
Prima di esaminare il merito della censura, va dato atto che il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, art. 15, entrato in vigore a decorrere dal 22/10/2020, nel dettare le disposizioni transitorie prevede che: “1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2.
2. Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali”.
A differenza del comma 2, che fa riferimento soltanto ai procedimenti pendenti innanzi le Commissioni territoriali, il comma 1 riguarda anche i giudizi, con espressa esclusione della sola fase di rinvio. Il dato testuale induce a ritenere prima facie non applicabile la novella alla Corte di Cassazione, in quanto la norma fa esplicito richiamo soltanto ai giudizi pendenti innanzi le sezioni specializzate dei tribunali in relazione alla diretta applicabilità del novum. L’ambito della “nuova” protezione speciale delineata dalle disposizioni di immediata applicabilità (giusta il richiamato art. 15) di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f), è il seguente: “1. Al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 5, comma 6, dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”;
*****.
e) all’art. 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.”;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente: “1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. “;
3) al comma 2, lettera d-bis), al primo periodo, le parole “condizioni di salute di particolare gravità” sono sostituite dalle seguenti: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”;
f) all’art. 20-bis:
1) al comma 1, le parole “contingente ed eccezionale” sono sostituite dalla seguente: “grave”;
2) al comma 2, le parole “per un periodo ulteriore di sei mesi” sono soppresse, la parola “eccezionale” è sostituita dalla seguente: “grave” le parole “, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro” sono soppresse;
… *****…”
Si tratta di un complesso normativo che torna, in adempimento degli obblighi costituzionali ed istituzionali dello Stato italiano, a riespandere il profilo applicativo della protezione complementare, proprio attraverso la valorizzazione di elementi (il radicamento familiare, sociale e lavorativo) che la giurisprudenza di legittimità aveva già posto in luce.(Cass. 4455 del 2018; S.U. 29459 del 2019; 16119, 21240 e 22528 del 2020).
La censura in esame è fondata.
La Corte di Appello ha escluso la sussistenza dei requisiti per la concessione della tutela umanitaria sul presupposto che l’appellante non evidenzia condizione di particolare vulnerabilità del richiedente, tali da giustificare questa misura residuale. Infatti, si limita a richiamare il pericolo di violazione dei diritti umani in Gambia, che per le ragioni esposte, è ormai superato. Il richiedente è giovane e ha ancora la sua famiglia in Gambia, dunque non sarà privo di appoggio, tornando nel Paese di origine” (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). La valutazione del contesto interno del Gambia, dunque, non è stata svolta con specifico riferimento alla domanda di protezione umanitaria, essendosi -come visto- il giudice di merito limitato al mero richiamo della disamina svolta in relazione alle diverse domande di riconoscimento della protezione internazionale.
In argomento, va considerato che la valutazione che il giudice di merito è chiamato a svolgere ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria non coincide con quella relativa alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, nelle due forme dello status e della protezione sussidiaria, nelle sue diverse articolazioni. Con riguardo alla protezione internazionale, infatti, il giudice deve valutare la condizione del Paese di origine del richiedente unitamente alla sua condizione personale, per verificare se vi siano, in concreto, le condizioni per poter ritenere integrate le ipotesi degli atti di persecuzione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, commi 1 e 2, in relazione ai motivi descritti dall’art. 8, commi 1 e 2, del medesimo testo normativo; ovvero se ricorrano, in alternativa, le condizioni per la configurazione del danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, nelle varie declinazioni previste dalle lettere a), b) e c) di quest’ultima disposizione. La disamina che il giudice di merito deve condurre, pertanto, è specificamente rivolta alla verifica della sussistenza, o meno, dei profili legittimanti la tutela internazionale, e quindi specificamente di ipotesi di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale, genere o opinione politica (ai fini dello status di rifugiato) e di pericolo di danno grave alla persona derivante dal suo potenziale assoggettamento a condanna a morte o esecuzione della relativa pena (ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a), tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante (ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), ovvero di minaccia alla vita e alla persona di un civile derivante da un contesto di violenza generalizzata (ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c). Si tratta pertanto di uno scrutinio specificamente orientato alla verifica della sussistenza, in relazione alla persona del richiedente e con riferimento al contesto del suo Paese di origine, di profili di pericolo per la sua vita o incolumità personale, nelle varie declinazioni previste dalle norme di cui ai richiamati D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8 e 14.
Al contrario, in relazione al riconoscimento della protezione umanitaria la valutazione concerne sia la persona del richiedente, che il suo contesto di origine, da valutare in forma ponderata rispetto al livello di integrazione raggiunto in Italia, ma non necessariamente alla ricerca di eventuali profili di rischio di danno alla sua persona o alla sua incolumità, bensì in vista di una più completa protezione del nucleo essenziale dei suoi diritti e delle sue prerogative personali.
Tale valutazione, dunque, non è soltanto quantitativamente, ma anche qualitativamente diversa da quella che il giudice di merito è chiamato a svolgere, nell’ambito dell’esercizio del potere – dovere di cooperazione istruttoria declinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, poichè alla verifica della sussistenza, in relazione alla persona del richiedente ed al suo contesto di origine, di profili di rischio per la sua vita o la sua incolumità personale (rilevanti ai fini della protezione internazionale) si sostituisce una più articolata valutazione del suo contesto di vita, nel Paese di origine ed in Italia, e del percorso di integrazione conseguito, al fine di verificare se l’eventuale rimpatrio possa esporre il richiedente al rischio di subire un danno idoneo a limitare o condizionare le sue prerogative individuali, in maniera tanto ampia e significativa da far regredire i suoi diritti inviolabili al di sotto della soglia minima di intangibilità correlata ad un’esistenza dignitosa.
In questo senso, questa Corte ha avuto modo di affermare, con giurisprudenza ormai consolidata (cfr., in motivazione, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; nonchè, conforme, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471), che occorre innanzitutto verificare se la condizione del Paese di origine sia tale da esporre la persona del richiedente la protezione al rischio di subire una compromissione dei suoi diritti della persona, il cui “catalogo aperto” riceve riconoscimento e protezione in base all’art. 2 Cost. e all’art. 8 della Convenzione E.D.U. In quest’ambito, la condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. L’allegazione di una situazione di partenza di vulnerabilità, può, pertanto, non essere derivante soltanto da una situazione d’instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l’incolumità personale, anche non rientranti nei parametri del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 o a condizioni di compromissione dell’esercizio dei diritti fondamentali riconducibili alle discriminazioni poste a base del diritto al rifugio politico, non aventi tuttavia la peculiarità della persecuzione personale potenziale od effettiva. La vulnerabilità può quindi essere la conseguenza di un’esposizione seria alla lesione del diritto alla salute, oppure può dipendere da una situazione politico-economica molto grave con effetti d’impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, ovvero discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all’interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili). Queste ultime tipologie di vulnerabilità richiedono un rigoroso accertamento delle condizioni di privazione dei diritti umani nel paese d’origine, perchè la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità di individuo. Accertamento che, sia per l’ampiezza dello spettro che per il peculiare angolo prospettico dal quale è compiuto, non coincide con quello, più limitato (come ambito) e più specifico (come prospettiva) previsto ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, se non altro in vista della natura “chiusa”, e non invece “aperta”, delle ipotesi previste per la prima (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8) e la seconda forma (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14) di protezione internazionale.
Ne consegue che, nel caso specifico, la Corte di Appello ha errato nella misura in cui non ha svolto alcuna verifica del contesto di origine del richiedente, che -come detto-costituisce il punto di partenza della decisione di emigrare, con riguardo alla richiesta di tutela umanitaria, limitandosi a richiamare la più ristretta valutazione compiuta ai fini del diniego dello status e della protezione sussidiaria. E’ stata, in tal modo frustrata la disposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, , che non introducono una fattispecie di tutela “minore” rispetto alle due forme previste per la protezione internazionale, ma stabiliscono, per l’ampiezza delle ipotesi tratteggiate e delle espressioni usate (in particolare, “In nessun caso…”di cui al comma 1, e “Non sono ammessi…”di cui al comma 1.1 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19) una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell’individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
In tal senso, può essere affermato il seguente principio: “Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1, la valutazione relativa alle condizioni oggettive del Paese di origine non coincide con l’esame finalizzato all’accertamento della sussistenza di una delle forme di protezione sussidiaria previste dalla legge, essendo le due tipologie di tutela dei diritti fondamentali dello straniero caratterizzate da requisiti oggettivi e soggettivi diversi ed essendo solo la protezione umanitaria, in funzione della sua natura aperta, fondata su un accertamento comparativo focalizzato sul livello di protezione, o privazione, dei diritti umani inalienabili eziologicamente correlabili con la condizione di effettiva integrazione raggiunta dal richiedente nel Paese di accoglienza”.
Nel caso specifico la Corte di Appello di Brescia non ha in alcun modo considerato il fatto che il ricorrente aveva dedotto di aver sempre lavorato regolarmente in Italia (cfr. pag. 22 del ricorso, ove si richiamano in modo specifico documenti prodotti sia in primo che in secondo grado). Tali circostanze, ignorate dalla Corte territoriale, erano invece idonee ad integrare un rilevante profilo di vulnerabilità all’interno del giudizio comparativo da svolgersi in relazione alla condizione oggettiva in cui si verrebbe a trovare il richiedente, ove fosse rimpatriato nel Paese di provenienza (cfr. ancora Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062).
La Corte di Appello avrebbe dovuto da un lato considerare gli indiscutibili elementi di integrazione socio-lavorativa forniti dal ricorrente, e dall’altro valutare, in ottica comparativa, se il suo rimpatrio potesse esporlo al rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali. Il duplice apprezzamento costituisce un unicum, nel senso che entrambi i corni nei quali esso si articola rappresentano un momento necessitato dell’unitario procedimento valutativo devoluto al giudice di merito, che quest’ultimo è chiamato a condurre “considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7599 del 30/03/2020, Rv. 657425; nonchè Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14548 del 09/07/2020, Rv. 658136).
Va, infatti, apprezzata la situazione particolare del singolo soggetto, e non quella, in termini generali ed astratti, del suo Paese di origine; quest’ultima infatti non è di per sè idonea al riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. Sez. 61, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700), ma può “… assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18443 del 04/09/2020, Rv. 658880).
In conclusione, la valutazione comparativa che il giudice di merito è chiamato a compiere tra la condizione alla quale il richiedente sarebbe esposto in caso di rimpatrio ed il livello di integrazione dallo stesso conseguito in Italia va dunque compiuta nel rispetto del dovere di collaborazione istruttoria ufficiosa, all’attualità ed in modo unitario, considerando nel suo complesso la storia personale del richiedente ed inquadrandola nel duplice contesto, del Paese di origine e di quello di accoglienza. Di conseguenza, è fallace la valutazione del giudice di merito che si incentri soltanto sulla condizione esistente nel Paese di origine, e non tenga conto del livello di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia, e viceversa.
Tra i due aspetti, infatti, sussiste uno stretto rapporto di correlazione e bilanciamento, poichè il concetto di “nucleo inalienabile dei diritti fondamentali dell’individuo”, al quale fa riferimento la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (cfr. ancora Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791) si caratterizza per la sua elasticità, essendo esso diversamente declinato nell’ambito dei differenti contesti sociali, politici e culturali esistenti nei vari Paesi e, financo, nelle diverse aree di questi ultimi. L’apprezzamento del rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona che abbia dimostrato, in termini concreti, una capacità di integrazione socio-lavorativa nel Paese di arrivo particolarmente spiccata, e sia in grado di documentare un’attività di lavoro consistente, durevole e idonea ad assicurargli le risorse per una vita dignitosa, non può prescindere dalla considerazione di detto approdo, che contribuisce ad individuare, in termini concreti, il livello di protezione delle prerogative fondamentali dell’individuo al quale quest’ultimo ha avuto accesso e che, dunque, ha in via tendenziale diritto di conservare.
Sotto questo profilo, come già osservato la Corte di Appello ha errato, nel caso di specie, poichè non considerando in alcun modo il processo di integrazione di B.S. in Italia ha finito per condure l’apprezzamento comparativo richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della concessione, o del diniego, della protezione umanitaria in termini astratti ed in modo del tutto sganciato dal caso specifico, omettendo l’esame di un fatto decisivo.
La censura di cui al quarto motivo va pertanto accolta, nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvio della causa alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021