Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5528 del 01/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13360/2019 proposto da:

A.Q., domiciliato in Roma, Via Giulio Cesare, 14, presso lo studio dell’avvocato Alessia Ciprotti, e rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Marchesetti, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 2517 del 2019, depositato il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. A.Q., cittadino del *****, della regione del Punjab, ricorre con due motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso la decisione della competente Commissione territoriale che aveva negato la protezione internazionale, nelle forme del rifugio e della protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto a quella umanitaria.

In via preliminare il ricorrente sollecita all’attenzione di questa Corte due questioni sulla legittimità costituzionale, per i profili del diritto di difesa e di uguaglianza, della disciplina processuale applicabile in materia.

Nell’impugnata decisione i giudici di merito hanno ritenuto non vero e plausibile il racconto reso in sede amministrativa – secondo il quale il richiedente protezione, di religione sciita, veniva aggredito nei primi giorni dell’anno 2013 da appartenenti all’ala estremista sunnita dopo essere divenuto una “persona in vista” dello sciismo e per tale ragione abbandonava il proprio Paese, da cui si era già allontanato negli anni dal 2007 al 2012, alla volta della Grecia e quindi dell’Italia nel 2015 – ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il ricorrente solleva questione di legittimità

costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 14 e art. 21, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e dell’art. 21, comma 1 D.L. cit., relativamente all’introduzione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, in ordine alla non reclamabilità del decreto pronunciato in primo grado.

L’art. 35 bis, della cd. legge Minniti, là dove inteso, come aveva ritenuto il tribunale milanese, nel senso che non è necessario il colloquio o l’audizione dinanzi al Tribunale, sarebbe in contrasto con l’art. 24 Cost., precludendo al ricorrente una specifica fase del giudizio e con l’art. 3 Cost., per la violazione del principio di eguaglianza tra tutti i richiedenti asilo.

Il differente regime di entrata in vigore delle disposizioni del nuovo testo di legge, infatti, avrebbe determinato una posizione di diseguaglianza tra coloro che nel precedente regime avevano diritto a comparire davanti al giudice monocratico ex art. 702 bis ter c.p.c. e coloro che per il nuovo si trovano invece ad avere diritto solo all’audizione videoregistrata e all’applicazione del rito camerale ex art. 737 c.p.c..

La seconda questione di costituzionalità per violazione dell’art. 111 Cost., viene sollevata in relazione al D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, che ha introdotto il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, in ragione del quale il decreto pronunciato dal giudice di primo grado non è reclamabile.

Entrambe le questioni di costituzionalità sono manifestamente infondate per i principi di diritto già affermati da questa e di seguito riportai.

E’ manifestamente infondata la prima questione poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regìme.

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con cui si denuncia la violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., là dove è stabilito che la procedura applicabile per l’ottenimento della protezione internazionale è definita con decreto non reclamabile nella necessità di soddisfare esigenze di celerità, in difetto di copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (Sez. 1, Ord. n. 27700 del 2018).

Anche la dedotta questione della diversità di trattamento è manifestamente infondata perchè ogni modifica delle regole processuali determina una applicazione di regole diverse in relazione alla data di entrata in vigore delle novità introdotte senza che ciò possa comportare alcuna violazione dell’art. 3 Cost.. In tali casi il diverso regime normativo applicabile alle controversie è dovuto al naturale fluire del tempo che, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale costituisce valido discrimine fra situazioni analoghe (tra le altre: Cass. n. 170 del 2009; Cass. n. 212 del 2008).

2. Con il primo motivo articolato secondo quattro profili, il ricorrente denuncia: A) la violazione dell’art. 1 della convenzione di Ginevra 1951, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 15,27, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; B) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, introdotto dal D.Lgs. n. 13 del 2017, convertito dalla L. n. 46 del 2017; C) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14; D) la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a), b) e c), comma 4 e art. 19.

A) L’accertamento di una domanda di asilo depositata in Grecia era un requisito essenziale ai fini procedurali. Secondo il principio fondamentale dell’attuale sistema di Dublino la responsabilità dell’esame di una domanda d’asilo incombe innanzitutto allo Stato membro che ha svolto un ruolo maggiore in relazione all’ingresso del richiedente nell’Unione Europea e, dunque, lo Stato membro d’ingresso dovrebbe essere destinatario della richiesta di asilo.

Il ricorrente espone di essere entrato in Italia il 19 ottobre 2015, di aver presentato nuovamente richiesta di asilo e di essere stato ascoltato davanti alla Commissione territoriale solo il 18 settembre 2017, ovverosia quasi due anni dopo, in violazione dei suoi diritti per non essere stato rispettato il termine di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 2. Un esame tempestivo avrebbe consentito una esposizione più dettagliata e puntuale. Il rigetto della domanda era stato notificato dopo due mesi dalla sua adozione, senza giustificato motivo e in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, secondo cui il richiedente è tempestivamente informato della decisione.

Sarebbero stati violati i criteri di interpretazione del racconto del richiedente che aveva adempiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda, mentre il giudice, disattendendo il principio dell’accertamento degli elementi costituenti il racconto del ricorrente e della particolare situazione geopolitica del Pakistan, si sarebbe limitato ad esprimere valutazioni stereotipate. Dalle fonti internazionali emergerebbero elementi di segno contrario rispetto a quelli descritti nel provvedimento impugnato.

B) La mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti richiesta dal ricorrente ma non tenutasi là dove il Tribunale aveva invece erroneamente ritenuto che l’udienza per la comparizione delle parti non si riferisce necessariamente alla presenza personale delle stesse nè alla necessaria audizione del richiedente.

C) Sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria sia in relazione alla sua appartenenza religiosa che in relazione alla sussistenza nella zona di provenienza del Pakistan di un conflitto armato generalizzato.

D) Il Tribunale non aveva effettuato un congruo esame della domanda del richiedente ed era venuto meno al dovere di acquisire le informazioni necessarie per conoscere la situazione e l’ordinamento del paese d’origine. In proposito il ricorrente richiama altri provvedimenti giurisdizionali che hanno riconosciuto la zona del Pakistan come teatro di continui scontri religiosi ed attacchi terroristici.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria. La domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari era stata rigettata ritenendo che l’integrazione del ricorrente in Italia si ponesse come elemento di valutazione comparativa e da solo non sufficiente ad accordare il permesso per motivi umanitari di contro alla giurisprudenza di merito citata. La situazione del Punjab era comunque pericolosa.

4. I motivi di ricorso che possono trattarsi congiuntamente perchè connessi sono inammissibili.

4.1. La censura sulla mancata audizione del ricorrente è generica perchè priva di ogni elemento di specificazione delle ragioni che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a procedere nuovamente all’audizione del richiedente.

Come chiarito da questa Corte il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, salve le ipotesi in cui in ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente o il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 07/10/2020 n. 21584; Cass. 13/10/2020 n. 22049) la mancata integrazione delle indicate ipotesi sostiene il giudizio di manifesta infondatezza del motivo. Il ricorrente, con il proposto motivo non indica le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti, limitandosi a dedurre genericamente che il Tribunale avrebbe dovuto ascoltarlo nuovamente.

4.2. Sono inammissibili le censure di violazione dei termine di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 2 e di quello di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4. In entrambi i casi, infatti, si tratta di termini ordinatori relativi alla fase amministrativa, la cui violazione, peraltro, non risulta dedotta neanche dinanzi al Tribunale.

4.3. Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549). La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale di Milano ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. Il Tribunale ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del Pakistan, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

4.4. Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato correttamente esercitato dal Tribunale con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Pakistan, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019) là dove poi l’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

5. Quanto al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito che ha escluso con idonea motivazione l’esistenza in capo al richiedente di una situazione di sua particolare vulnerabilità.

La pronuncia impugnata risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità sul rilievo centrale della valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale, escludendo il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari previa isolata e astratta valutazione del suo livello di integrazione in Italia e che “il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

6. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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