Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5542 del 01/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8048/2015 proposto da:

TREOFAN ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO CASELLATO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO LO FIEGO, MATELDA TERESA MARIA LO FIEGO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI e LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/09/2014 R.G.N. 40/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 29.9.2014, la Corte d’appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Treofan Italy s.p.a. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INAIL premi non pagati relativi alla posizione assicurativa territoriale (c.d. PAT) di *****;

che avverso tale pronuncia Treofan Italy s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INAIL ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., nn. 3-4 e art. 118 att. c.p.c., per non avere la sentenza impugnata riportato, tra le conclusioni, la richiesta di CTU e altresì per non aver esaminato le argomentazioni difensive, ritenendole precluse per difetto di tempestiva contestazione;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112,116,414 e 416 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto la tardività delle sue allegazioni difensive, siccome rassegnate in data successiva alla prima udienza del giudizio riassunto avanti al Tribunale di Terni; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di omesso esame di fatti decisivi relativi ai rapporti di dare/avere tra le parti;

che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 5, artt. 116 e 61 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ammesso la CTU concordemente richiesta dalle parti;

che, con il quinto motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 112,116 e 421 c.p.c., per non avere la Corte di merito esercitato i propri poteri ufficiosi preordinati all’accertamento della verità materiale;

che, al riguardo, va premesso che la sentenza impugnata, dopo aver ricordato che la vicenda per cui è causa trae origine da una declaratoria d’incompetenza del Tribunale di Milano per ciò che concerneva l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso la cartella di pagamento concernente premi non pagati relativi alla posizione assicurativa territoriale (c.d. PAT) di *****, ha dato atto che, a fronte della precisazione delle ragioni del credito da parte dell’INAIL convenuto in riassunzione, nessuna specifica contestazione era stata tempestivamente effettuata nel corso della prima udienza avanti al Tribunale di Terni, desumendone la conseguenza che “le ragioni di INAIL sono state, per questo tramite, inequivocabilmente e definitivamente dimostrate” (così la sentenza impugnata, pag. 4);

che, ciò posto, è palese l’infondatezza del primo motivo, dovendo ribadirsi che di mancanza o apparenza di motivazione, ai fini di cui al combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 att. c.p.c., può legittimamente farsi questione quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (così da ult. Cass. n. 3819 del 2020), non anche quando – come nella specie – ci si dolga della sua insufficienza sul piano della ricostruzione fattuale e giuridica (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);

che altrettanto è da dirsi con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 3, essendosi chiarito che l’esigenza d’indicare in sentenza le conclusioni delle parti deve intendersi riferita – in funzione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. – alle istanze ed eccezioni relative alla materia da decidere con la sentenza (sia pure non definitiva) e non anche alle richieste istruttorie aventi funzione strumentale rispetto alla decisione (così Cass. n. 521 del 1985);

che, con riguardo al secondo motivo, va ricordato che, a norma dell’art. 50 c.p.c., “se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice (…) il processo continua davanti al nuovo giudice”;

che, interpretando tale disposizione, questa Corte ha chiarito che quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice (o, in mancanza, dalla legge), il processo continua davanti al nuovo giudice conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, dal momento che la riassunzione non comporta l’instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (così, tra le più recenti, Cass. n. 9915 del 2019), del quale permangono integre le preclusioni già verificatesi (Cass. n. 4775 del 2007);

che, pertanto, la prima udienza utile al fine di verificare la sussistenza o meno di una non contestazione rilevante ex art. 416 c.p.c., dev’essere necessariamente quella tenutasi ex art. 420 c.p.c., nel giudizio a quo, cioè davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente, restando all’uopo irrilevante il contegno processuale serbato davanti al giudice ad quem, in sede di riassunzione;

che, nel caso di specie, erroneamente la Corte di merito ha attribuito rilevanza preclusiva alla mancata contestazione seguita alla prima udienza celebrata davanti al Tribunale di Terni, adito in riassunzione, laddove il momento all’uopo rilevante era costituito dalla prima udienza tenutasi avanti al Tribunale di Milano;

che, avendo in quella sede l’odierna ricorrente preso espressa posizione circa l’avvenuto pagamento di quanto preteso dall’INAIL, non aveva neppure onere di ribadirla;

che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori mezzi di censura, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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