LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7409/2016 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA, 20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI, rappresentato e difeso dall’avvocato SCIAMMETTA MARIA CATENA;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO BOCCEA 34, presso lo studio dell’avvocato ANNA RITA FERA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO MATAFU’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1106/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/09/2015 R.G.N. 293/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/10/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
Che:
– con sentenza del 16 settembre 2015, la Corte di Appello di Palermo ha riformato la decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra B.A. ed il Consorzio Autostrade Siciliane (d’ora in avanti: Consorzio) concluso in data 19/05/2004 e condannato la società al risarcimento del danno in favore del lavoratore quantificato in 23 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
– in particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che il thema decidendum del giudizio doveva ritenersi limitato esclusivamente a quel contratto, oggetto della declaratoria di nullità del Tribunale, nonostante le parti ne avessero stipulati diversi;
– ha aggiunto che la clausola contrattuale “per sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggi”doveva reputarsi non satisfattiva del requisito di specificità richiesto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e ha, quindi, confermato la statuizione di nullità del contratto ma ha escluso il diritto al risarcimento ritenendo non provato nè addirittura allegato il danno patito;
– per la cassazione di tale decisione propone ricorso B.A. affidandolo a cinque motivi;
– resiste, con controricorso, il Consorzio.
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 97 Cost., nella parte in cui è stata esclusa la conversione del contratto a termine;
– con il secondò ed il terzo motivo si allega, sempre con riguardo alla mancata conversione, la violazione del combinato disposto della L. n. 56 del 1997 e del D.P.R. n. 487 del 1994, in relazione alla L.R. Siciliana 5 novembre 2001, art. 5, nonchè il difetto di motivazione in ordine alla documentazione versata in atti relativamente alla normativa inerente alla chiamata diretta da parte del Consorzio;
– con il quarto e quinto motivo si allega la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, in ordine alla negazione del diritto del ricorrente al risarcimento del danno;
– il primo, il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione sono inammissibili;
– parte ricorrente censura la decisione impugnata allegando di aver dedotto, con il primo motivo di appello incidentale, la violazione della normativa che presiede ai contratti a termine escludendone la conversione in contratti a tempo indeterminato;
– è evidente, tuttavia, che non appare possibile stabilire se vi sia stata la lamentata violazione e deve, anzi, ritenersi il contrario, atteso che nella decisione impugnata si fa riferimento esclusivamente ad una richiesta di rigetto dell’appello proposto dal Consorzio, dandosi, quindi, per assodata la mancata proposizione di appello incidentale, atteso che nessuna allegazione in merito risulta prodotta da parte ricorrente, nè la stessa si è premurata di indicarne la collocazione;
– va rilevato, al riguardo, che, come hanno precisato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità;
– d’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);
– anche il quarto e il quinto motivo, inerenti alla violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, possono essere esaminati congiuntamente e devono reputarsi inammissibili;
– deve infatti osservarsi, al riguardo, che, nonostante il ricorso originario allegasse la lesione derivante dall’illecita reiterazione di contratti a termine e nonostante di tale reiterazione si dia conto nella sentenza di primo grado, nondimeno, il dispositivo di quella pronunzia ha riguardato esclusivamente la declaratoria di nullità del contratto a termine stipulato tra le parti in data 19/05/2004 in considerazione del rilevato difetto di forma;
– tale aspetto della pronunzia non sembra essere stato aggredito da parte ricorrente atteso che, come già rilevato, nonostante la stessa faccia riferimento ad un appello incidentale, di esso non è traccia nel fascicolo e non è possibile, quindi, conoscerne l’eventuale contenuto nè la parte stessa ne fa menzione nel ricorso introduttivo: in tale atto, anzi, la censura risulta limitata all’entità del risarcimento;
– orbene, poichè la pronunzia di primo grado ha riguardato, nel dispositivo, uno solo dei contratti stipulati, ed esattamente il primo, in assenza di impugnazione sul punto in sede d’appello, deve concludersi che non si può reputare sussistente una ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine che configura violazione del diritto dell’Unione (ai sensi della clausola 1 lett. b) e della clausola 5 dell’Accordo quadro sui contratti a tempo determinato attuato con la Direttiva 1999/70/CE) per la quale opera – in funzione di agevolazione dell’onere probatorio del danno subito dal dipendente pubblico assunto reiteratamente a termine – il risarcimento di cui della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario” (Cass. SU. n. 5076 del 15 marzo 2016; per la differenza tra le due ipotesi, v. Cass. 02/12/2016 n. 24666, Cass. 17/11/2016 n. 23433);
– ed infatti, nell’ipotesi di ritenuta illegittimità di un unico contratto non può trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 5076/2016, perchè l’agevolazione probatoria è stata ritenuta necessaria al solo fine di adeguare la norma interna alla direttiva dell’Unione, nella parte in cui impone l’adozione di misure idonee a sanzionare la illegittima reiterazione del contratto;
– qualora, invece, venga in rilievo un unico rapporto, non vi è ragione alcuna che possa portare a disattendere la regola, immanente nel nostro ordinamento e richiamata anche dalle Sezioni Unite, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito (v. in tal senso Cass. 09/07/2014 n. 15714), regola correttamente applicata la giudice di secondo grado;
– è stato altresì precisato che sono invece estensibili anche alla fattispecie, pur nella pacifica inapplicabilità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, le considerazioni espresse nella richiamata sentenza n. 5076/2016 quanto alla impossibilità di far coincidere il danno con la mancata conversione, posto che il pregiudizio è risarcibile solo se ingiusto e tale non può ritenersi la conseguenza che sia prevista da una norma di legge, non sospettabile di illegittimità costituzionale o di non conformità al diritto dell’Unione;
– alla luce delle suesposte argomentazioni, posta la natura di impugnazione a critica vincolata del ricorso per cassazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile;
– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021