Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5563 del 01/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22780-2019 proposto da:

D.P.G., D.P.M., elettivamente domiciliati in Roma, Largo della Gancia 1, presso lo studio dell’avvocato Francesco Attianese, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE CAPASSO;

– ricorrenti –

contro

D.P.R., D.P.A., DI.PA.AN., di.pa.an., D.P.P., DI.PA.RO., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2634/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente causa riguarda l’impugnazione di una donazione (rogito del 20 febbraio 2009) per incapacità naturale del donante Di Palo Vincenzo, deceduto ab intestato il 16 novembre 2009, lasciando eredi i figli D.P.R., D.P.A., Di.Pa.An., D.P.P. e di.Pa.Ro..

La causa è stata proposta dinanzi al Tribunale di Napoli dai figli D.P.G. e D.P.M. nei confronti della sorella donataria d.P.A. e degli altri figli del donante.

Il tribunale adito ha rigettato la domanda.

La corte d’appello, adita da D.P.G. e D.P.M., ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità della censura.

Per la cassazione della sentenza D.P.G. e D.P.M. hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi: il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 342 c.p.c.; con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la decisione sottolineando l’irrilevanza del riferimento, operato dalla corte d’appello, all’insussistenza della mala fede della donataria, che è requisito non richiesto dall’art. 775 c.c. per l’annullamento della donazione per incapacità naturale del donante; con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si rimprovera al giudice d’appello di non avere accolto la domanda attorea, in assenza di motivazione sullo stato di capacità del disponente.

I destinatari della notificazione del ricorso sono rimasti intimati.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte con la proposta di inammissibilità del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio ptioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n. 13535/2018; S.U., n. 27199/2017).

I ricorrenti richiamano tali principi, ma la loro applicazione non vale a preservare l’atto di appello dalla inammissibilità, correttamente dichiarata dalla Corte d’appello di Napoli.

In primo grado, la domanda di annullamento del negozio per incapacità naturale del donante è stata rigettata in forza delle seguenti considerazioni: a) il donante era affetto da patologia che comportava solo una menomazione fisica e non psichica, secondo il giudizio della Commissione per l’accertamento delle invalidità; b) gli attori non avevano supportato la domanda con una consulenza medica idonea a fare emergere eventuali ricadute psichiche delle patologie riscontrate al defunto e che avevano determinato l’inabilità lavorativa al 100%; c) esistevano altri documenti medici che deponevano nel senso della capacità; d) si evidenziava ancora come nell’atto di donazione fosse indicata la ragione della liberalità: tale indicazione costituiva essa stessa un indice della consapevolezza del disponente sul significato dell’atto. Secondo la trascrizione dell’atto di appello operata con il ricorso, gli attuali ricorrenti avevano giustificato l’impugnazione con il rilievo che “il tribunale avrebbe dovuto, sulla scorta della documentazione data dagli attori promanante da enti pubblici, ritenere difformemente a quanto detto, esservi malattia bipolare che non escludeva la incapacità mentale del donante. La malattia mentale del genitore, dichiarata (vedi domanda alla commissione inoltrata il 7 dicembre 2005) ed accertata era di lunga datazione rispetto al rogito notarile (20 febbraio 2009) era da considerarsi, e tale lo fu dalla commissione, come permanente e totale, con effetti peggiorativi costanti in ragione alla irreversibilità del male”.

In questo passaggio, più volte richiamato nel ricorso e ancora nella memoria, si ravvisa una critica della decisione idonea a giustificare l’ammissibilità del gravame. Tale assunto non è, però, condivisibile. Il tribunale, infatti, ha considerato l’esito della valutazione della Commissione per l’accertamento delle invalidità; ha identificato le patologie riscontrate in quella sede, ritenendo che non vi fossero elementi tali da giustificare ricadute sulla capacità di intendere e di volere. Nella sentenza del primo giudice si menziona poi una certificazione dell’ASL, redatta a nove anni dall’ictus e pochi mesi prima della donazione, nella quale il paziente è descritto come lucido e orientato. Si richiama ancora la consulenza tecnica eseguita nel giudizio per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento: l’esperto nominato dal tribunale aveva concluso che il soggetto presentava una “ipostenia sinistra e un modesto disorientamento temporo-spaziale”.

Il primo giudice ha poi posto l’accento sulla ragione della donazione indicata nel rogito dal donante, ravvisando in essa un elemento che palesava la consapevolezza del disponente sul significato dell’atto.

Ora, in rapporto al complesso di tali considerazioni, il passaggio dell’atto d’appello sopra trascritto non si atteggia affatto quale parte argomentativa dell’impugnazione nel senso chiarito dalla Suprema Corte. Esso costituisce affermazione fine a sè stessa, che non si pone in reale contrapposizione con le ragioni indicate dal primo giudice, soprattutto in relazione alla natura esclusivamente fisica delle patologie che avevano giustificato il giudizio di inabilità al lavoro al 100%.

Si deve aggiungere, in quanto alla supposta malattia bipolare, che della medesima non c’è menzione nella sentenza, nè i ricorrenti precisano da quale documentazione medica, sottoposta all’attenzione della corte di merito, ciò risultasse: la censura quindi, per questa parte, incorre in una ulteriore ragione di inammissibilità (Cass. n. 20694/2018).

In ordine al secondo motivo con esso i ricorrenti propongono considerazioni di merito in ordine a una decisione che si è esaurita in rito, con la dichiarazione di inammissibilità dell’appello. La corte d’appello non ha ritenuto infondata la domanda di annullamento del negozio in difetto della prova della mala fede della donataria, ma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della statuizione di rigetto assunta in primo grado. A sua volta la decisione del tribunale si fondava non sul mancato riscontro della mala fede dell’altro contraente, ma sulla insussistenza della dedotta incapacità.

Il terzo motivo, infine, come anticipato nella proposta del relatore, è privo di qualsiasi rilevanza e autonomia. Sotto la veste della denuncia di omesso esame di un fatto decisivo e del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti si dolgono della decisione per sè stessa, perchè non sono state accolte le deduzioni di parte sulla malattia mentale del donante e sulla idoneità della stessa a giustificare l’annullabilità del contratto.

Il motivo poi incorre nella ragione di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., u.c., in presenza di c.d. doppia conforme.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese;

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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