Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5608 del 02/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 28081 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

M. Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’avv.to Carlo Nunziante Cesaro, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2938/04/14, depositata in data 21 marzo 2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 2938/04/14, depositata in data 21 marzo 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da M. Costruzioni s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 585/10/2011, della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale l’Ufficio, D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 41bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, aveva contestato nei confronti di quest’ultima, esercente attività di lavori generali di costruzioni di edifici, maggiori ricavi non dichiarati, ai fini Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni, per l’anno 2005, in base alla emersa incongruità dei ricavi dichiarati rispetto alle risultanze degli studi di settore e alla antieconomicità della gestione societaria, con applicazione di una percentuale media di incidenza del costo di produzione sui ricavi pari all’83%, in presenza di quello riscontrabile per attività similari indicato tra l’82% e 88%;

– la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) le tesi difensive dell’appellante, in quanto “ripetitive” dei motivi già addotti in sede di ricorso in primo grado, erano inammissibili; 2) quanto al dedotto difetto di motivazione della sentenza di primo grado circa la doglianza concernente la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41bis, la CTP aveva correttamente valutato l’operato impositivo, ritenendolo in linea con l’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e non già, come sostenuto dalla contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41bis; 2) l’antieconomicità del risultato gestionale della società rientrava, per l’aspetto fiscale, nella sfera di controllo dell’Agenzia delle entrate; 3) la solidarietà della sanzione tra l’amministratore/rappresentante legale e la società era espressamente prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, e si applicava indipendentemente dal dolo o dalla colpa grave;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;

– la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c., chiedendo dichiararsi estinto il giudizio con compensazione delle spese in considerazione dell’avvenuto annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento in questione e della sottoscrizione congiunta dell’atto di rinuncia al ricorso per cassazione con contestuale adesione alla rinuncia da parte dell’Agenzia;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere la CTR – nell’affermare che “le tesi difensive portate a base dell’opposizione al giudicato di primo grado, in quanto ripetitive dei soli motivi già adottati in sede di ricorso risultav(ano) inammissibili” – violato la previsione del citato art. 53, secondo cui, in base all’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica può ritenersi assolto anche nel caso di riproposizione in sede di gravame delle stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno del ricorso in primo grado (ex multis, Cass. n. 27354 del 2013; n. 17672 del 2013);

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 111 Cost., comma 6, e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso di pronunciarsi o comunque omesso di motivare, sulla censura con cui la contribuente aveva riproposto in sede di gravame – avendo omesso di pronunciarsi anche la CTP – l’illegittimità dell’accertamento per violazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3bis, non essendo stato attivato il necessario contraddittorio preventivo (veniva richiamata la circolare dell’Agenzia 10 aprile 2010, n. 19/E), benchè l’accertamento in questione risultasse basato sulla emersa non congruità dei ricavi dichiarati rispetto alle risultanze dello studio di settore e per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui si deduceva la mancanza del presupposto, fondante l’accertamento, della “gravità” dell’incongruenza, non potendo ritenersi grave rispetto allo studio di settore uno scostamento del 20%;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 73, art. 41bis, e, sotto il profilo dell’omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR – con una decisione priva di apprezzabile motivazione, stante il rinvio alla sentenza di primo grado già carente per omessa pronuncia su alcuni motivi di ricorso – nell’affermare che l’atto impositivo fosse in linea con il ricorso al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e non, come affermato dalla contribuente, che si trattasse di un accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41bis – travisato l’oggetto del giudizio e il petitum, non avendo quest’ultima invocato il citato art. 41bis, come norma da applicare ma quale schema legale erroneamente utilizzato dall’ufficio nella fattispecie in questione, con conseguente prospettata illegittimità dell’accertamento parziale effettuato in base ad un “sistema di presunzioni” (come quello derivante dallo studio di settore), potendo essere lo stesso utilizzabile solo in presenza di “prove dirette” del maggior reddito contestato;

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento in questione senza che l’Agenzia avesse assolto all’onere di provare quali operazioni, poste in essere dalla società, fossero potenzialmente idonee a far ritenere sostanzialmente inattendibili le risultanze contabili, essendosi l’Ufficio limitato ad un generico riferimento all’antieconomicità di gestione e all’applicazione – nella percentuale dell’83% – del costo di produzione sui ricavi rilevato da attività similari;

– con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, per avere la CTR ritenuto che la solidarietà tra l’amministratore e la società in merito alla sanzione fosse prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, e si applicasse indipendentemente dalla sussistenza del dolo o della colpa grave, senza considerare che la previsione del citato art. 5, richiedeva, in linea generale, la necessaria imputazione soggettiva all’autore della violazione, connotata da dolo o, quantomeno, da colpa;

– in prossimità dell’udienza camerale, la società ricorrente – premesso l’avvenuto annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento impugnato n. ***** – ha depositato atto di rinuncia al presente ricorso e contestuale accettazione della rinuncia da parte dell’Agenzia delle entrate, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio in oggetto con compensazione delle spese;

– stante l’avvenuto annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento impugnato, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

– le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’esito complessivo del giudizio;

– in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 3542 del 10/02/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 sezione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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