Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5610 del 02/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4296-2012 proposto da:

LE MANIFATTURE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO GIULIANI, EDOARDO BELLI CONTARINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 12/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio di ***** – in forza di un p.v.c. del ***** – emise un avviso di accertamento nei confronti di Le Manifatture s.r.l. per l’anno 2004, contestandole violazioni ai fini IRES (costi non di competenza e non deducibili), IRAP (componenti non deducibili) e IVA (indebita detrazione e mancata applicazione dell’imposta), così riducendo la perdita dichiarata e accertando maggiore IRAP dovuta in Euro 27.981,00, IVA dovuta in Euro 213.678,00, oltre sanzioni per Euro 320.514,00.

Proposto ricorso dalla società, la C.T.P. di Salerno lo accolse solo parzialmente con sentenza n. 361/06/08. La C.T.R. della Campania, sez. dist. di Salerno, con decisione del 12.1.2011, respinse l’appello della contribuente, osservando – per quanto ancora qui d’interesse, ai fini IRAP e IVA – che il contratto in essere con M.C.M. s.p.a., recante la data del *****, era da intendersi quale contratto di servizi, e non già come contratto di prestito o distacco di personale.

La società ricorre ora per cassazione, sulla base di sei motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si lamenta violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La ricorrente evidenzia che le parti hanno più volte illustrato il contenuto del contratto stipulato con M.C.M. s.p.a. il *****, ma ne contesta la riqualificazione operata dalla C.T.R. quale contratto di “distacco di personale”, senza che sia stato correttamente indagato quale fosse la comune intenzione delle parti, che avevano invece inteso concludere un contratto di prestazione di servizi, come anche evincibile da un superficiale esame dello stesso contratto.

1.2 – Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sempre riguardo alla riqualificazione del contratto, si sostiene che la C.T.R. ha violato il principio di non contestazione, non avendo tenuto conto del contenuto del contratto stesso, come evincibile dai suoi “passaggi più importanti e salienti” riportati da essa ricorrente nei vari atti, senza che l’Agenzia abbia contestato alcunchè.

1.3 – Con il terzo motivo, si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè il contratto era stato versato in atti, sicchè la C.T.R. non avrebbe potuto trincerarsi, al riguardo, dietro la sua supposta mancata allegazione, così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Del resto, prosegue la ricorrente, in tal caso la C.T.R. avrebbe potuto esercitare il potere istruttorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ma ciò non ha fatto.

1.4 – Con il quarto motivo, si lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la C.T.R. illegittimamente invertito l’onere della prova sulla natura del contratto, spettando all’Agenzia dimostrare che esso concerneva il mero distacco di personale.

1.5 – Con il quinto motivo, si lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la C.T.R. indicato sulla base di quali elementi i giudici hanno ritenuto sufficientemente fornita la prova della sussistenza di un contratto di distacco di personale, anzichè di prestazione di servizi complessi.

1.6 – Con il sesto motivo, infine, si lamenta violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove si è fatta erroneamente discendere la prova della sussistenza di un contratto di distacco di personale dal mero dato indiziario consistente nel mancato affitto del reparto stamperia e degli uffici amministrativi.

2.1 – Il ricorso è inammissibile.

Senza alcun dubbio, l’intero ricorso ruota attorno alla presunta erronea valutazione degli elementi probatori che hanno principalmente indotto la C.T.R. – in tesi – ad erroneamente interpretare il contenuto del contratto del ***** quale contratto di distacco di personale, e non invece come contratto di prestazione di servizi complessi, ciò che realmente avrebbero inteso pattuire Le Manifatture s.r.l. e M.G.M. s.p.a.. Tra detti elementi probatori, spicca per decisività proprio il documento contrattuale, il cui omesso esame diretto da parte della C.T.R. viene esplicitamente denunciato dalla ricorrente col solo terzo mezzo, benchè la questione in realtà finisca col permeare tutti i restanti motivi, vertenti – seppur sotto talvolta diverse angolazioni – su una pretesa illegittima riqualificazione del contenuto del contratto stesso.

Senonchè, la C.T.R. – dando atto che il giudice di primo grado aveva proceduto alla riqualificazione del contratto sulla sola base delle tesi rispettivamente esposte dalle parti, senza poter esaminare e valutare direttamente le clausole contrattuali stante la mancata produzione documentale da parte della società (estesa anche alle fatture della M.C.M.) – afferma claris verbis che “nemmeno in questo grado del giudizio la parte appellante ha documentato con il deposito della citata scrittura privata la reale volontà delle parti contraenti”.

La società, col ricorso in esame, sostiene invece convintamente che il documento contrattuale era stato regolarmente versato in atti, essendo allegato quale documento n. 18 al p.v.c. del 10.5.2007, da essa allegato quale doc. 2 al ricorso di primo grado (v. ricorso, pp. 25 e 33), e che comunque il suo contenuto era ampiamente esposto negli atti e ben conosciuto sia dalle parti che dai giudici di merito; fermo restando che, nel caso, la C.T.R. avrebbe comunque ben potuto attivare i poteri istruttori di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7.

2.2 – Ora, sgombrato il campo da tali ultimi argomenti, stante la loro intrinseca contraddittorietà con la perentoria affermazione circa l’avvenuto regolare deposito del documento (e considerato anche che il mancato esercizio dell’invocato potere di integrazione istruttorio da parte del giudice del merito è insindacabile – v. Cass. n. 16171/2000), resta il fatto insormontabile che le doglianze circa il mancato esame diretto del documento stesso (in tesi, facente parte del corredo istruttorio processuale) e la conseguente erronea interpretazione del contratto, si infrangono contro la lapidaria affermazione della C.T.R. circa la sua mancata produzione in atti.

Al riguardo, infatti, occorre confrontarsi con il consolidato orientamento secondo cui “L’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione” (Cass. n. 9628/1994; Cass. n. 3074/1998; Cass. n. 11196/2007; Cass. n. 19174/2016).

E’ dunque evidente che la ricorrente, lamentando primariamente il mancato erroneo esame del documento contrattuale da parte della C.T.R. (e, conseguentemente, dolendosi degli ulteriori vizi denunciati), per essere stato detto documento regolarmente versato in atti al contrario di quanto invece accertato, si duole in realtà di un vizio revocatorio, non denunciabile col ricorso per cassazione.

Nè tale ostacolo può essere qui superato mediante l’indicazione del documento in discorso alla stregua di quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacchè detta attività processuale è preclusa proprio dall’affermazione della C.T.R. circa la mancata tempestiva produzione, non adeguatamente impugnata.

3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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