LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16360-2018 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANCARLO BIGINELLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1632/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
La Corte rilevato:
che la Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 134/13,sez 12, rigettava il ricorso proposto da V.A. avverso l’avviso di accertamento ***** per Irpef, Iva ed Irap 2005;
che avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Piemonte che, con sentenza 1632/2017, rigettava l’impugnazione;
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di tre motivi;
che l’Amministrazione ha depositato atto di costituzione;
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
RITENUTO
che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021