Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5701 del 02/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27452-2019 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato INNOCENZO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 119/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello proposto da P.G., dipendente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, avverso la sentenza resa in fase di opposizione nel rito di cui alla L. n. 92 del 2012 che, rigettando l’opposizione proposta dal dipendente avverso l’ordinanza conclusiva della fase sommaria, aveva respinto la domanda del lavoratore di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 27 ottobre 2014;

rilevava la Corte territoriale che la sentenza era stata resa secondo il rito di cui alla L. n. 92 del 2012, applicabile anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, sicchè l’appello, correttamente qualificabile quale reclamo secondo la richiamata legge, era soggetto ai termini di cui alla L. citata, art. 1, comma 58, con la conseguenza che al momento della proposizione dell’impugnazione (28-29 giugno) il termine di trenta giorni previsto dalla richiamata disciplina era già spirato rispetto alla data di comunicazione della sentenza (29 dicembre 2017);

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.G. sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

il Ministero ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 414,433 e 327 c.p.c. e alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47 ss., rilevando che l’impugnazione era avvenuta entro i sei mesi da deposito della sentenza, secondo le prescrizioni di cui all’art. 327 c.p.c. e osservando, per un verso, che il rito Fornero non trovava applicazione alle controversie relative al Pubblico impiego, e, per altro verso, che il ricorrente aveva riassunto la fase precedente ex art. 424 c.p.c., piuttosto che impugnarne l’esito;

con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’obbligo di pronuncia ex art. 112 c.p.c., poichè, dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte non aveva esaminato i motivi d’impugnazione;

il primo motivo è manifestamente infondato e correttamente, pertanto, la Corte territoriale aveva ritenuto la irritualità dell’opposizione, in base principi di seguito enunciati:

1.il rito previsto dalla L. n. 92 del 2012 è pacificamente applicabile alle controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato, stante l’immediata “applicazione alle impugnative dei licenziamenti adottati dalle pubbliche amministrazioni del nuovo rito, in primo grado e in sede di impugnazione, quale disciplinato dalle norme in disamina, nulla ostando nè le previsioni della L. 92 del 2012 (art. 1, commi 48 e ss.), nè il corpo normativo di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 ed, anzi militando, per la generale applicazione ad ogni impugnativa di licenziamento ai sensi dell’art. 18 S.L. la espressa previsione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47” (Cass. 11868 del 9 giugno 2016).

2. La qualificazione del giudice dell’atto come reclamo è di conseguenza corretta 3. Costituisce interpretazione nomofilattica consolidata di questa Corte quella secondo la quale il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione 4. La ratio di tale interpretazione risiede “nell’esigenza di sottrarre il regime dei termini per impugnare (e, nella specie, di opporre il decreto ingiuntivo), per i quali è necessario il massimo grado di certezza, alle dispute circa la natura della controversia, oggetto del giudizio di merito, privilegiando l’affidamento del cittadino nelle forme del processo, e ciò in conformità al consolidato principio di ultrattività del rito che privilegia il principio dell’apparenza, sicchè la qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal Giudice costituisce criterio di riferimento per le parti, in assonanza con il principio secondo cui il mutamento del rito in un processo erroneamente iniziato compete esclusivamente al Giudice” (Cass. n. 22738 del 09/11/2010; n. 20705 del 09/08/2018; n. 15897 del 11/07/2014; Cass. n. 14139 del 08/07/2020).

in ragione della confermata statuizione di inammissibilità dell’appello, il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza provvedimento alcuno in ordine alla liquidazione delle spese, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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