LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25671-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 658/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZ. DISTACCATA di CATANIA, depositata il 06/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 6 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva parzialmente accolto – limitatamente agli importi riferibili ai prelevamenti – il ricorso proposto da M.A. contro l’avviso di accertamento con il quale, sulla base dell’esame di movimentazioni bancarie, era stato rettificato il reddito dichiarato dal contribuente per l’anno d’imposta 2006.
Osservava testualmente la CTR: “la sentenza di prime cure ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale in materia di accertamenti basati sulle indagini finanziarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 i prelevamenti per i soggetti liberi professionisti e/o lavoratori autonomi non possono assurgere a maggiori ricavi non dichiarati”.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 6 agosto 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il contribuente non ha svolto difese.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonchè dell’art. 112 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che la CTR non si era pronunciata sull’appello proposto dall’Ufficio in relazione alla dedotta erronea valutazione dei fatti oggetto del giudizio, omettendo in tal modo di dar conto delle ragioni poste a fondamento della decisione.
Il motivo è infondato, essendosi la CTR pronunciata – seppure sinteticamente e indipendentemente dalla correttezza della statuizione assunta – sull’appello proposto dall’Ufficio, affermando che i prelevamenti operati da liberi professionisti e/o lavoratori autonomi non potevano essere considerati ricavi non dichiarati.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 (oltre che 41) per avere la CTR omesso di considerare che il contribuente, nell’anno d’imposta in considerazione (2006), esercitava attività di impresa e non di lavoro autonomo, di modo che non spiegava effetto nei suoi confronti la pronuncia della Corte costituzionale n. 228 del 2014.
Il motivo è fondato.
Giova premettere che a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 secondo cui i prelevamenti sono considerati ricavi, può essere utilizzata nei confronti dei soli imprenditori e non anche dei lavoratori autonomi. Risulta pertanto dirimente l’accertamento in concreto dell’attività svolta dal contribuente.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha dedotto allegando al ricorso per cassazione la relativa documentazione in ossequio al principio di autosufficienza – che il contribuente, nel ricorso di primo grado, aveva dichiarato di svolgere attività commerciale e che il medesimo, nel periodo d’imposta in questione, risultava iscritto alla Camera di Commercio Industria e Artigianato in qualità di titolare di ditta individuale per l’esercizio dell’attività di “commercio al minuto di album, cornici, materiale cinefotografico ed accessori”.
Orbene, la CTR si è limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico, che “i prelevamenti per i soggetti liberi professionisti e/o lavoratori autonomi non possono assurgere a maggiori ricavi non dichiarati” omettendo di valutare, ai fini dell’operatività della presunzione legale anche per i prelevamenti, se, come dedotto dall’Ufficio, il contribuente svolgesse attività di impresa nel periodo oggetto di accertamento.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021