LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5346/2020 R.G. proposto da:
Multicarburante di M.M. & C. s.n.c., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aniello De Girolamo Del Mauro e Gerardo De Girolamo Del Mauro;
– ricorrente –
contro
Melius Catering S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Corvino, con domicilio eletto in Roma, Viale di Villa Pamphili, n. 33, presso lo studio dell’Avv. Luigi De Santis;
– controricorrente –
per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del Giudice di pace di Nocera Inferiore depositata il 23 gennaio 2020 nel procedimento n. 2210/2019 R.G.;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Basile Tommaso che chiede l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
che:
il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha disposto la sospensione per pregiudizialità penale, ex art. 295 c.p.c., della causa iscritta al n. 2210/2019 R.G., promossa dalla Multicarburante di M.M. & C. s.n.c. contro la Melius Catering S.p.a.;
il provvedimento è motivato sul rilievo che:
– “dalla dichiarazione del procuratore di (parte) opponente nonchè dalla documentazione in atti risulta pendente in merito alla causa de qua dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il procedimento penale n. 1232/19”;
– “la definizione della presente controversia dipende dalla decisione del suindicato procedimento”;
avverso tale provvedimento Multicarburante di M.M. & C. s.n.c. propone regolamento di competenza, cui resiste, depositando controricorso, la Melius Catering S.p.a.;
dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
il P.M. ha concluso per l’accoglimento del proposto regolamento di competenza.
CONSIDERATO
che:
come questa Corte ha già più volte affermato (Cass. Sez. U. n. 21931 del 2008; Cass. n. 16700 del 2014; n. 27994 del 2017; n. 1450 del 2020), è ammessa l’impugnazione mediante regolamento di competenza dei provvedimenti di sospensione del processo adottati dal giudice di pace e ciò in quanto l’art. 46 c.p.c., che sancisce l’inapplicabilità ai giudizi davanti al giudice di pace degli artt. 42 e 43 c.p.c., deve essere inteso nel senso che limita l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sospensione;
a fondamento del proposto regolamento la ricorrente deduce, in sintesi, che il procedimento de quo non poteva considerarsi soggetto a sospensione per la pendenza di procedimento penale, in assenza di alcun accertamento circa la ricorrenza, nella specie, dei tassativi casi in cui tale sospensione è prevista dall’art. 75 c.p.p.;
il ricorso è fondato e merita accoglimento;
è ormai consolidato il principio secondo cui in tema di rapporto tra giudizi civili e penali, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell’accertamento penale rispetto a quello civile, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 75 c.p.c., comma 2, il processo può essere sospeso se tra il processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall’art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio ai sensi degli artt. 651,652 e 654 c.p.p.;
va quindi riaffermato il principio secondo cui nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti;
la sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cass. 12/06/2006, n. 13544; Cass. 13/03/2009, n. 6185; 18/07/2013, n. 17608 in motivazione; 22/12/2016, n. 26863; v. anche, da ultimo, Cass. n. 18918 del 15/07/2019);
nel caso di specie la sussistenza di tale indefettibile presupposto (costituzione di parte civile nel processo penale), lungi dall’essere accertata e affermata a fondamento della ordinanza impugnata, non risulta nemmeno dedotta da alcuna delle parti, non potendo costituire ragione sufficiente per la sospensione del processo civile la mera circostanza, riferita dalla resistente nel controricorso, della pendenza, dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, di “procedimento penale avente R.G. n. 1238/19 PM – n. 6781/19 GIP”, per il quale sia fissata udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.;
il provvedimento impugnato va pertanto cassato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo – in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta – ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 sulla base dell’art. 5, comma 5, del detto D.M., secondo cui “qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile”;
invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dallo stesso art. 5, comma 1 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta allo stesso art. 5, suddetto comma 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706).
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento di sospensione e dispone che il processo prosegua.
Condanna la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, Avv.ti Aniello De Girolamo Del Mauro e Gerardo De Girolamo Del Mauro.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021