LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10775-2020 proposto da:
O.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato RITA LABBRO FRANCIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– intimato costituito –
e contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE;
– intimato –
avverso il decreto RG 9338/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 25/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano O.M., che aveva invocato la protezione internazionale o umanitaria dichiarando di essere fuggito dal proprio Paese per timore di essere arrestato, in quanto, a seguito di un forte diverbio con un cliente del proprio negozio di riparazione telefoni, aveva reagito alla sua aggressione e involontariamente lo aveva ucciso.
1.1. Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Gli intimati non hanno svolto difese, il Ministero essendosi limitato a depositare un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
1.2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
2. Il ricorrente lamenta la nullità del decreto o del procedimento per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, art. 35-bis, comma 9, nonchè il vizio di motivazione apparente, per avere il Tribunale valutato le domande “senza considerazione delle prove disponibili e senza un esame autonomo della posizione individuale, facendo riferimento ad informazioni tratte da fonti non aggiornate”.
3. Il motivo va respinto, non solo perchè veicola vizi eterogenei e censure in parte afferenti a valutazioni di merito, ma anche perchè la motivazione supera la soglia del cd. “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, n. 8053/2014), avendo il Tribunale indicato le COI consultate, le quali risultano qualificate e aggiornate (una di esse a febbraio 2020, rispetto alla decisione del marzo dello stesso anno); peraltro, il richiamo alle fonti indicate a pag. 8-9 del ricorso manca di una specifica indicazione degli elementi che potrebbero in tesi sovvertire la decisione impugnata (cfr. Cass. n. 22769/2020, n. 4037/2020, n. 13255/2020, n. 9230/2020, n. 13897/2019, n. 13449/2019, n. 11312/2019).
4. L’assenza di difese esonera dalla pronuncia sulle spese.
5. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021