LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11401-2019 proposto da:
MOLKEREI ALOIS MULLER GMBH & CO KG, in persona degli Institori pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difeso dall’Avvocato PAOLO ZUCCONELLI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell’avvocato ISAIA SALES, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO CASTALDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 09/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che con sentenza del 9 gennaio 2019, n. 12, la Corte d’appello di Salerno, in riforma della decisione impugnata ed accogliendo l’appello incidentale della procedura, ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento anche degli interessi al tasso legale dalla domanda, confermando per il resto la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale della stessa città il 30 novembre 2013, con la quale è stata accolta la domanda revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta dal Fallimento ***** s.p.a. contro la Molkerei AloisMullerGmbH Co. KG, con riguardo a sei distinti pagamenti, effettuati dalla società nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, con la condanna, in applicazione della L. Fall., art. 70, al pagamento della somma complessiva di Euro 79.739,05;
– che la corte territoriale, per quanto ancora rileva, con riguardo all’appello principale ivi proposto, ha ritenuto che: a) come già deciso dal tribunale, sussiste la prova della scientia decoctionis, palesata da una pluralità di elementi indiziari in atti (i solleciti di pagamento rivolti alla debitrice dall’impiegata della creditrice, l’esistenza di diversi accordi modificativi dei patti iniziali, la sospensione delle forniture, minacciata ed attuata, in mancanza del pagamento di quelle precedenti, la ripresa delle forniture medesime solo dopo l’avvenuto pagamento delle precedenti), circostanze tutte che indicano la chiara consapevolezza, da parte della creditrice, delle condizioni di decozione della ***** s.p.a., nè essendo necessario che tale consapevolezza si tragga da indici tipici, quali procedure esecutive in atto o eventi negativi presso i registri immobiliari; b) non è provata la prassi consolidata fra le parti, allegata dalla creditrice, di pagare nei “termini d’uso”, dato che, al contrario, i pagamenti ebbero un andamento assolutamente irregolare;
– che avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la soccombente, sulla base di tre motivi;
– che resiste con controricorso l’intimata, depositando anche la memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c..
RITENUTO
– che i motivi di ricorso vanno come di seguito riassunti:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2727,2729 c.c., e della L. Fall., art. 67, comma 2, non avendo la corte del merito valutato adeguatamente le prove offerte, posto che la conoscenza deve essere effettiva e non potenziale, mentre gli elementi su cui essa ha fondato il proprio convincimento circa la sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie non erano adeguatamente specifici, nè sussistendo, nella specie, i classici “indici sintomatici” della scientia;
2) violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2 (rectius comma 3), lett. a), non avendo la corte del merito valutato adeguatamente le prove offerte circa l’esistenza di pagamenti “nei termini d’uso”, i quali risultavano invece dalla documentazione inerente “lo storico del pagamento”;
3) omesso esame di fatti decisivi, consistente nell’essere in attivo il bilancio al 31 dicembre 2008, non considerato dalla corte del merito, al pari del fatto che i pagamenti avvennero mediante bonifici bancari provenienti da quattro istituti di credito;
– che i primi due motivi sono inammissibili, mirando nella sostanza a riproporre il giudizio sul fatto, pur sotto l’egida del vizio di motivazione;
– che la valutazione degli elementi di fatto, i quali hanno indotto la corte del merito ad concludere, come il primo giudice, per la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della società, è stata ampiamente motivata dalla stessa, mediante l’esame e la ponderazione di tutte le prove offerte dalla procedura; e correttamente la sentenza impugnata ha preteso una prova piena, non meramente dubitativa, della scientia decoctionis, adeguatamente motivando la ritenuta sussistenza di sufficienti elementi indiziari della conoscenza effettiva dell’altrui stato d’insolvenza, e ciò secondo il principio costante (e multis, Cass. 19 febbraio 2015, n. 3336) secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività;
– che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto, che sfugge al controllo di legittimità (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3854);
– che la corte del merito si è pienamente attenuta al principio, secondo cui la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività; all’uopo il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva (Cass. 12 novembre 2019, n. 29257);
– che neppure è censurabile, secondo l’assunto del ricorrente, il ragionamento della corte del merito, che ha valorizzato i plurimi elementi fattuali in atti, sopra ricordati, in quanto nessuna norma o principio del cd. diritto vivente impone una prova mediante esclusivo ricorso ad indici sintomatici “tipici” od esclusivi, quali le procedure esecutive o i pignoramenti;
– che il terzo motivo è manifestamente infondato, dal momento che, a tacer d’altro, non costituisce fatto decisivo l’esistenza di un bilancio con utili di esercizio, il quale di per sè non varrebbe ad escludere la concludenza degli altri elementi di prova della stientia decoctionis;
– che, del resto, occorre anche ricordare come è compito esclusivo del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (fra le altre, Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499);
– che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021