Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6556 del 10/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18542-2019 proposto da:

M.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FERRERI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1548/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1548 pubblicata il 23.1.19 la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello di M.M.T., confermando la statuizione di primo grado che aveva condannato l’INPS al ripristino della pensione sociale e al pagamento dei ratei maturati a decorrere dal ***** (triennio precedente la data di deposito del ricorso giudiziale) e, per quanto qui rileva, aveva condannato l’Istituto al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 850,00;

2. la Corte territoriale ha dato atto che l’appellante era risultata in gran parte vittoriosa nel giudizio di primo grado, ma non completamente essendo incorsa nella decadenza triennale, e che ai fini della liquidazione delle spese dovesse tenersi conto del valore della controversia, dichiarato come pari ad Euro 25.979,00, nonchè della semplicità della stessa (l’applicazione del criterio di competenza nella liquidazione degli arretrati costituiva principio assodato nella giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza delle S.U. n. 12796 del 2005);

3. ha rilevato che il Tribunale aveva motivato sulla “scarsa complessità della causa e (sulla) assenza di attività istruttoria” nonchè sulla mancata costituzione dell’INPS, elementi che giustificavano la riduzione fino al 50% dei compensi previsti per le singole fasi;

4. ha ritenuto che, nel caso di specie, applicando i parametri minimi tariffari relativi alla fase di studio, introduttiva del giudizio e decisionale (esclusa la fase istruttoria non svolta), si otteneva l’importo complessivo dei compensi pari ad Euro 1.618,00 che, ridotto della metà, risultava pari ad Euro 809,00, somma inferiore a quella liquidata dal Tribunale; ha precisato che la riduzione del compenso fino alla metà per le cause di particolare semplicità era consentita dalla L. n. 794 del 1942, art. 4, comma 2, ancora in vigore, e che nessuna deduzione era stata fatta da parte appellante sulla complessità della controversia;

5. avverso tale sentenza M.M.T. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l’INPS ha depositato procura speciale;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

7. con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, e della L. n. 794 del 1942, art. 4, comma 2;

8. si censura la statuizione d’appello laddove è affermato che, nella vigenza del D.M. n. 55 del 2014, trovi ancora applicazione la L. n. 794 del 1942, mentre quest’ultima deve ritenersi implicitamente abrogata dal decreto ministeriale che costituisce norma speciale;

9. si denuncia poi l’errore di calcolo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per avere determinato l’ammontare dei compensi secondo i minimi tariffari dello scaglione Euro 5.200,00 – 26.000,00, ridotti del 50%, nella misura di Euro 1.618,00 anzichè di Euro 1.775,00;

10. i due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono fondati;

11. il D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012, all’art. 9, ha disposto l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e previsto: “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto…”;

12. secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità, seppure espresso in relazione al D.M. n. 140 del 2012, “In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata” (Cass., S.U., 12 ottobre 2012, n. 17405; poi anche Cass. 19 dicembre 2017, n. 30529; cfr. con riferimento al D.M. n. 55 del 2014, Cass. n. 21205/16 e n. 31884/18);

13. nel caso di specie deve farsi riferimento, ratione temporis, al D.M. n. 55 del 2014, applicato dalla Corte di merito, il cui art. 4 stabilisce: “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”;

14. come più volte statuito da questa Corte (v. Cass. n. 2386/2017), in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 26608/2017; Cass. n. 29606/2017; Cass. n. 11601/2018), essendo quindi necessario, laddove si deduca anche un difetto di motivazione, lamentare che la liquidazione sia avvenuta al di sopra dei massimi ovvero al di sotto dei minimi tariffari (v. Cass. n. 22983/2014);

15. nel caso in esame, tenuto conto dello scaglione di riferimento (Euro 5.200,00 – Euro 26.000,00), la liquidazione delle spese eseguita dal Tribunale in misura pari ad Euro 850,00 non è adeguata alla normativa sopra richiamata per essere inferiore ai minimi tariffari, pur tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria;

16. difatti, i parametri minimi stabiliti per lo scaglione in oggetto, computando tre fasi per il procedimento di primo grado, vanno individuati, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in complessivi Euro 1775,00 (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 962,00 per la fase decisionale, già ridotti i valori medi per ciascuna fase del 50%, ai sensi del cit. D.M. n. 55 del 2014, art. 4); risulta inferiore a tali limiti minimi l’importo di Euro 850,00 liquidato dal Tribunale con sentenza confermata, sul punto, dalla Corte d’appello;

17. nè una ulteriore riduzione del 50% può ritenersi consentita ai sensi della L. n. 794 del 1942, dovendo trovare applicazione, in base al citato D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012, la disciplina dettata dai decreti ministeriali ratione temporis applicabili;

18. peraltro, gli elementi utilizzati dal Tribunale e dalla Corte di merito per giustificare il computo delle spese di lite del primo grado, vale a dire il valore della controversia, la semplicità della stessa, anche per l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato sulla questione giuridica oggetto di causa, nonchè l’esito non totalmente vittorioso per la M., corrispondono ai parametri generali elencati dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, ed utilizzabili ai fini della eventuale riduzione dei parametri medi delle tariffe, nei limiti consentiti dal medesimo art. 4, e non potrebbero giustificare riduzioni ulteriori, al di sotto dei minimi tariffari;

19. atteso che la liquidazione delle spese operata dal Tribunale, e confermata dai giudici di appello, come pari complessivamente ad Euro 850,00 non è adeguata alla normativa di riferimento per essere inferiore ai minimi di cui si è detto, il ricorso deve trovare accoglimento e l’impugnata sentenza va cassata;

20. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, riliquidando le spese del giudizio di primo grado in Euro 1775,00 (da cui va detratta la somma già liquidata) e quelle del giudizio di appello, previa applicazione del criterio di soccombenza e tenuto conto del valore della controversia (limitato alla differenza rivendicata rispetto alla liquidazione delle spese di lite del primo grado, cioè Euro 925,00), in Euro 400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;

21. le spese del presente giudizio seguono anch’esse la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell’avv.to, anticipatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, riliquida le spese del giudizio di primo grado in Euro 1775,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell’avv. Paolo Ferreri, antistatario.

Condanna l’Inps alla rifusione delle spese del giudizio di appello che liquida in Euro 400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell’avv. Paolo Ferreri, antistatario.

Condanna l’Inps alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Paolo Ferreri, antistatario.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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