LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18238-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
Contro
PELLISSIER HELICOPTER SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 45/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VALLE D’AOSTA, depositata il 07/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Aosta, con sentenza n. 53/17, sez. 1, rigettava il ricorso proposto dalla Pellissier Helicopter srl avverso la cartella di pagamento n. *****.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Valle d’Aosta.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 45/2018, accoglieva l’appello.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione finanziaria sulla base di due motivi.
La società contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata a mezzo PEC ma non sottoscritta con firma digitale in particolare per non recare l’estensione p7m sostenendo che, in ogni caso, l’avvenuta impugnazione tempestiva del provvedimento aveva sanato la eventuale nullità.
Con il secondo motivo sostiene che in ogni caso la firma del provvedimento in pdf era valida.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
Questa Corte ha anche recentemente ribadito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicchè il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anzichè “.p7m”, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. 6417/19; Cass. sez. un. 27561/18; Cass. 3805/18; Cass. sez. un. 7665/16).
Nel caso di specie la società ricorrente ha tempestivamente impugnato la cartella e si è altresì costituita nel giudizio di appello.
Il motivo va quindi accolto, restando assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Valle d’ Aosta per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Valle d’ Aosta, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021