LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22277-2019 proposto da:
P.G., PA.GU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI N. 11, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI FRANCIOSI;
– ricorrenti –
contro
PA.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONICELLI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3750/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il ricorso per cassazione non è stato notificato a L.P., che è stata parte del giudizio nelle fasi di merito e nei cui confronti risulta emessa la sentenza impugnata; che la ragione di tale omissione non risulta dal ricorso e nemmeno dal controricorso di Pa.Gi.;
che nessun chiarimento si rinviene nelle memorie depositate in vista dell’adunanza camerale;
che si impone, pertanto, versandosi in ipotesi di causa inscindibile, l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c..
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.P., da eseguirsi a cura dei ricorrenti nel perentorio termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021