LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10784-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
R.L., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUCIA MARIA ROSARIA MORLINI, MARIA STELLA MANFREDI;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2869/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZ. DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 02/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
RILEVATO
che la Commissione tributaria provinciale di Foggia, con sentenza n. 1153/15,sez 4, rigettava il ricorso proposto da R.L. avverso la comunicazione iscrizione ipotecaria n. ***** per iva 2001 e 2003;
che avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Puglia – sez. dist. Foggia – che, con sentenza 2869/2017, accoglieva l’impugnazione;
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi;
che il contribuente non ha resistito con controricorso;
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
RITENUTO
che appare necessaria la formulazione di una nuova proposta.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021